Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2015, n. 27118
CASS
Sentenza 5 marzo 2015

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I rilievi fotografici riproducenti quanto i funzionari dello Stato o di altri enti pubblici hanno rilevato nel corso di verifiche ispettive o amministrative devono ritenersi prove documentali ex art. 234 cod. proc. pen., acquisibili al fascicolo per il dibattimento, e non invece accertamenti tecnici irripetibili da compiere nel rispetto delle garanzie difensive. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabile la documentazione fotografica ritraente carcasse di veicoli a motore in quantità eccedente rispetto al numero consentito dall'autorizzazione amministrativa).

Commentario1

  • 1Art. 511 - Letture consentite
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2015, n. 27118
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27118
Data del deposito : 5 marzo 2015

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