Sentenza 25 maggio 2005
Massime • 1
In tema di sospensione condizionata dell'esecuzione della pena, il computo della pena espiata deve essere ragguagliato non alle ore giornaliere con obbligo di permanenza in casa, ma alle giornate in cui l'obbligo é stato imposto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2005, n. 23107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23107 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 25/05/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 2168
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 000686/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BR ET N. IL 08/04/1970;
avverso ORDINANZA del 20/10/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. URBAN GIANCARLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. SALZANO Francesco che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 20 ottobre 2004 il Tribunale di Sorveglianza di Taranto revocava la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena ai sensi della legge 1 agosto 2003 n. 207 già concessa a favore di BR AE, in quanto il condannato era stato già ammesso in precedenza al beneficio, era stato arrestato in esecuzione di altro titolo definitivo per una pena che cumulata con la precedente eccedeva il limite di due anni previsto dalla legge.
Propone ricorso per Cassazione il condannato, rilevando la erronea interpretazione della legge indicata in quanto la applicazione del cosiddetto "indultino" sarebbe compatibile con la liberazione anticipata;
inoltre il computo della pena espiata dovrebbe essere conteggiato giorno per giorno ed non ad ore;
nella pena espiata dovrebbe essere conteggiato anche il periodo di divieto di recarsi fuori del comune di residenza;
il magistrato di sorveglianza che aveva contestato le violazioni al condannato sarebbe incompetente, come incompetente sarebbe pure il Tribunale di Sorveglianza che aveva disposto la revoca della misura.
Insiste quindi per l'annullamento dell'ordinanza. Il ricorso è fondato limitatamente alle modalità di computo della pena espiata (art. 2 comma 7 legge 1 agosto 2003 n. 207) che non può essere ragguagliata alle ore giornaliere con obbligo di permanenza in casa, ma alle giornate in cui l'obbligo è stato imposto (in tal senso: Cass. Sez. 1^, 14 maggio 1992 ric. Dini, RV 190867). Per il resto, le doglianze sono prive della necessaria specificità (quanto alla dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 7 legge n. 207/2003) ovvero non sono state tempestivamente dedotte avanti al Tribunale di Sorveglianza (eccezione di incompetenza per territorio).
L'ordinanza impugnata merita quindi di essere annullata, con rinvio degli atti per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Taranto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Taranto.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2005