Sentenza 8 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/04/2002, n. 4972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4972 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
ee 66825 0497 2/02 AS C REPUBBLIC POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria IRPEF/ILOR: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: rettifica R.G.N. 20540/99Presidente Dott. Enrico PAPA Dott. Stefano MONACI Consigliere Cron.игра Dott. Giuseppe FALCONE Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Consigliere Ud. 15/11/01 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere A DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente SENT ENZA N. 66825 sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro UFFICIC COPIE Richiesta copia studio tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, dal Sig. Sol per diritti € 0.77 presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 12.04.02 rappresenta e difende ope legis;
IL CANCELLIERE - ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio dal Sig. IPSOA MONTELLA CIRIACO;
per diritti €0.++ - intimato 12-04-02 il IL CANCELLIERE Commissione avverso la sentenza n. 142/98 della tributaria regionale di NAPOLI, depositata il €0.77 L1500 CANCELLER 2001 23/09/98; .2267 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- J124191 udienza del 15/11/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'ufficio IIDD di Ariano Irpino ha rideterminato a fini Irpef ed Ilor il reddito dichiarato in regime forfettario per il 1987 da ON Ciriaco, recuperando a tassazione le rimanenze mai annotate o giustificate dal contribuente, e applicando un ricarico del 150%. Il ON ha impugnato il provvedimento censurando il ricorso all'accertamento induttivo da parte dell'ufficio, nonché la sua possibilità di utilizzare questionari. La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso e la decisione è stata confermata dalla Commissione Regionale. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo tre motivi. Il contribuente non si è costituito in questa fase del giudizio. Motivi della decisione Il ricorrente con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto la Commissione Regionale ha omesso di pronunziare sul problema della annotazione delle rimanenze, problema non esaminato neanche dal giudice di primo grado. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 18 d.p.r. n.600/73 e dell'art. 2, commi 22 e 25 d.l.n.853/84 sul presupposto che il contribuente, pur essendo in regime forfettario, aveva in ogni caso l'obbligo di annotare le rimanenze. Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 2, comma 29 d.l. n.853/84 in quanto i giudici di merito hanno appuntato la loro attenzione su una fattura di lire 460.000 ed hanno omesso di valutare la questione delle rimanenze. Ritiene la Corte che la doglianza contenuta nel primo motivo del ricorso è fondata e merita accoglimento dal momento che nell'atto di appello proposto dall'ufficio si è fatto riferimento al problema delle rimanenze, problema non esaminato affatto dalla Commissione Regionale, che si è interessata solo di un acquisto senza fattura. Jonk the 7267 La violazione dell'art. 112 c.p.c. è allora evidente, per cui la sentenza va cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Regionale anche per le spese. L'accoglimento del primo motivo è assorbente rispetto alle altre doglianze.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Regionale della Campania anche per le spese. Così deciso il 15.11.2001 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons. est. Il Presidente Enric Dr. Enrico Papa Dr. Giuseppe Falcone trico La IL CANCELLIERE C OC AT DEPOSITATO IN CANCELLERIA -8 APR. 2002 Oggi IL CANCELLIERE 01 OC AT