Sentenza 15 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/04/2002, n. 5418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5418 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLIC054 18 /02 IN NOME DEL POR LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente- Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 17898/99 .. 16314Cron. Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Rep. 1204 - Consigliere Dott. Rosario DE JULIO - Dott. Olindo SCHETTINO - Rel. Consigliere- Ud. 05/12/01 ConsigliereDott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. per diritti € 310 ME CA, DE CO TA MARIA, || 15 APR. 2007 IL CANCELLIERE elettivamente domiciliati in ROMA VIA GUGLIELMINA RONCONI 93, presso lo STUDIO DOMUS, difesi CANCELLERIA dall'avvocato GIANCA RUSSO FRATTASI, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
LA,RA RI, DI ZO elettivamente domiciliati in ROMA VIA F DE SANCTIS 15, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, difesi dall'avvocato RAFFAELE BIA, giusta delega in atti;
2001 1651 controricorrenti -1- avverso la sentenza n. 704/98 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 07/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/01 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
PELLEGRINI Antonio, per delega udito l'Avvocato dell'avvocato BIA, depositata in udienza, difensore resistenti che ha chiesto il rigetto del dei ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G.N.17898/99 Oggetto: Risoluzione contratto preliminare. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 9-7-1990 RR IO e Di NZ AN convenivano in giudizio davanti al tribunale di Bari IS AR e De FR NI RI per chiedere la risoluzione, per inadempimento dei convenuti, del contratto preliminare stipulato il 3-12-1987, con il quale si erano obbligati ad acquistare una porzione di immobile ad uso deposito in Triggiano, per il prezzo di lire 14.000.000 di cui avevano versato, a titolo di caparra confirmatoria, lire 13.500.000 deducendo che alla data fissata per la stipula dell'atto definitivo i promittenti venditori erano comparsi davanti al notaio Scarano sforniti della dus autorizzazione amministrativa, necessaria al distacco della superficie di immobile promessa in autorizzazione, peraltro, richiesta e giàvendita - pronta, ma non ritirata. Chiedevano anche la condanna dei convenuti alla restituzione della predetta somma di lire 13.500.000 ed al risarcimento dei danni. Si costituivano i coniugi IS e De FR, deducendo, a loro volta, la nullità del contratto 2 10 preliminare perché "affetto da simulazione assoluta conseguenza diretta dell'atto pubblico per come Buquicchio dell'1-6-1978, pure esso notaio simulato", e rilevando, in via subordinata, che andava attribuita agli attori la responsabilità della mancata stipulazione del contratto definitivo, non avendo essi provveduto, nonostante l'impegno assunto, a farsi rilasciare l'autorizzazione amministartiva occorrente per il distacco della superficie, oggetto del contratto preliminare. Con sentenza del 3-11-1992, l'adito tribunale dichiarava risolto il contratto inter partes per colpa dei convenuti e li condannava alla restituzione in favore degli attori della somma di lire 13.500.000, oltre la rivalutazione in base agli indici Istat, con gli interessi legali dal 3- chey 12-1987 al saldo e spese processuali. Proposto appello principale dai coniugi IS e De FR e appello incidentale dal FE e dalla Di NZ, la corte di appello di Bari, con sentenza depositata il 7 luglio 1998, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha determinato la decorrenza degli interessi legali sulla somma di lire 13.500.000 dalla domanda del primo grado del 3 giudizio (9-7-1990) al soddisfo, nonché la rivalutazione della stessa somma dalla domanda, nella misura dell'8% e sino al 15-12-1990; ha rigettato, inoltre, l'appello incidentale condannato, in solido, gli appellanti IS e De FR a pagare agli appellati FE e Di NZ le spese del grado. Per quanto ancora qui interessa, il giudice di appello ha motivato la sua decisione, negando, degli innanzitutto, validità all'assunto appellanti, circa la pretesa simulazione assoluta contratto preliminare del 13-12-1987, del ricollegabile all'asserita simulazione di altro contratto tra le stesse parti (atto per notaio Buquicchio dell'1-6-1978), atteso che, per ammissione degli stessi appellanti, con il preliminare in questione essi avevano inteso obbligarsi a trasferire ai promissari acquirenti la proprietà di una parte degli immobili che questi avevano loro precedentemente trasferito con il rogito per notaio Buquicchio. Risulta, poi, dalla sentenza del tribunale di Bari del 26-3-1986, intervenuta tra le parti e passata in giudicato, che in quella sede fu definitivamente acclarato che la scrittura privata 19-11-1981 non è una controdichiarazione, ma una convenzione per il pagamento del regolatrice tra le parti, prezzo stabilito nell'atto per notaio Buquicchio dell'1-6-1978, che, quindi, non può essere ritenuto assolutamente simulato. Con la predetta sentenza, infatti, l'atto è stato considerato valido ed efficace, per cui, in definitiva, la tesi della simulazione è del tutto infondata. Non ricorrendo, dunque, per la corte di appello, i presupposti della simulazione assoluta ex art.1414 la prova testimoniale dedotta dagli C.C., appellanti è inammissibile, perché impinge nel divieto di cui all'art.1416 c.c., il quale consente detta prova soltanto quando è dedotta dai creditori 0 da terzi, e, ove sia diretta a provare la illic età del contratto, anche dalle parti. Quanto, poi, alla responsabilità per la mancata stipulazione del contratto definitivo, la stessa non può che essere attribuita, secondo la corte territoriale, agli appellanti, promittenti venditori, che alla data stabilita per tale incombente non avevano ottenuto la concessione ( o l'autorizzazione ?) in sanatoria relativa all'immobile promesso in vendita, a causa del mancato pagamento delle spese e degli oneri 5 connessi alla relativa pratica edilizia, sebbene lo stesso IS avesse chiesto fin dal 4-7-1978 l'approvazione del progetto in sanatoria e questa fosse intervenuta il 13-7-1989. Quanto, infine, al motivo di appello relativo alla svalutazione ed agli interessi, il giudice di appello ha ritenuto, con riguardo alla prima, che obbligazioni pecuniarie, al fine della nelle liquidazione del maggior danno derivante dalla stessa, sopravvenuta durante la mora del debitore, è consentito al giudice di ricorrere ad elementi presuntivi in ordine alla possibilità d'impiego del danaro, coerente con la situazione personale e professionale del creditore, e, pertanto, la censura rivolta sul punto alla impugnata sentenza è priva di pregio;
merita, invece, di essere accolta l'impugnazione per quanto riguarda gli interessi legali, che debbono decorrere a far tempo dalla domanda del primo grado del giudizio (9-7-1990), e non dalla data di stipula del preliminare. Ricorrono per la cassazione della sentenza i coniugi IS AR e De FR NI RI, deducendo un unico motivo di gravame, che sviluppano, sostanzialmente, in una esposizione delle vicende e dei negozi giuridici che hanno 6 interessato l'immobile di cui al preliminare di vendita del 3-12 1987 (porzione di deposito al piano cantinato dello stabile in Triggiano.. avente la superficie di mq.150 ecc......... >) . Resistono con controricorso i coniugi FE IO e Di NZ AN. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunciano i ricorrenti: Violazione, ° comunque falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in relazione - per quanto dato comprendere dall'esposizione dei fatti contenuta nel ricorso ai seguenti punti: 1) con la scrittura privata del 3-12-1987 le parti intendevano, in sostanza ritrasferire ai FE-Di Aby NZ, senza alcun vantaggio per gli IS-De FR, ma anche senza alcuna spesa a loro carico, il modesto cespite ( di cui si discute) rimasto invenduto nel corso della gestione fiduciaria dei beni immobili, affidata loro dai primi, per cui l'acconto di lire 13.500.000 sul prezzo totale di lire 14.000.000 - non fu mai (FE-Di versato dai promittenti "acquirenti" NZ), né mai percepito dai promittenti "venditori" (IS-De FR); 2) la pratica relativa al condono edilizio non andò in porto, per l'impossibilità di ottenere, per fatto non imputabile certamente ai ricorrenti, il condono relativamente alla sola porzione di scantinato di proprietà dei coniugi IS, i quali, peraltro, mai si erano assunti l'onere e l'impegno di perfezionare la pratica, tanto meno a loro spese;
3) la corte di appello di Bari ha errato nel non ammettere la prova richiesta dai coniugi IS perché contraddetta dal giudicato formatosi per effetto della precedente sentenza del 1986, posto che in quel giudizio si era discusso soltanto di un credito vantato dai coniugi FE nei confronti Ay degli IS per effetto della scrittura privata del 19-11-81, e non certamente della definizione giuridica e della "causa" del rapporto intercorso tra le parti con riferimento al contratto Buquicchio del 1978; e ciò a parte "la impossibilità di sostenere la operatività di un contrattogiudicato con riferimento ad un intercorso tra le parti dopo un anno rispetto al passaggio in giudicato della sentenza che si assumeva preclusiva" (?). 4) lo stesso giudice ha errato, inoltre, nel ritenere che gli IS non potrebbero provare la simulazione del " preliminare di compravendita" di (e cioè la cui si discute (atto del 3-12-1987), mancata corresponsione dell'acconto che in esso si essere stato versato dai promittenti attesta acquirenti), perché la sentenza del tribunale di Bari del 1986 avrebbe defintivamente accertato che il bene oggetto di quel preliminare fu effettivamente "acquistato" dai coniugi IS con l'atto Buquicchio del 1978. Laddove, invece, la realtà dei fatti è quella per cui essi IS divennero proprietari dell'immobile in virtù di "interposizione reale", e non per effetto di compravendita (sembra di capire), con la conseguenza che, nella fattispecie, non venne corrisposto alcun prezzo dall'apparente compratore (IS), cosicchè, in definitiva, ribadita la simulazione del preliminare, in esecuzione del quale il cespite de quo doveva essere soltanto fiduciaria, airitrasferito, dopo la gestione FE i quali nessuna somma avevano versato, a titolo di acconto, in vista di una compravendita, che, in realtà, non avrebbe dovuto essere tale - ne deriva che nessuna influenza preclusiva può avere 9 il precedente giudicato con riguardo ai fatti realmente accaduti (mancata corresponsione, da parte dei FE, del preteso acconto di lire 13.500.000). Il ricorso è infondato. Con l'unico motivo di gravame i ricorrenti coniugi IS-De FR ripropongono sostanzialmente (ved. punti 1, 3 e 4 più sopra riassunti) la questione, risolta in senso a loro sfavorevole dai giudici di merito, della pretesa simulazione del contratto preliminare stipulato il 3-12-1987, senza muovere, peraltro, alla sentenza impugnata censure idonee ad inficiare la validità delle statuizioni in essa contenute. Non sussistono, in particolare, le violazioni di legge da loro genericamente denunciate (artt.2909 C.C. e 324 c.p.c.) e, comunque, non riscontrabili nella sentenza impugnata, neppure con riguardo a presunti vizi di motivazione 1 ex art.360 n.5 c.p.c.) - che sembra siano stati dedotti, ma non chiaramente espressi ed illustrati, - avendo la corte di appello di Bari ritenuto e statuito, con argomentazioni logiche e convincenti, e, quindi, non censurabili in questa sede, che con la 10 precedente sentenza del tribunale di quella città in data 26 marzo/11 giugno 1986, pronunciata in un giudizio tra le medesime parti e passata in giudicato, si era definitivamente acclarato che la scrittura privata del 19-11-1981 non era una controdichiarazione, rispetto all'atto per notaio Buquicchio del 1°-6-1978, ma una convenzione regolatrice tra le parti del pagamento del prezzo stabilito in tale atto;
con l'ulteriore corollario - -che quest'ultimo, riguardante è utile ricordare la vendita di immobili dai coniugi FE-Di NZ ad essi coniugi IS-De FR, contrariamente all'assunto di costoro, non era simulato, e che, pertanto, neppure il preliminare del 3-12-1987, del quale qui si discute, e la cui pretesa simulazione discenderebbe, secondo gli By stessi ricorrenti, dalla asserita simulazione del primo, è, in definitiva, simulato. E ciò a prescindere dal fatto, rilevato sempre completezza di dalla corte territoriale per motivazione, che l'assunto circa la presunta simulazione del preliminare di vendita risulta smentito proprio dai ricorrenti, nel momento in cui affermano che con l'atto in questione avevano inteso obbligarsi a trasferire ai promittenti 11 acquirenti FE-Di NZ la proprietà di una parte degli immobili che questi avevano loro con il predetto rogitoprecedentemente trasferito per notaio Buquicchio. Per quanto riguarda, poi, la censura relativa alla mancata ammissione della prova richiesta dagli (ved. punto 3), voltaodierni ricorrenti evidentemente a dimostrare la fondatezza del loro assunto circa la simulazione del preliminare del 3- 12-1987, si osserva che, a prescindere dal fatto che siffatta pretesa simulazione, come si è appena ricordato, è stata esclusa, nel ricorso non vi è traccia, comunque, dei mezzi di prova richiesti e non ammessi né indicazione delle relative circostanze che si intendevano e si intendono provare;
e ciò rende inammissibile la censura. Ollery Nel caso concreto, in cui i ricorrenti hanno dedotto la simulazione del contratto peliminare del sarebbe, peraltro, di ostacolo 3-12-1987, all'ammissione della prova, ove di prova testimoniale si tratti - il disposto dell'art.1417 C.C. E' priva di pregio, infine, la censura di cui al punto 2), avendo la corte di appello accertato che la mancata stipulazione del contratto di vendita 12 avente ad oggetto la porzione di immobile ad uso deposito in Treggiano è dipeso unicamente dal mancato rilascio dell'autorizzazione amministrativa ( e/o concessione in sanatoria ?) necessaria per operare il distacco di detta porzione di immobile, a causa dell'omesso pagamento da parte di IS e De FR delle spese ed oneri connessi, che, in mancanza di patti contrari, su di loro, quali qui, proprietari, facevano carico;
di l'inadempimento di essi promittenti venditori e la consequenziale ed esatta pronuncia di risoluzione del preliminare "per colpa dei convenuti". In conclusione, il ricorso Va rigettato e i ricorrenti vanno condannati alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese, che liquida in euro152,00. 12 oltre a euro 1550,00 per onorari. LUG 00% DELLE Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2001 100T 12.11 Il consigliere est. Il presidente (Dr. Vincenzo Calfapietr (Dr. Olindo Schettino) 41.321 Ve I 17043 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna EPOSITATO IN CANCELLERIA 15 APR. 2002 13 CELLIERE C1