Sentenza 19 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/04/2001, n. 5831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5831 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLIC583 1 E N O I Z A R T S IN NOME DEL POR I G E R CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto A D Regolamento di E SEZIONE TERZA CIVILE T competenza di N E ufficio S Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E R.G. N. 1613/99 Dott. Angelo GIULIANO Presidente Consigliere Dott. Francesco SABATINI Consigliere Cron.12488 Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Rel. Consigliere Rep. Dott. Francesco TRIFONE Ud. 13/12/00 -© Consigliere Dott. Antonio SEGRETO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE dal Tribunale di LATINA, con ordinanza del 14/01/99, Richiesta copia studio nella causa iscritta al n°. 1667/96 vertente dal Sig. SOLE 24 ORE per diritti L. 1500 tra 1.9 APR 2001 IL CANCELLIERE FLLI IACOBELLI SNC;
GESSO DI ND AR TA & C SAS;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 13/12/00 dal Consigliere Dott. FrancesCO TRIFONE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore 2000 Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha chiesto si 2057 dichiari la competenza funzionale del Giudice di Pace ju di Priverno a conoscere della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, con le conseguenze di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Giudice di pace di Priverno, con sentenza depo- sitata il 15 marzo 1996 a seguito di opposizione a de- creto ingiuntivo emesso su ricorso della s.a.s. GESSO nei confronti della s.n.c. F.LI IacobeLI e in giudi- zio nel quale la società opponente aveva spiegato do- manda riconvenzionale, ritenuto che la domanda ricon- venzionale eccedeva il limite della sua competenza, si dichiarava incompetente ratione valoris in ordine a tutta la causa, per la quale indicava come competente il tribunale di Latina in rapporto al petitum di lire venticinque milioni, reclamato in riconvenzione a tito- lo di risarcimento dei danni. Il tribunale di Latina, innanzi al quale la causa era stata tempestivamente riassunta, provvedendo in formazione monocratica con ordinanza depositata il 14 gennaio 1999, ha proposto istanza per regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c., deducendo che la competenza funzionale ed inderogabile del giudice di pace in ordine alla opposizione al decreto ingiuntivo non poteva subire modificazioni per connessione in con- seguenza della proposizione di domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore del giudice adito, onde 2 зги contesta la sua competenza a conoscere della opposizio- ne ex art. 645 c.c. Le parti non hanno depositato scritture difensive né documenti. ha conclusoIl P.G. presso questa Corte suprema perché, decidendo il conflitto e ritenuta la incompe- tenza del Tribunale di Latina in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, per detto giudizio venga affermata la competenza del giudice di pace. MOTIVI DELLA DECISIONE La opposizione a decreto ingiuntivo, disciplinata impugnazione davanti allo stesso giudice che ha come emesso il provvedimento, è attribuita alla cognizione in via funzionale ed inderogabile del giudice che ha stabilito in ordine al ricorso per ingiunzione e detta competenza non può subire eccezioni per ragioni di con- nessione. Ne deriva, sulla scorta di un indiscusso principio del tutto pacifico nella giurisprudenza di questo giu- dice di legittimità, che, ove l'opponente formuli, con la opposizione a decreto ingiuntivo, domanda riconven- zionale eccedente la competenza "ratione valoris", il giudice funzionalmente competente per la medesima oppo- sizione deve separare le due cause;
trattenere la causa di opposizione;
rimettere la causa riconvenzionale al 3 giudice superiore;
sospendere, eventualmente, la prima in attesa della definizione della seconda qualora ne ricorrano i relativi presupposti ex art. 295 c.p.c. (ex plurimis: Cass. civ. S.U. n. 10984/92; S.U. n. 10985/92; S.U. n. 1835/96). In applicazione di quanto innanzi, il regolamento di competenza di ufficio deve, perciò, essere risolto affermando la competenza del Giudice di pace di Priver- no a conoscere della causa relativa alla opposizione ad ingiunzione. Non deve essere emessa alcuna pronuncia in ordine alle spese del presente procedimento, non avendo le parti svolto alcuna difesa. P.T.M. La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Priverno a conoscere della causa relativa alla oppo- sizione ad ingiunzione. Nulla per le spese. Roma, 13 dicembre 2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE frencen pur IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 19 APR 2001Oggi, lì A IL CANCELLIERE M E R Giovanni Giambattista P U I S O N E 7 8 0 9 -