Sentenza 13 aprile 2017
Massime • 1
È illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poichè, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato. (Fattispecie relativa al reato di fuga dopo un incidente stradale, in cui la S.C. ha ritenuto esente da censure l'ordinanza di non convalida dell'arresto in quanto eseguito all'esito di investigazioni durate circa ventuno ore, con assunzione di sommarie informazioni e verifiche sui veicoli coinvolti).
Commentario • 1
- 1. Informazioni riportate dai testimoni non legittimano arresto in quasi flagranza (Cass. 26018/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 giugno 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/04/2017, n. 23162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23162 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2017 |
Testo completo
23162-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 13/04/2017 Composta da: Sent. n. sez. 666/2017 Presidente - ROCCO MARCO BLAIOTTA REGISTRO GENERALE PATRIZIA PICCIALLI N.47927/2016 EMANUELE DI SALVO Rel. Consigliere - EUGENIA SERRAO ALESSANDRO RANALDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA TRIB. VERONA c/ VI TA nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 06/10/2016 del GIP TRIBUNALE DI VERONA sentita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
lette le conclusioni del Procuratore generale in persona del dott. GIOVANNI DI LEO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona ricorre avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Verona non ha convalidato l'arresto eseguito nei confronti di NÀ LO in relazione al reato di fuga previsto dall'art. 189, comma 6, d. lgs. 30 aprile 1992, n.285, avendo ritenuto non sussistenti gli estremi della quasi flagranza: il giudice procedente ha rilevato che l'arresto è stato eseguito non già all'esito di inseguimento da parte della polizia giudiziaria ma dopo lo svolgimento, da parte della polizia giudiziaria, di attività d'indagine (costituita da elementi dichiarativi o da elementi oggettivi o fattuali diversi da quelli indicati nell'art.382 cod. proc.pen.) e dopo le conseguenti elaborazioni valutative.
2. Quale unico motivo di doglianza pubblico ministero ricorrente deduce erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 189, commi 6,8, 8-bis, cod. strada e 381 cod.proc.pen. in riferimento alla mancata convalida per difetto della flagranza del reato di fuga dopo un incidente stradale. Nel ricorso si osserva che dalla previsione dell'art. 189, comma 8-bis, cod. strada, a mente del quale «Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6» (che recita: e' possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti), si può argomentare a contrario la legittimità dell'arresto fuori flagranza in caso di fuga dopo un sinistro stradale nei confronti di colui che entro le ventiquattro ore non si sia messo a disposizione della polizia giudiziaria.
3. Nella requisitoria scritta, il Procuratore generale, in persona del dott. Giovanni Di Leo, ha concluso per l'annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é infondato.
2. E' corretta l'osservazione del giudice procedente secondo la quale, in difetto di flagranza o di quasi flagranza, non si può procedere all'arresto della persona indagata per il reato di fuga a seguito di sinistro stradale. Va richiamata la recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Ventrice, Rv. 26759101), che ha 2 ritenuto illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto poichè, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato».
3. Nel caso di specie, all'individuazione del conducente dell'autovettura coinvolta nel sinistro e datasi alla fuga si è giunti, secondo quanto si legge nell'ordinanza impugnata, solo a seguito di attività investigativa, durata circa ventuno ore, posta in essere dai Carabinieri mediante l'assunzione di informazioni dal padre della vittima e da terze persone, verificate alla luce delle condizioni del veicolo dell'indagato rapportate a quelle del motociclo della persona offesa, al di fuori di qualsiasi monitoraggio costante dell'autore della fuga, che non risulta essere stato inseguito.
4. Ribadendo quanto già affermato in una precedente pronuncia di questa Sezione (Sez.4, n.17015 del 5/04/2016, Santi, n.m.), va ricordata l'eccezionalità dei poteri d'arresto in flagranza (o in quasi flagranza) di cui agli artt. 380 e ss. cod. proc.pen.; poteri conferiti alla polizia giudiziaria (o, eccezionalmente, ai privati: art. 383 cod.proc.pen.) in deroga ai principi generali in materia, che esprimono la garanzia della riserva di giurisdizione, la quale trova matrice nella previsione di cui all'art. 13, comma 3, Cost.. In tale quadro, la nozione di quasi flagranza dev'essere rigorosamente interpretata e perimetrata, tenendo presente che, in generale, essa é configurabile tutte le volte in cui sia possibile stabilire un particolare nesso tra il soggetto e il reato, il quale presuppone un rapporto di contestualità tra la condotta in cui si sostanzia l'illecito ed il fatto percettivo dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria che interviene procedendo all'arresto (Sez. 3, n. 37861 del 17/06/2014, Pasceri, Rv. 260085).
5. La diversa interpretazione della norma invocata dal Procuratore ricorrente contrasta, oltre che con il tenore letterale dell'art. 189, comma 6, cod. strada, che non prevede alcuna deroga ai presupposti dell'arresto sotto il profilo dello stato di flagranza, sia con il rilievo secondo il quale l'adozione della misura precautelare affidata alla polizia giudiziaria sulla scorta di una costante attività percettiva o di inseguimento (nei sensi suesposti) o sulla base di segni o elementi oggettivamente univoci della commissione del reato percepibili, nell'immediatezza, sulla persona dell'autore, non può estendersi sino a ricomprendervi i casi in cui vi sia elaborazione valutativa delle risultanze 3 investigative, la quale é di stretta pertinenza dell'autorità giudiziaria ed esula dalla nozione di flagranza o di quasi flagranza. Per tale ragione, l'esclusione dell'arresto del conducente che si metta a disposizione della polizia giudiziaria nelle ventiquattro ore non può interpretarsi a contrario quale norma che consenta l'arresto, per colui che non si sia presentato, indipendentemente dalla condizione di quasi flagranza di cui all'art.382 cod.proc.pen. Affinché, quindi, possa procedersi all'arresto in esito al delitto di fuga o di omissione di soccorso, devono ugualmente sussistere tutte le condizioni di flagranza o di quasi flagranza, in presenza delle quali il responsabile potrà evitare l'arresto ponendosi a disposizione della polizia giudiziaria entro le ventiquattro ore;
condizioni che, per quanto fin qui argomentato, non sussistevano nel caso di specie.
6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 13 aprile 2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Rocco Marco Blaiotta Eugenia Serrao کا سالار Depositata in Cancelleria Oggi. 11 MAG. 2017 Il Funzionario Giudiziario Patrizia Ciorra 4