Sentenza 10 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/03/2003, n. 3536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3536 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CASARZIƠN)ΖΙΟΝOPREFINDE 306PREMIARY1 2 6 0 3 LA CORTĘ Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Stefano CICIRETTI R.G.N. 17245/00 Consigliere Dott. Fernando LUPI 21406/00 8060 Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Cron. GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Rep. Dott. Corrado Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 03/12/02 ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: CA EL, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO DEL BASSO DE CARO, rappresentato e difeso dall'avvocato DONATO VENDITTI, giusta delega in atti, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
ricorrente
contro
OL IO SRL;
- intimato e sul 2° ricorso n° 21406/00 proposto da:. 2002 5060 OL IO SRL (già ditta G. OL -1- SPA), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEMBIEN 15, presso lo studio dell'avvocato NICOLA RASTELLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
CA EL;
- intimato la sentenza n. 77/00 del Tribunale di avversO BENEVENTO, depositata il 04/05/00 R.G.N. 264/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/02 dal Consigliere Dott. Corrado | GUGLIELMUCCI;
in persona del Sostituto Procuratore udito il P.M. Elisabetta Maria CESQUI che ha Generale Dott. concluso, per il rigetto del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale. -2- RITENUTO IN FATTO 1- che il Tribunale di Benevento, con sentenza del 4.5.00, riformando la decisione di I grado, ha ritenuto che il sign. PE OT, dipendente della srl G. OV con mansioni di addetto alla lavorazione della ricotta, inquadrato al terzo livello del ccnl, non ha diritto all'inquadramento nel livello superiore atteso che: a- le operazioni da lui compiute consistono, come è risultato dall'istruttoria espletata, nella preparazione della ricotta accertando l'acidità del siero attraverso apposito strumento, nel controllare la temperatura dello stesso sino al raggiungimento di 65 gradi, aggiungendo quindi latte;
nel dosare il calore azionando un'apposita manopola che consentiva di sprigionare il vapore che variava nella sua quantità a seconda dell'acidità, nell'aspettare che la ricotta affiorasse lentamente;
operazioni svolte senza l'aiuto di altre persone cui si aggiungeva anche la trasformazione della caglietta in prodotto finito;
se assente egli veniva sostituito oltre che da un lavoratore avente mansioni superiori da altri lavoratori aventi lo stesso inquadramento;
b- il quarto livello è previsto per i lavoratori altamente specializzati in condizioni di autonomia operativa che svolgono mansioni richiedenti conoscenze ed esperienze tecnico professionali inerenti alla tecnologia del processo produttivo e/o l'interpretazione di schemi produttivi e funzionali nonché per i lavoratori, che in possesso dei requisiti di cui sopra, controllano e conducono impianti di produzione particolarmente complessi;
1 c- la preparazione della ricotta, caratterizzata da operazioni semplici e ripetitive, non richiedeva la predetta complessa professionalità;
2- che il sign. OT chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da tre motivi cui la s.r.l. G. OV resiste con controricorso proponendo, a sua volta, ricorso incidentale;
il ricorrente ha presentato memoria;
RITENUTO IN DIRITTO preliminarmente ai sensi dell'art.335 cpc. il ricorso principale e quello 1- , incidentale vanno riuniti;
che con il primo motivo il ricorrente denuncia omessa ed insufficiente 2- motivazione e mancata valutazione delle risultanze istruttorie ed addebita al Tribunale di aver qualificato un processo per la preparazione della ricotta solo in astratto non esaminando quello emergente dagli atti processuali cui era concretamente addetto il ricorrente;
che la censura è inammissibile in quanto essa, in sostanza, addebita al 3- Tribunale di aver obliterato le risultanze istruttorie che avrebbero consentito il concreto accertamento delle mansioni del ricorrente omettendo di riportare il contenuto di tali risultanze, contravvenendo, in tal modo, al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione;
che con il secondo motivo addebita al Tribunale di aver individuato il dato 4- peculiare della IV categoria nell'alta specializzazione ritenendo non riconducibile a tale professionalità la preparazione della ricotta caratterizzata da operazioni semplici e ripetitive;
che la censura è inammissibile sotto un duplice profilo in quanto contrappone 5- alla valutazione del Tribunale- relativa alla non complessità delle mansioni svolte dal ricorrente- una propria valutazione senza indicare alcun vizio logico o motivazionale tenuto presente altresì che il Tribunale ha fondato la sua valutazione su una minuziosa ricostruzione delle mansioni del ricorrente non smentita dallo stesso;
inoltre la stessa critica la interpretazione data dal Tribunale alla norma contrattuale che contiene la declaratoria della categoria in questione identificandone la peculiarità nella adibizione a processi complessi caratterizzati da alta specializzazione senza denunciare la violazione di alcun canone ermeneutico né alcun vero vizio logico o di motivazione in cui il Tribunale sarebbe incorso;
che con il terzo motivo ripropone censure analoghe al profilo testè esaminato 6- sicchè anche esso va dichiarato inammissibile;
che il ricorso principale va pertanto rigettato;
7- che analoga decisione va adottata per il ricorso incidentale con il quale si 8- lamenta la compensazione delle spese che il Tribunale ha giustificato con motivi di equità; che sussistono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio;
9- La Corte riunisce i ricorsi e Roma 3 dicembre 2002 Il Consigliere es.
P.Q.M.
li rigetta entrambi;
compensa le spese. Il Presidente 55 лепостачить IL CANCELLIERE Fudg dieria MAR. 2003 Depositato in C oggi, CANCELLIE I 3 0 A 1 D 3 S , S 5 . T A O . R L T L N A ' A O L S B 3 L E 7 I E P - D S D 8 I - I A 1 S N T 1 S N E O E S P A G M L I A G E A O L O D T R T E I A T T R S L I I N L G D E E E S D O R E