Sentenza 3 febbraio 2006
Massime • 2
Dopo la chiusura delle indagini preliminari e il rinvio a giudizio richiesto dal P.M., il Tribunale per i minorenni giudica in composizione collegiale (un magistrato e due giudici onorari) soltanto nel corso dello svolgimento dell'udienza preliminare, in considerazione della delicatezza e della rilevanza dei provvedimenti che in quella sede possono essere assunti, mentre, al di fuori dell'udienza, i provvedimenti concernenti la posizione del minore vengono adottati dal giudice in composizione monocratica. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha ritenuto legittimo il provvedimento del G.u.p. con cui è stato disposto il collocamento in comunità in sostituzione dell'obbligo di permanenza in casa, a seguito dell'accertato allontanamento dal domicilio del minore).
Nell'ipotesi in cui l'imputato minorenne violi l'obbligo della permanenza nella sua abitazione, adottato ai sensi dell'art. 21, comma quinto, d.P.R. n. 448 del 1988, il giudice può disporre l'aggravamento della misura cautelare con il collocamento in comunità, senza sentire preventivamente il pubblico ministero minorile o gli addetti ai servizi sociali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2006, n. 6721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6721 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 03/02/2006
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - N. 193
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 47572/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL VO NA;
avverso l'ordinanza 13 dicembre 2005 del Tribunale per i Minorenni di Napoli;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Antonio Morgigni;
sentita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi Consolo, che ha chiesto il rigetto.
OSSERVA
Il 13 dicembre 2005 il Tribunale per i Minorenni di Napoli ha rigettato l'appello proposto da EN LA LP avverso l'ordinanza con cui il G.U.P. presso il menzionato ufficio il 18 novembre 2005 aveva disposto l'aggravamento della misura applicata al medesimo, indagato per rapina aggravata e porto di arma impropria, sostituendo a quella della permanenza in casa quella del collocamento in Comunità.
Il difensore ricorre, deducendo tre motivi.
Con il primo rappresenta la violazione del R.D. 30 ottobre 1941, n. 12, art. 50 bis. Rileva che la norma citata dispone che il G.U.P. presso il Tribunale per i Minorenni non decida in composizione monocratica, ma collegiale, in quanto il Magistrato togato minorile deve essere integrato nella sua composizione da due giudici onorari (un uomo ed una donna) del medesimo tribunale.
Ricorda che il procedimento penale a carico di LA LP era in sede d'udienza preliminare già fissata: ne deriverebbe che il provvedimento de libertate non poteva, pertanto, essere adottato dal solo Presidente, poiché sarebbe fondamentale l'apporto dei giudici onorari.
Con il secondo motivo evidenzia l'illegittimità del controllo da parte della polizia giudiziaria.
Assume che quest'ultima nella sua annotazione del 17 novembre 2005 ha riferito di non avere trovato in casa il minore.
Assume che questa verifica sarebbe illegittima, poiché il D.Lgs. n. 272 del 1989, art. 24 ha affidato al personale dei servizi minorili l'esecuzione delle misure cautelari. Nella nozione di "esecuzione" dovrebbe essere annoverato anche la menzionata ispezione. Ne deriverebbe l'inutilizzabilità dell'accertamento. Con il terzo motivo sostiene la violazione del D.P.R. n. 448 del 1988, artt. 1 e 21.
L'art. 276 cod. proc. pen., che obbliga il giudice all'aggravamento della misura, non sarebbe applicabile in relazione al procedimento minorile, poiché il citato articolo 21, comma 3 prevede soltanto che il Giudice "può" disporre la misura del collocamento in Comunità, in base al principio stabilito nell'art. 1, secondo cui vanno valutate la personalità e le esigenze del minore. Il collegio avrebbe, dunque, dovuto sentire il Pubblico Ministero ed i Servizi sociali.
MOTIVI LL DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il citato R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 50 bis nella disposizione aggiunta dall'art. 14 del testo approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 statuisce:
"1. In ogni tribunale per i minorenni uno o più magistrati sono incaricati, come giudici singoli, dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. L'organizzazione del lavoro dei predetti giudici è attribuita al più anziano.
2. Nell'udienza preliminare, il tribunale per i minorenni giudica composto da un magistrato e da due giudici onorari, un uomo e una donna, dello stesso tribunale".
Dal testo normativo si desume con chiarezza che la composizione collegiale del Tribunale è limitata al solo caso dell'udienza preliminare. Ogni altra attività processuale è, invece, attribuita al giudice singolo.
La previsione della collegialità trova la sua ratio nelle diverse esigenze alle quali s'ispirano le due diverse regole iuris. Nell'udienza preliminare il giudice, infatti, può adottare decisioni di grande incidenza individuale, quali la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto;
la sospensione del processo e messa in prova e la dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova: è necessaria, dunque, in tali casi l'integrazione della composizione dell'organo giudiziario con la presenza di ulteriori specialisti del settore.
Nell'altra ipotesi, invece, l'attività giudiziaria rientra nell'ordinario espletamento dei compiti assegnati al giudice singolo e la necessità della presenza di un giudice collegiale non si configura.
Deve, quindi affermarsi che nella fase dell'udienza preliminare il tribunale per i minorenni giudica in composizione collegiale (un magistrato e due giudici onorari) soltanto in detta udienza, per la delicatezza e rilevanza dei provvedimenti che in quella sede possono essere assunti, ed in composizione monocratica ad ogni altro fine di carattere istituzionale.
Nella specie si trattava della sostituzione della permanenza in casa con il collocamento in comunità, a seguito dell'accertato allontanamento dal domicilio del giovane: correttamente, quindi, la decisione è stata adottata dal giudice singolo.
Il secondo motivo è parimenti infondato.
È pur vero che il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272, art. 24, ("Norme di attuazione, coordinamento e transitorie del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni") affida l'esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà personale (quali le misure cautelari, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza) al personale dei servizi minorili, ma tale statuizione è estranea alla doglianza qui esposta, poiché nel concetto d'esecuzione non rientra il controllo meramente formale del rispetto della misura adottato. Tale verifica non richiede un contatto diretto con il minore;
la necessità della specializzazione non assume, quindi, rilevanza, anche in considerazione del modesto profilo organizzativo e dell'assenza di una distribuzione capillare di questa struttura sul territorio.
Neppure il terzo motivo deve essere accolto.
L'art. 21, comma 5, D.P.R. n. 448 del 1988 citato prevede, in ordine alla misura della permanenza del minore in casa, che "Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi a lui imposti o nel caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione, il giudice può disporre la misura del collocamento in comunità.".
Deve, conclusivamente affermarsi, che qualora il minore violi l'obbligo di permanenza in casa, allontanandosi dall'abitazione, l'art. 21 menzionato dispone che il giudice può ordinare l'aggravamento della misura cautelare con l'eventuale collocamento in comunità, ma non impone di sentire preventivamente il Pubblico Ministero Minorile o i Servizi Sociali, evidentemente ritenendo che la sua specializzazione sia già di per sè adeguata garanzia per il minore medesimo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2006