Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2006, n. 6721
CASS
Sentenza 3 febbraio 2006

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Dopo la chiusura delle indagini preliminari e il rinvio a giudizio richiesto dal P.M., il Tribunale per i minorenni giudica in composizione collegiale (un magistrato e due giudici onorari) soltanto nel corso dello svolgimento dell'udienza preliminare, in considerazione della delicatezza e della rilevanza dei provvedimenti che in quella sede possono essere assunti, mentre, al di fuori dell'udienza, i provvedimenti concernenti la posizione del minore vengono adottati dal giudice in composizione monocratica. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha ritenuto legittimo il provvedimento del G.u.p. con cui è stato disposto il collocamento in comunità in sostituzione dell'obbligo di permanenza in casa, a seguito dell'accertato allontanamento dal domicilio del minore).

Nell'ipotesi in cui l'imputato minorenne violi l'obbligo della permanenza nella sua abitazione, adottato ai sensi dell'art. 21, comma quinto, d.P.R. n. 448 del 1988, il giudice può disporre l'aggravamento della misura cautelare con il collocamento in comunità, senza sentire preventivamente il pubblico ministero minorile o gli addetti ai servizi sociali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2006, n. 6721
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6721
    Data del deposito : 3 febbraio 2006

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