Sentenza 5 aprile 2011
Massime • 1
Non deve tenersi conto, ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato, dell'aumento di pena collegato alla recidiva che non sia stata contestata.
Commentario • 1
- 1. In tema di incidenza della recidiva sulla prescrizione del reatoGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. A volte ci sono percorsi imprevedibili e impensabili per la realizzazione di quella nomofilachia che la Corte di cassazione deve assicurare secondo legge. Qui ne illustriamo uno inconsueto, che passa attraverso la restituzione del ricorso già rimesso alle Sezioni unite. All'udienza del 19 ottobre 2011 la sesta sezione penale della Corte suprema decide di rimettere alle Sezioni unite, con l'ordinanza qui annotata, un ricorso nel quale viene in rilievo il problema della rilevanza della recidiva ai fini della prescrizione del reato; e ciò sul presupposto che sull'argomento sussista un contrasto di giurisprudenza. La motivazione del provvedimento è depositata il 7 novembre 2011. In tempi …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/04/2011, n. 14248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14248 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 05/04/2011
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 993
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 39465/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA LU, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, sezione 2A penale, in data 26.2.2010;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dr. Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Giovanni Salvi, il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio per prescrizione. Udito il difensore Avv. Fassari Claudio in sostituzione dell'Avv. Ciufo Franco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 2.4.2008, il Tribunale di Latina, Sezione distaccata di Gaeta dichiarò VA LU responsabile del reato di ricettazione di un assegno bancario e lo condannò alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 516,00 di multa, commesso in epoca prossima al 13.5.1997.
Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame ma la Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 26.2.2010, confermò la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione del reato in ragione della recidiva. Peraltro tale recidiva non è stata contestata ne' ritenuta a carico dell'imputato sicché non poteva essere valutata a tal fine. Il ricorso è fondato.
La Corte territoriale, come già il Tribunale, ha ritenuto che, essendo l'imputato recidivo ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 4, il termine di prescrizione prorogato fosse di anni 13 e mesi 4 e non di anni 10.
La recidiva in questione peraltro non è stata ne' contestata all'imputato ne' ritenuta.
Questa Corte ha affermato che, qualora la recidiva, pur oggetto di contestazione, non sia stata comunque valutata dal giudice nella quantificazione della pena inflitta, non si può, in difetto di specifica impugnazione sul punto, tener conto, ai fini del calcolo del tempo necessario perché maturi la prescrizione del reato, dell'aumento di pena ad essa collegato. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18595 in data 8.4.2009 dep.
5.5.2009 rv 244158). A maggior ragione la recidiva è ininfluente quando non sia stata contestata.
Pertanto essendo il reato ritenuto commesso in epoca prossima al 13.5.1997 ed essendo il termine di prescrizione di anni 8 prorogato a 10, dal momento che constano sospensioni del decorso della prescrizione per giorni 123, il reato era prescritto alla data del 16.9.2007, prima della pronunzia della sentenza di primo grado. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2011. Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011