Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/08/2001, n. 10665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10665 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
EPUBBL 6 65 /01 ес Fotocopy SEZIONE QUI0669/01 A ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A 6 I 8 E R 9 1 N / A O 4 T I / 6 ORTE SUPREMA DI Z U 2 A B . I R R . T R P S . T I D G L E E R A D I I A S R D N "Composta dagli Ill.mi Sigg.ri M istrat E E S E T T J A N E R.G. n. 18718/2000 S Presidente Dott. Giovanni Olla E Dott. Enrico Papa Consigliere Cron. 23.83 Dott. Enrico Altieri Consigliere Rep. Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore C.c. 26 aprile 2001 Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto il 3 ottobre 2000 da: Cirio S.p.A. corrente in Roma in persona del legale rappresentante dr. Daniele Verusio rappresentata e difesa in virtù di procura in carce al ricorso dall'avv. Giovanni Scarpa ed elettivamente domici- liato in Roma alla via Crescenzio, n. 91, presso l'avv. Claudio Luci- sano. ricorrente
contro
Ministero delle Finanze -in persona del Ministro pro tempore rap- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 controricorrente per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 5 proc. n. 18718/2000 R.G. 1 0 5 1 9390/99. Udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Con- sigliere dott. Massimo Oddo;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Schirò, che ha chiesto di dichiarare inammis- sibile il ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte di Cassazione con sentenza n. 9390 del 4 settembre 1999 rigettava il ricorso della Cirio NG De Rica S.p.A., incorporante la A.L.A. S.p.A., per l'annullamento della decisione della Corte d'Appello di Trento n. 181, depositata il 13 maggio 1997, che aveva confermato il rigetto della domanda della A.L.A. di rimborso di somme corrisposte dalla società in contrasto con la normativa comu- nitaria e con quella costituzionale a titolo di diritti di visita sanitaria su importazioni di latte avvenute negli anni dal 1970 al 1977. Osservava il giudice di legittimità che tutte le censure formulate in- vestivano la sufficienza della motivazione sulla non rimborsabilità delle somme corrisposte per l'intervenuto trasferimento dell'onere tributario da parte dell'importatore su altri soggetti e che le stesse e- rano infondate, giacché la remuneratività del prezzo finale del pro- dotto, nel senso che i ricavi delle vendite era risultato sempre supe- riore ai costi di produzione, era stata desunta nella sentenza impugna- ta con logicità e consequenzialità argomentativa dalla normalità della gestione dell'impresa, che non consentiva di ipotizzare vendite sotto- costo, e dall'effettuazione dell'indebita imposizione tributaria da par- proc. n. 18718/2000 R.G. 2 te di tutte le dogane italiane. La Cirio S.p.A. ricorreva il 3 ottobre 2000 per la revocazione della sentenza, il Ministero delle Finanze resisteva con controricorso noti- ficato il 13 novembre 2000, ed la ricorrente il 6 aprile 2001 deposita- va memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente denuncia un duplice errore di fatto della Corte di Cas- sazione nella pronuncia di rigetto dell'impugnazione proposta avver- so la sentenza della Corte di Appello di Trento. Non sarebbero state esatte, infatti, l'affermazione che il giudice del gravame avrebbe basato il proprio convincimento sulla circostanza che il prezzo finale del prodotto era risultato sempre remunerativo, DIS avendo lo stesso riconosciuto, invece, soltanto che la gestione com- plessiva dell'azienda importatrice aveva avuto un margine comples- sivamente positivo, e quella che il prodotto nazionale avrebbe avuto un costo inferiore a quello nazionale, giacché il raffronto, che non avrebbe tenuto conto dei costi accessori, sarebbe stata smentita quan- to all'anno 1976 dalle conclusioni della CTU. Tale denuncia è inammissibile. L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione è soltanto quello dovuto alla falsa percezione di una circostanza decisiva in contrasto con quanto manifestamente emergente dagli atti, ossia l'errore che, consistendo in una mera svista materiale, abbia indotto il giudice ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto che i documenti e gli atti di causa escludevano, ovvero l'inesistenza di un fatto che da tali atti proc. n. 18718/2000 R.G. 3 e documenti risultava invece positivamente affermato. Orbene, la prima censura, oltre a cadere su un punto non decisivo della motivazione, basata sulla congruità della motivazione della sen- tenza del giudice di appello, ed a concernere una questione attinente al merito della causa, si concretizza nella prospettazione di un errore di giudizio, e non di fatto, che non può, conseguentemente, essere fatta valere in sede di revocazione. La seconda investe, invece, come si evince inequivocamente dalla motivazione della sentenza, un passaggio argomentativo non del giu- dice, ma della stessa ricorrente, che l'estensore della decisione si è limitato a riportare per rappresentare il contenuto del terzo motivo di ricorso contro la sentenza della corte di appello, e non attiene, quindi, ad alcuna valutazione od argomentazione posta dal giudice a base della decisione impugnata. All'inammissibilità dei motivi, che non propongono alcuna censura riconducibile al parametro normativo dell'art. 395, n. 4, c.p.c., segue la declaratoria di quella del ricorso. Resta assorbita da tale declaratoria l'esame della fondatezza della ri- chiesta di remissione degli atti alla Corte di Giustizia della UE e sus- sistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 26 aprile 2001. Il consigliere est. Il presidente dott. Massimo Oddo dott. Giovannidov DIA IL CANCELLIERE fora proc. n. 18718/2000 R.G. Osvaldo Ascanio