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Sentenza 7 aprile 2026
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 12743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12743 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: Di OC AR nato a [...] il [...]; NI NE nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 11/07/2025 della Corte d'appello di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ALFREDO POMPEO VIOLA. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, Quarta sezione penale, ha respinto l’istanza di correzione di errore materiale formulata nell’interesse di Di OC AR e NI NE, in riferimento al dispositivo della sentenza n. 1430 del 2025 - confermativa della sentenza di assoluzione del Tribunale di Milano del 23 aprile 2024 – recante l’indicazione della condanna della parte civile Zurich Insurance Company Ltd «al pagamento delle spese del grado», escludendo che tale espressione comprendesse la condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dagli imputati assolti e, dunque, la sussistenza di un errore materiale. 2. Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso per cassazioneDi OC AR e NI NE, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Fabrizio D’Urso, deducendo due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in Penale Sent. Sez. 1 Num. 12743 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: GRIECO TERESA Data Udienza: 07/01/2026 relazione alle disposizioni di cui agli artt. 130 e 51, comma 2, cod. proc. pen., l’erronea esclusione della configurabilità dell’errore materiale, nonché il travisamento della volontà difensiva. Ad avviso della difesa, la Corte di appello ha erroneamente ritenuto che la formula conclusiva utilizzata nella memoria difensiva depositata dagli imputati sopra indicati, poi assolti, lì dove indicava «con tutti gli effetti di legge anche in ordine alle spese» non costituisse una valida richiesta di condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dagli imputati, ai sensi dell’art. 541, comma 2, cod. proc. pen. Il ricorrente rileva che la norma processuale richiamata non richiede formule sacramentali, né prevede uno specifico modello precettivo per la formulazione della richiesta di rifusione delle spese processuali sostenute dall’imputato. Inoltre, osserva che, vertendosi in un giudizio di appello il cui unico oggetto è consistito nelle pretese civilistiche della parte civile soccombente, la richiesta concernente le spese non poteva che riguardare quelle sostenute dagli imputati, sicché sarebbe giuridicamente insostenibile che il difensore abbia inteso riferirsi alle sole spese del procedimento. Consegue, ad avviso della difesa, che il riferimento alla condanna “con tutti gli effetti di legge anche in ordine alle spese” indicato nella memoria difensiva va letto come formale applicazione dei principi della soccombenza. Pertanto, la Corte di appello nel rigettare l’istanza avrebbe confuso la mancanza di una formula standardizzata con la mancanza di una volontà espressa, sacrificando la sostanza del diritto alla forma, violando il principio costituzionale del giusto processo e l’effettività della difesa tecnica, di cui all’art. 24 Cost.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione all’applicabilità del principio di soccombenza per il carattere essenzialmente civilistico del giudizio di appello. In particolare, la difesa ha rilevato che il giudizio di appello si è svolto unicamente sul piano degli interessi civili, con conseguente piena applicazione del principio della soccombenza civile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 541, comma 2, cod. proc. pen. e 91 cod. proc. civ.. L’unico effetto giuridico utile per l’imputato assolto in via definitiva, di fronte alla impugnazione della sola parte civile, sarebbe infatti costituito dal ristoro delle spese di difesa che altrimenti ricadrebbero ingiustamente sul soggetto che ha resistito a un’azione infondata. 3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è complessivamente infondato per le ragioni di seguito indicate.
2. La Corte di appello di Milano ha correttamente affermato che nella fattispecie non ricorre un caso di errore materiale dal momento che l’espressione utilizzata nella memoria difensiva non esprime, secondo un razionale apprezzamento della sua formulazione che non palesa alcuna manifesta illogicità, una istanza di rifusione delle spese processuali. Al riguardo, va rilevato che l’art. 541 cod. proc. pen., rubricato «[c]ondanna alle spese relative all'azione civile», distingue due ipotesi, quella di cui al comma 1, secondo il quale «[c]on la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale» e, quella di cui al comma 2, il quale stabilisce che «[con] la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale. Se vi è colpa grave, può inoltre condannarla al risarcimento dei danni causati all'imputato o al responsabile civile». Differente è invece il dato letterale di cui all’art. 592, comma 4, cod. proc. pen., secondo il quale «[n]ei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, la parte privata soccombente è condannata alle spese», dovendosi con queste intendere le spese del procedimento. Oltre al dato testuale, che depone per la necessità che la rifusione delle spese processuali sostenute dall’imputato assolto sia oggetto di specifica richiesta, rileva in tal senso anche la considerazione di carattere sistematico secondo cui la condanna alle spese non è conseguenza automatica dell’assoluzione dell’imputato ben potendo il giudice, come espressamente previsto dalla disposizione, valutare la sussistenza di motivi per la compensazione totale o parziale delle stesse;
di talché la pronuncia sulle spese, secondo il codice di rito penale, non può che essere oggetto di motivata richiesta che il giudice deve valutare anche nel contraddittorio tra le parti. In conclusione, deve essere ribadito il principio per cui è illegittima la decisione con cui il giudice di appello, confermando la sentenza di assoluzione di primo grado, condanni la parte civile al rimborso delle spese sostenute nel grado dall'imputato, in assenza di esplicita richiesta di quest'ultimo (Sez. 5, n. 28709 del 29/04/2015, Pagliara, Rv. 264852 - 01). 3. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. Alla pronuncia consegue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 07/01/2026 3 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ALFREDO POMPEO VIOLA. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, Quarta sezione penale, ha respinto l’istanza di correzione di errore materiale formulata nell’interesse di Di OC AR e NI NE, in riferimento al dispositivo della sentenza n. 1430 del 2025 - confermativa della sentenza di assoluzione del Tribunale di Milano del 23 aprile 2024 – recante l’indicazione della condanna della parte civile Zurich Insurance Company Ltd «al pagamento delle spese del grado», escludendo che tale espressione comprendesse la condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dagli imputati assolti e, dunque, la sussistenza di un errore materiale. 2. Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso per cassazioneDi OC AR e NI NE, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Fabrizio D’Urso, deducendo due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in Penale Sent. Sez. 1 Num. 12743 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: GRIECO TERESA Data Udienza: 07/01/2026 relazione alle disposizioni di cui agli artt. 130 e 51, comma 2, cod. proc. pen., l’erronea esclusione della configurabilità dell’errore materiale, nonché il travisamento della volontà difensiva. Ad avviso della difesa, la Corte di appello ha erroneamente ritenuto che la formula conclusiva utilizzata nella memoria difensiva depositata dagli imputati sopra indicati, poi assolti, lì dove indicava «con tutti gli effetti di legge anche in ordine alle spese» non costituisse una valida richiesta di condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dagli imputati, ai sensi dell’art. 541, comma 2, cod. proc. pen. Il ricorrente rileva che la norma processuale richiamata non richiede formule sacramentali, né prevede uno specifico modello precettivo per la formulazione della richiesta di rifusione delle spese processuali sostenute dall’imputato. Inoltre, osserva che, vertendosi in un giudizio di appello il cui unico oggetto è consistito nelle pretese civilistiche della parte civile soccombente, la richiesta concernente le spese non poteva che riguardare quelle sostenute dagli imputati, sicché sarebbe giuridicamente insostenibile che il difensore abbia inteso riferirsi alle sole spese del procedimento. Consegue, ad avviso della difesa, che il riferimento alla condanna “con tutti gli effetti di legge anche in ordine alle spese” indicato nella memoria difensiva va letto come formale applicazione dei principi della soccombenza. Pertanto, la Corte di appello nel rigettare l’istanza avrebbe confuso la mancanza di una formula standardizzata con la mancanza di una volontà espressa, sacrificando la sostanza del diritto alla forma, violando il principio costituzionale del giusto processo e l’effettività della difesa tecnica, di cui all’art. 24 Cost.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione all’applicabilità del principio di soccombenza per il carattere essenzialmente civilistico del giudizio di appello. In particolare, la difesa ha rilevato che il giudizio di appello si è svolto unicamente sul piano degli interessi civili, con conseguente piena applicazione del principio della soccombenza civile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 541, comma 2, cod. proc. pen. e 91 cod. proc. civ.. L’unico effetto giuridico utile per l’imputato assolto in via definitiva, di fronte alla impugnazione della sola parte civile, sarebbe infatti costituito dal ristoro delle spese di difesa che altrimenti ricadrebbero ingiustamente sul soggetto che ha resistito a un’azione infondata. 3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è complessivamente infondato per le ragioni di seguito indicate.
2. La Corte di appello di Milano ha correttamente affermato che nella fattispecie non ricorre un caso di errore materiale dal momento che l’espressione utilizzata nella memoria difensiva non esprime, secondo un razionale apprezzamento della sua formulazione che non palesa alcuna manifesta illogicità, una istanza di rifusione delle spese processuali. Al riguardo, va rilevato che l’art. 541 cod. proc. pen., rubricato «[c]ondanna alle spese relative all'azione civile», distingue due ipotesi, quella di cui al comma 1, secondo il quale «[c]on la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale» e, quella di cui al comma 2, il quale stabilisce che «[con] la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale. Se vi è colpa grave, può inoltre condannarla al risarcimento dei danni causati all'imputato o al responsabile civile». Differente è invece il dato letterale di cui all’art. 592, comma 4, cod. proc. pen., secondo il quale «[n]ei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, la parte privata soccombente è condannata alle spese», dovendosi con queste intendere le spese del procedimento. Oltre al dato testuale, che depone per la necessità che la rifusione delle spese processuali sostenute dall’imputato assolto sia oggetto di specifica richiesta, rileva in tal senso anche la considerazione di carattere sistematico secondo cui la condanna alle spese non è conseguenza automatica dell’assoluzione dell’imputato ben potendo il giudice, come espressamente previsto dalla disposizione, valutare la sussistenza di motivi per la compensazione totale o parziale delle stesse;
di talché la pronuncia sulle spese, secondo il codice di rito penale, non può che essere oggetto di motivata richiesta che il giudice deve valutare anche nel contraddittorio tra le parti. In conclusione, deve essere ribadito il principio per cui è illegittima la decisione con cui il giudice di appello, confermando la sentenza di assoluzione di primo grado, condanni la parte civile al rimborso delle spese sostenute nel grado dall'imputato, in assenza di esplicita richiesta di quest'ultimo (Sez. 5, n. 28709 del 29/04/2015, Pagliara, Rv. 264852 - 01). 3. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. Alla pronuncia consegue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 07/01/2026 3 Il Consigliere estensore Il Presidente 4