Sentenza 26 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2001, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
01115 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE PO OLO ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto regolaments di SEZIONE SECONDA CIVILE Corifici e ripresti Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente R.G.N. 17619/98 - Cron.2350 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Consigliere Dott. ROrio DE JULIO Rep. 371 Consigliere Dott. Matteo IACUBINO - Consigliere Ud. 10/10/00 Rel. Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA ha pronunciato la seguente SE NTENZA FT2 sul ricorso proposto da: ID VA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE G.B.VICO 20, presso lo studio dell'avvocato PAOLI UFFICIO COPIE Richiesta copia studio MAURIZIO, che la difende, giusta delega in atti;
SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L. 6000 ricorrente 26 GEN. 2001
contro
IL CANCELLIERE LIRE 3000 AR DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CANCELLERIA EMILIO DE' CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato FONTANELLI ALDO, che lo difende, giusta delega in atti;
CG575736 controricorrente CG575737 1 2000 avverso la sentenza n. 601/98 della Corte d'Appello di 1620 ROMA, depositata il 04/03/98; -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE udita la relazione della causa svolta nella pubblica Rilasciata copia legale al Sig. PAOLI udienza del 10/10/00 dal Consigliere Dott. Francesca per diritti L. 1 000 th 1.9 APR 2001--- TROMBETTA;
IL CANCELLIERE l'Avvocato Aldoudito FONTANELLI, difensore del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Richiesta copia studio udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore dal Sig. CONTANELLI per diritti L. 18000 Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per 12.7 APR. 2001. IL CANCELLIERE il rigetto del ricorso. CANCELLERIA LIRE 2000 CANCELLER DD124865 OD124870 BB180134 OD124875 -2- BB180193 AS430008 AT351102 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 4 giugno 1988 EL TT, proprietaria di un terreno agricolo di mq. 7430 sito in località Caffarella di Pomezia, indicato dal foglio 56, particelle 398, 402/403, conveniva in giudizio399, 400, 433, davanti al Tribunale di Roma GU DI, proprietario del terreno confinante a sud, sud/est, e deducendo che questi, nel recintare il proprio fondo mediante l'erezione di un muro divisorio e la costruzione di un manufatto, aveva invaso un'area di 712 proprietà dell'istante, di 210 mq., chiedeva che il convenuto fosse condannato alla demolizione del muro e del manufatto, al rilascio della zona occupata ed alla ricostruzione dell'originaria recinzione oltre al risarcimento danni. Il convenuto costituitosi, contestava la domanda ed in via riconvenzionale chiedeva che fosse accertato l'intervenuto acquisto della proprietà del tratto di terreno in contestazione, per maturata usucapione a suo favore. Espletata l'istruttoria, nel corso della quale veniva disposta ed eseguita una consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale, con sentenza 16 ottobre 1993, condannava il MB al rilascio dell'area 3 e deloccupata ed alla demolizione del muro manufatto eretti, rigettando la domanda di risar- cimento danni proposta dall'attrice e condannando il convenuto al pagamento delle spese giudiziali. MB ed Su impugnazione principale del incidentale di DA GU, quale erede della TT, la Corte di appello di Roma, con sentenza 4 marzo 1998 dichiarava nullo il procedimento e la sentenza di 1° grado, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di RO DI, comproprietaria, assieme con il fratello GU, del FT2H terreno confinante di cui alla citazione intro- duttiva. Afferma la corte d'appello che, presupponendo la dedotta invasione del terreno della TT, attuata con la costruzione del muro divisorio, la esatta determinazione del confine della particella 404 e risultando dall'atto not. Vomero del 18.3.70 che la detta particella risulta intestata congiun- tamente a GU DI ed alla di lui sorella RO DI, l'azione introduttiva del giudizio doveva essere proposta anche nei di lei confronti. Di conseguenza, la mancata integrazione del contraddittorio, nel primo grado di giudizio comporta, per la corte d'appello, la nullità dello intero giudizio e della sentenza, con rimessione degli atti al primo giudice ex art. 354 c.p.c. In ordine alle spese di causa afferma la corte che, l'impostazione dei fatti data dal DI in prime cure ed in particolare l'aver egli, nello dell'azione di usucapione, vantato il esercizio compossesso della sorella solo in grado d'appello, costituisce giusto motivo per dichiarare per intero compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. Cassazione Avverso tale sentenza ricorre in 7T2H Resiste con DA GU, erede delle TT. controricorso GU DI. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce la ricorrente a motivi di impugnazione 1) la violazione degli art. 102 e 36 c.p.c. e identificatrici del petitum e della delle norme causa petendi per avere la corte d'appello, nel ritenere che la domanda presuppone l'esatta determinazione del confine fra i terreni di proprietà delle parti, erroneamente affermato che fosse necessario integrare il contraddittorio nei confronti di RO DI, comproprietarie assieme con il fratello GU DI, del terreno confinante con quello 5 di proprietà della ricorrente (di parte del quale il DI si era impossessato nell'erigere il muro di confine;
ciò senza considerare: A) che la domanda proposta si fondava sul comportamento illecito del DI e la pronuncia non doveva emessa nei confronti dei essere necessariamente comproprietari confinanti, ma solo proprietari о nei confronti di colui che aveva posto in essere il comportamento illecito;
B) - che la pronuncia non richiedeva un regolamento del confine, per nulla incerto fra le ر HFi بد proprietà ed esattamente individuato nelledue mappe catastali, consortili e negli atti di acquisto;
C) che la necessità di integrare il contrad- dittorio non era determinata neppure dalla domanda riconvenzionale di usucapione che avendo ad oggetto la proprietà TT (e non la proprietà DI) interessava in alcun modo la sorella delnon DI, estranea alla domanda, nella quale era stato dedotto il solo possesso ad usucapionem del DI e non anche il compossesso della sorella;
2) - l'erronea motivazione riguardante la disposta compensazione delle spese del giudizio di appello, basata sul comportamento tenuto dal 6 DI che nel chiedere l'accertamento della intervenuta usucapione a suo favore del terreno in contestazione, avrebbe fatto valere solo in grado di appello, il compossesso della sorella, ciò senza considerare: A) che l'essere comproprietaria di un terreno è cosa diversa dall'essere compossessore di altro terreno;
B) - che il comportamento del DI per non avere integrato il contraddittorio nei confronti della sorella, avrebbe dovuto, se mai, portare alla sua condanna alle spese per avere egli determinato FizH la nullità del giudizio relativamente alla proposta riconvenzionale. Il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo, va in primo luogo rilevato che, contrariamene all'assunto della ricorrente, la domanda introdotta dalla TT, con la deduzione dell'avvenuta usurpazione di una parte del terreno di sua proprietà ad opera del DI e con la richiesta di restituzione di tale terreno, nonché di abbattimento del muro divisorio e del manufatto dallo stesso innalzati (muro che impedendo la promiscuità del possesso nella zona ritenuta usurpata, ha creato un confine apparente) contiene necessariamente la richiesta implicita e 7 principale di regolamentazione dei confini, attraverso la definizione dei quali, soltanto, è possibile accertare se il tratto di terreno in contestazione sia stato usurpato o meno. La domanda proposta dalla TT, quindi, mirando ad accertare l'estensione del diritto di proprietà, come presupposto della condanna al rilascio ed al ripristino, ha natura indubbiamente reale, in ordine alla quale il rilascio del terreno, come il ripristino della situazione quo ante, costituiscono mere conseguenze accessorie FTL dell'accoglimento dell'istanza principale. Il com- portamento illecito del DI, perciò, non costituisce il fondamento della domanda attrice, come invece sostiene la ricorrente, in quanto lo obbligo di restituzione e di ripristino non consegue all'attività illecita del DI, ma alla definizione del confine fra i terreni in contestazione. Né a contestare la natura reale dell'azione proposta dalla TT può valere il rilievo che, a seguito della proposizione da parte del DI della domanda riconvenzionale di usucapione della striscia di terreno in conte- stazione, sarebbe venuto meno il presupposto fondamentale dell'azione di regolamento di confini, 8 cioè l'incertezza del confine, dal momento che il DI, con l'opporre un titolo diverso (l'usuca- pione) avrebbe implicitamente riconosciuto come reale il confine sostenuto dalla TT. La proposizione della domanda riconvenzionale di usucapione, infatti, incide sull'azione intro- duttiva del giudizio soltanto rendendo superfluo CI l'accertamento dei fonin81 in relazione ai titoli dedotti a quel momento;
e, quindi, si risolve in un vantaggio sul piano probatorio per l'attrice, che può vedere disattesa la sua domanda di regolamento FTL di confini solo ove sia ritenuta fondata la domanda di accertamento della maturata usucapione a favore del DI;
cioè, ove sia dimostrata l'esi-ei stenza di un titolo di proprietà diverso da quelli originariamente dedotti. Definita, quindi, la natura reale della domanda proposta dalla TT, la decisione della corte d'appello in ordine alla sussistenza del litiscon- sorzio necessario a favore di RO DI, comproprietaria assieme con il fratello GU, del terreno, part. 404, confinante con l'attrice, ed alla conseguente necessità di integrare il contrad- dittorio nei suoi confronti, deve ritenersi legittima con la precisazione che segue. 9 È infatti noto e questa corte lo ha costante- mente ribadito (v. sent. 4631/79; 1462/95; 9510/97; 8689/2000) che sebbene non ricorra una ipotesi di litisconsorzio necessario nell'azione di regola- mento di confini (come in quella di rivendica) quando il fondo i cui confini debbano essere delimitati, appartenga a più proprietari, essendo condomingo legittimato attivamente e ciascun passivamente all'esercizio di tutte le azioni a tutela della proprietà comune;
tuttavia, quando alla domanda di regolamento di confini si 772 accompagni, come nel caso di specie, una richiesta di rilascio о di riduzione in pristino, il liti- sconsorzio dal lato passivo deve essere esteso nei confronti di tutti coloro che vantino sulla zona 0 sulle opere diritti reali e ciò in forza del carattere inscindibile ed indivisibile dell'obbli- gazione comune di ripristino e di restituzione. Infatti l'estensione del terreno di proprietà comune (la part. 404) attuatasi a seguito dello spostamento del confine reale, con l'inclusione di parte del fondo di proprietà della TT, ha di fatto realizzato un accrescimento della part. 404, a favore di entrambi i suoi comproprietari (la azione di GU DI, invero, comportando la 10 proprietà comune e quindi un estensione della la stessa, non può che presumersi vantaggio per posta in essere anche per conto e nell'interesse della sorella comproprietaria). Ne consegue che l'obbligo di restituzione del terreno usurpato e di ripristino della situazione quo ante, con l'abbattimento del muro divisorio e la ricostruzione della preesistente recinzione, sussiste а carico di entrambi i comproprietari della part. 404 e deve essere attuato congiunta- mente nei loro confronti. FTL Il motivo in esame va, pertanto, respinto. Il secondo motivo di ricorso è infondato. La ricorrente, infatti, censura sotto il profilo del vizio di motivazione, la decisione della corte d'appello, di compensare le spese del giudizio di secondo grado, deducendo come erronea la motivazione posta dalla corte a sostegno della affermata sussistenza dei giusti motivi, indivi- duati nell'aver il DI dedotto solo in appello il compossesso della sorella in relazione alla azione di usucapione da lui esercitata. La censura è inammissibile perché l'errore in cui sarebbe incorsa la corte non è decisivo ai fini della pronuncia sulle spese. 11 Il DI, infatti, in relazione alla proposta azione riconvenzionale di riconoscimento dell'intervenuta usucapione del terreno occupato, non aveva (v. sentt. 5559/94; 12136/97) alcun onere di integrare il contraddittorio nei confronti della sorella essendo attivamente legittimato ad agire a favore della proprietà comune anche per conto della sorella;
mentre chi era tenuta ad integrare il contraddittorie nei confronti di RO DI era la TT, come sopra specificato, in ordine alla domanda di restituzione e di ripristino proposta. FT₂ Ne consegue che non essendo consentita una pronuncia di condanna alle spese nei confronti del DI, vittorioso nel giudizio d'appello, ed essendo la disposta compensazione delle spese, una pronuncia a favore della ricorrente, soccombente nel giudizio d'appello, l'errore in cui sarebbe incorsa la corte territoriale, non solo è del tutto irrilevante in ordine alla decisione, ma la ricorrente non ha neppure alcun interessa farlo valere. Il ricorso va, pertanto, respinto. Sussistono giusti motivi per dichiarare intera- mente compensate fra le parti le spese del presente giudizio. 12
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
F12 dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 10 ottobre 2000 Ст ивен Спитай Francesca BI est. IL CANCELLIERE C1 Paolo Talad 20 DEPOSITATO RI APM26 GEN 2001 Rense Velozco 80000 330000 6 MAR. 2001! Reguret al n.19889 330.000 RECENTO TRENTA MILA) dire 13