Sentenza 28 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di impugnazioni civili, la denuncia dei vizi che comportano la nullità della sentenza o del procedimento non è consentita a tutela dell'interesse all'astratta regolarità della attività giudiziaria, ma serve a garantire l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa come conseguenza del vizio denunciato. Ne consegue che non sussiste la nullità della citazione per violazione dell'art. 163 cod. proc. civ. per non contenere l'atto stesso, nella generica esposizione dei fatti e nella esposizione carente dei motivi di diritto, alcun riferimento alla parte convenuta, quando la convenuta medesima si sia costituita e difesa nel merito, articolando ed assumendo prove, con ciò dimostrando di aver capito le ragioni del suo coinvolgimento in giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/01/2004, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NISSAN ITALIA SPA, in persona del Presidente e legale rappresentante GIULIANO MUSUMECI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 262, presso lo studio dell'avvocato GUGLIELMO FRATTARI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RO GI, elettivamente domiciliato in ROMA via F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE DI MATTIA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
MERIDIONALAUTO SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
- intimato -
avverso la sentenza n. 22644/99 del Giudice di pace di NAPOLI, depositata il 10/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/03 dal Consigliere Dott. TROMBETTA Francesca;
udito l'Avvocato Domenico VICINI con delega dell'Avvocato FRATTARI Guglielmo depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato DI MATTIA Salvatore, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 26.2.98 GI US convenne danti al G.d.P. di Napoli la s.p.a. SS Italia e la s.r.l. Meridionalauto, perché fossero dichiarate solidalmente, o chi di ragione, tenute a rimborsare all'attore la somma di L. 1.550.000, oltre rivalutazione ed interessi.
Deduceva l'attore di aver ordinato presso la s.r.l. Meridionalauto una vettura SS a cinque porte e di aver versato nell'occasione la somma di L. 1.550.000; che non essendo tale vettura disponibile, gli era stato proposto dalla Medionalauto l'acquisto di altra vettura, dall'attore rifiutata perché usata;
che l'ordine era stato annullato ma la somma non gli era stata restituita;
che effettuata una nuova prenotazione per la stessa vettura, sulla quale veniva considerata come acconto la somma già versata, per la seconda volta gli si offriva in consegna una vettura a quattro porte di un precedente modello, vettura rifiutata dall'attore che invano aveva chiesto la restituzione dell'acconto.
Costituitasi la SS in via principale chiedeva che fosse dichiarata la nullità della domanda;
ed in subordine che fossero rigettate le domande formulate nei suoi confronti perché infondate e, comunque, non provate, con condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c.. Assumeva di essere comunque carente di legittimazione passiva essendo il rapporto intercorso con la Meridionalauto. Quest'ultima, costituitasi assumeva di aver trattenuto legittimamente la somma, versata a titolo di deposito cauzionale e quindi da trattenere a titolo di penale;
specificava, nel merito, che l'attore aveva accettato la proposta di acquistare una vettura a quattro porte. Acquisiti documenti ed escussi testi, il G.d.P., con sentenza 10.11.99, condannava le convenute, in solido al pagamento della somma di L.
1.550.000 oltre interessi e rivalutazione.
Afferma il G.d.P. che la domanda è fondata e va accolta emergendo dalla prova documentale e dai fatti esposti la fondatezza della domanda quantunque le convenute abbiano tentato di sostenere la validità del contratto con testimoni interessati.
Afferma il G.d.P. che il contratto de quo, relativo alla vendita da parte della società concessionaria è stato disatteso dalle convenute, non avendo esse consegnato, per ben due volte l'autovettura oggetto del contratto.
Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione la SS s.p.a.. Resiste con controricorso il Fusco.
Nessuna attività difensiva ha svolto la Meridionalauto s.r.l.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce la ricorrente s.p.a. SS Italia a motivi di impugnazione:
1) - la nullità della citazione per violazione dell'art. 163 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., - per non contenere l'atto di citazione nella generica esposizione dei fatti e nella esposizione carente dei motivi di diritto, alcun riferimento alla s.p.a. SS Italia: che veniva soltanto convenuta in giudizio senza che fosse possibile individuare le ragioni di quella chiamata e quindi senza che la stessa fosse posta in grado di interpretare correttamente la domanda e di approntare una adeguata difesa;
nullità non sanata dalla costituzione in giudizio di entrambi i convenuti, non essendo stato concesso all'attore un termine per integrare la domanda;
2) - la violazione dell'art. 112 c.p.c. per la omessa pronuncia sulla domanda di nullità dell'atto di citazione, proposta autonomamente e sulla quale non può ritenersi avvenuta una pronuncia implicita non avendo il Giudice dimostrato di aver comunque esaminato la domanda e di averla ritenuta infondata;
3) - l'estraneità della s.p.a. SS Italia al rapporto dedotto in giudizio;
infondatezza della domanda;
violazione e falsa applicazione degli artt. 1476, 1453, 1497 c. civ. - per avere il G.d.P. erroneamente condannato la SS, in solido con la s.r.l. Meridionalauto, a restituire all'attore l'importo di L. 1.550.000, corrisposto in occasione del primo ordine delle vetture, prospettando nei confronti della SS l'inadempimento di un contratto al quale la medesima è rimasta estranea essendo il rapporto contrattuale in contestazione intervenuto fra la s.r.l. Meridionalauto ed il US, il quale con essa ha stipulato la vendita di autoveicoli nuovi ( SS a cinque porte ultimo modello) ed ad essa ha versato la somma di L. 1.550.000, che chiede in restituzione. Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo la censura va disattesa in quanto, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. la nullità della citazione, per quanto interessa la presente controversia è comminata quando è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto della domanda, cioè il petitum, e quando manca l'esposizione dei fatti.
Nella specie, il petitum era ben certo;
e, quanto all'esposizione dei fatti, non essendo prevista dall'art. 164 c.p.c., a motivo di nullità, la mancata esposizione delle ragioni di diritto (v. sent. 11157/96), va rilevato che, poiché dalla citazione introduttiva si deduce che la Meriodionalauto s.r.l. è una concessionaria SS e che l'autovettura oggetto della controversia è una SS, l'attore, convenendo in giudizio anche la società costruttrice dell'auto, ha manifestato chiaramente la volontà di richiedere, in via prudenziale, anche ad essa, la restituzione della somma data come anticipo, per il caso che la responsabilità dell'accaduto fosse a lei imputabile, in forza di rapporti che fossero eventualmente intercorsi fra società produttrice e società concessionaria, a lui non noti.
A fronte di una domanda così concepita è compito del giudice la corretta identificazione degli effetti giuridici scaturenti dai fatti dedotti in causa.
Come questa corte ha già affermato, invero, (v. sent. 5837/97) la denuncia dei vizi che comportano la nullità della sentenza o del procedimento non è consentita a tutela dell'interesse all'astratta regolarità della attività giudiziaria, ma serve a garantire l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa come conseguenza del vizio denunciato, pregiudizio che, nella specie, non si è affatto verificato, essendosi la SS costituita e difesa nel merito, articolando e assumendo prove, con ciò dimostrando di aver capito le ragioni del suo coinvolgimento in giudizio. Il motivo va respinto.
Va disatteso anche il secondo motivo di ricorso non potendo il vizio di omessa pronuncia essere utilmente prospettato quando ricorrono gli estremi di una reiezione implicita della domanda, come nel caso di specie (v. 10813/99; 12984/99; 5482/97). Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto prospetta violazione della legge sostanziale ex art. 360 n. 3 c.p.c. che, con riferimento alle sentenze rese dal Giudice di Pace secondo equità, qual è quella di specie (non superando il valore della controversia i due milioni di lire), sono consentite solo in caso di inosservanza o falsa applicazione della costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiori a quelle ordinarie), ipotesi che non ricorre nella specie (v. sent. 10444426/2001). Il ricorso va, pertanto, respinto.
Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004