Sentenza 20 settembre 2004
Massime • 1
Le individuazioni fotografiche possono essere effettuate d'iniziativa della P.G. senza che sia necessaria la delega da parte del P.M., anche se quest'ultimo abbia già assunto la direzione delle indagini, in quanto la norma di cui all'art. 348, comma terzo, cod. proc. pen. non pone alcun divieto ma anzi consente alla polizia giudiziaria di svolgere di propria iniziativa tutte le "altre" attività d'indagine per accertare i reati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/09/2004, n. 42603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42603 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Presidente - del 20/09/2004
Dott. PODO Carla - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 1231
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 18401/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ND EN;
contro la sentenza pronunciata in data 24 febbraio 2004 dalla Corte di Appello di Napoli, 4^ sezione penale;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliano Casucci;
Uditi:
il P.G. Dott. Gianfranco Viglietta che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 24 febbraio 2004, la Corte d'Appello di Napoli, 4^ sezione penale, confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Benevento, con la quale CE SA e ND EN erano stati condannati, ritenuta la continuazione ed applicata la diminuente del rito abbreviato, alla pena di quattro anni di reclusione ed E. 1.000,00 di multa ciascuno con interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, perché dichiarati colpevoli di due rapine ai danni della Banca Popolare di Novare commesse in Aiuola e in Montesarchio rispettivamente il 17 gennaio e il 27 febbraio 2002. La Corte territoriale riteneva che, certa essendo l'identificazione del CE (per i rilievi dei fotogrammi delle telecamere e per la confessione), ad identiche conclusioni doveva pervenirsi per ND in ragione del duplice riconoscimento fotografico effettuato sia dal direttore della banca di Airola, avvalorato da quello (ancorché non certo) del dipendente RI, sia dal vice-direttore della Banca di Montesarchio, non occorreva procedere alla chiesta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. La pena era stata quantificata in maniera adeguata e non ricorrevano i presupposti per concedere le attenuanti generiche Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato ND EN, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento: - per nullità della sentenza per violazione di norme processuali per esser stato fondato il convincimento di responsabilità sulla base della sola individuazione fotografica, non corrispondendo al vero quanto segnalato dalla p.g. (fatto proprio sia dal GUP sia dalla Corte d'appello) dell'identità del modus operandi con altra rapina consumata a Ceprano perché in ordine ad essa il ND non è stato mai indagato;
inutilizzabilità della individuazione fotografica, perché effettuata dalla polizia giudiziaria in assenza di delega da parte del P.M. che aveva già assunto la direzione delle indagini;
- nullità della sentenza per mancata assunzione di prova decisiva costituita dalla ricognizione di persona, atteso che l'individuazione fotografica è priva di valenza probatoria;
- nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale per eccessività dell'aumento di pena a titolo di continuazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia nullità della sentenza per esser stato fondato il giudizio di responsabilità sulla scorta della sola identificazione fotografica non corrispondendo al vero che il modus operandi del ricorrente coincide con quello di altra rapina commessa in Ceprano, è infondato, in quanto la Corte territoriale non ha fondato il suo convincimento con riferimento alla rapina di Ceprano, ma soltanto sulla certezza della individuazione fotografica da parte del direttore della agenzia bancaria di Airola confortata dal giudizio di forte somiglianza espresso da altro dipendente della stessa banca nonché dalla coincidenza della certezza del riconoscimento fotografico effettuato dal vice-direttore dell'agenzia di Montesarchio, dove altra rapina era stata consumata con identiche modalità ed in concorso sempre con CE SA. La Corte di merito ha quindi compiutamente valutato una pluralità di indizi precisi ed univoci, tra loro concordanti, nel pieno rispetto del disposto dell'art. 192 c. 2 c.p.p.;
2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia inutilizzabilità delle individuazioni fotografiche perché effettuate d'iniziativa della P.G. senza delega del P.M. dopo che questi aveva assunto la direzione delle indagini, è infondato in quanto l'art. 348 c. 3 c.p.p. non pone alcun divieto ma anzi (a seguito della modifica-introdotta con L. n. 128/2001) consente alla polizia giudiziaria, anche dopo l'intervento del pubblico ministero, di svolgere di propria iniziativa tutte le "altre" (rispetto a quelle delegate) attività di indagine per accertare i reati.
3. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si denuncia nullità della sentenza per mancata assunzione di prova decisiva, è inammissibile, in quanto a norma dell'art. 606 c. 1 lett. d) c.p.p. essa ricorre solo quando la parte ne abbia fatto richiesta a norma dell'art. 495 c. 2 c.p.p.. Nè sussistevano i presupposti che rendevano indispensabile la rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 c.p.p., posto che la Corte di merito ha compiutamente giustificato le ragioni per le quali ne ha escluso la ricorrenza. Con la scelta del rito il ricorrente ha consentito che ai fini della decisione venissero utilizzati tutti gli elementi raccolti nel corso delle indagini e quindi anche le individuazioni fotografiche, sicché non si poteva ritenere necessaria la formale ricognizione.
4. l'ultimo motivo di ricorso, con il quale si denuncia nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale in relazione alla pena quantificate a titolo di continuazione, è inammissibile sia perché la deduzione di eccessività della stessa propone una valutazione di merito come tale non consentita in questa sede sia perché formulata in maniera generica.
5. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2004