Sentenza 5 marzo 2015
Massime • 1
I rilievi fotografici riproducenti quanto i funzionari dello Stato o di altri enti pubblici hanno rilevato nel corso di verifiche ispettive o amministrative devono ritenersi prove documentali ex art. 234 cod. proc. pen., acquisibili al fascicolo per il dibattimento, e non invece accertamenti tecnici irripetibili da compiere nel rispetto delle garanzie difensive. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabile la documentazione fotografica ritraente carcasse di veicoli a motore in quantità eccedente rispetto al numero consentito dall'autorizzazione amministrativa).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2015, n. 27118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27118 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 05/03/2015
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 698
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 1189/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER EL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 13-06-2013 del tribunale di Pavia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Mazzotta Gabriele che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. ER EL ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, nei confronti della sentenza indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Pavia lo aveva condannato alla pena di Euro 1000 di ammenda, limitatamente alla violazione delle prescrizioni quanto al numero di veicoli depositati, per il reato previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 4, (in relazione al cit. D.Lgs., art. 208, comma 11, al D.Lgs. n. 209 del 2003 e alla L.R. n. 26 del 2003), perché - in qualità di socio amministratore della società "ditta ER SNC" esercente l'attività di centro di raccolta e trattamento di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili, nonché di messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi - non osservava le prescrizioni tecniche impartite nell'autorizzazione numero 27 del 2006 - R rilasciata dall'amministrazione provinciale di Pavia alla medesima società in data 7 luglio 2006. In particolare, veniva accertata la mancata osservanza di talune prescrizioni tecniche, tra le quali quella relativa al numero dei veicoli depositati, detenendo in deposito presso il centro di raccolta, 49 carcasse di autoveicoli bonificati (codice CER 16/1/06), in contrasto con la prescrizione di cui alla lettera A) secondo punto dell'autorizzazione provinciale, che fissava il limite massimo in numero 32 carcasse. Fatti accertati in data 3 dicembre 2010.
2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza il ricorrente ha articolato, tramite il difensore, i due seguenti motivi di gravame, enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità e/o l'inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine compiuti dalla provincia di Pavia in violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p. (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). Il ricorrente sostiene che il tribunale ha fondato il proprio convincimento in ordine alla penale responsabilità sull'erronea convinzione che l'attività compiuta dai dipendenti dell'amministrazione provinciale di Pavia fosse una attività di verifica ispettiva ed amministrativa, casualmente sfociata nell'accertamento di una situazione ipoteticamente costituente reato e rispetto alla quale l'attività ispettiva costituisse semplicemente il presupposto di una notizia di reato.
Tuttavia, osservando gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, si evince come gli indizi di reato a carico del ricorrente fossero già emersi in data 3 dicembre 2010 giorno in cui venne effettuato il sopralluogo da parte della provincia di Pavia, mentre il verbale di identificazione e di dichiarazione di domicilio di persona nei confronti della quale venivano svolte le indagini era datato 11 aprile 2011. Ne consegue che, nel corso dell'attività di verifica posta in essere in data 3 dicembre 2010, si sarebbero dovute osservare le disposizioni dettate dal codice di procedura penale fin dall'inizio dell'attività ispettiva e specialmente quelle poste a tutela del diritto di difesa, così come sancito dall'art. 220 disp. att. c.p.p., derivando da tale omissione la violazione delle basilari garanzie difensive sicché tutte le prove sono state assunte in violazione delle norme processuali dettate a tutela del diritto di difesa e pertanto non sono utilizzabili a fini probatori, venendo a mancare la prova del fatto reato.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce l'inesistenza, la nullità e/o la annullabilità degli atti di indagine verbalizzati per la violazione di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 354 e 356 c.p.p. (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). Il ricorrente rileva che il personale della provincia di Pavia si era recato presso la ditta del ricorrente procedendo all'effettuazione di attività cosiddetta irripetibile ai sensi dell'art. 354 c.p.p., e ss. (documentazione fotografica), senza che tale attività di indagine fosse stata espletata assicurando il diritto di difesa e senza che fossero dati gli avvisi diretti a consentire l'esercizio delle facoltà difensive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. I motivi di gravame, in quanto tra loro connessi, devono essere congiuntamente esaminati.
Il ricorrente fonda le doglianze sul presupposto che nel caso di specie fosse applicabile l'art. 220 disp. att. c.p.p.. La norma in esame prescrive che "quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice". La dottrina ha segnalato come tale disposizione disciplini l'esito degli atti cosiddetti "a finalità mista", quelli cioè posti "a cavallo" tra l'attività amministrativa di accertamento ed il potenziale instaurarsi di un procedimento penale, essendosi regolate le ipotesi in cui, nel corso di attività ispettive e di vigilanza previste da leggi speciali, emergano indizi di reità, in presenza dei quali è previsto che le attività di accertamento di polizia amministrativa si tramutino in attività di polizia giudiziaria, cosicché da quel momento (non anche prima di tale momento) gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale debbono essere compiuti con l'osservanza delle norme del codice di procedura penale. Dal fatto però che a seguito di un'attività ispettiva emerga una notizia di reato non può farsi discendere automaticamente che le attività dei funzionari dello Stato o di altri enti pubblici rivolte a compiere rilevazioni, anche fotografiche, indagini ed inchieste nelle materie di propria competenza perdano la natura di attività amministrativa e comportino l'osservanza delle norme processuali. Nel caso di specie, l'attività compiuta dai dipendenti dell'amministrazione provinciale era pacificamente un'attività di verifica ispettiva ed amministrativa, che abilitava gli operanti a descrivere e a documentare fatti e situazioni statiche ricadenti sotto la loro percezione.
Il tribunale ha precisato come, al termine delle operazioni ispettive, l'esito delle stesse fu comunicato al dirigente del settore tutela ambiente, cioè ad un altro ufficio amministrativo, demandandosi ad esso il compito di segnalare o meno all'autorità giudiziaria eventuali fatti penalmente rilevanti desumibili dall'attività ispettiva, nel corso della quale, dunque, alcuna persona risultava sottoposta ad indagini perché, nello svolgimento di essa, non era emerso alcun indizio di reato e neppure erano stati compiuti specifici atti di polizia giudiziaria, perché la semplice documentazione fotografica della riscontrata situazione dei luoghi rientra senza dubbio nell'attività di amministrativa di tipo ispettivo.
Va ricordato che l'art. 234 c.p.p., tra l'altro, considera "prova documentale", di cui è consentita l'acquisizione, la rappresentazione di fatti, persone o cose mediante la fotografia. Questa Corte ha chiarito che, mentre il documento grafico è già una prova precostituita se è sottoscritto dall'autore (art. 2702 c.c.), la fotografia acquista valore di documento ai fini probatori se la paternità ed il contenuto dell'immagine fissata siano asseverati attraverso la testimonianza di chi ne è stato l'autore (Sez. U, n. 4 del 28/10/1998,dep. 11/03/1999, Barbagallo, in motivazione). La qual cosa si è puntualmente verificata nel presente procedimento, risultando dal testo della sentenza impugnata che, in dibattimento, sono stati sentiti i funzionari (Vecchio LA) che eseguirono l'attività ispettiva.
Ne consegue che le fotografie acquisite al fascicolo per il dibattimento devono ritenersi prove documentali a tutti gli effetti e non conseguenza di un accertamento (irripetibile) di polizia giudiziaria compiuto senza l'osservanza dei diritti della difesa. La documentazione fotografica riproduceva, in altri termini, quanto i funzionari avevano personalmente percepito e visto, ossia che presso il centro di raccolta erano detenute carcasse di veicoli bonificati in quantità superiore a quelli detenibili, circostanza oggettivabile anche attraverso la prova testimoniale, del resto regolarmente assunta, dei funzionari che procedettero all'ispezione. Sia la prova orale che quella documentale si sono dunque legittimamente formate nel dibattimento.
Ne deriva pertanto l'infondatezza delle sollevate eccezioni.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2015