Sentenza 1 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/02/2002, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2002 |
Testo completo
O L 4 L 7 O 3 B . BBLICA ITALIANA 02NE E E N 9 9 O I 1 - Z 1 A E)U 1 R - T 1 C S 2 I A 0 1 309 . G P L E I R 9 D 3 A E E D IC IN NOME DEL POPOLO ITA 6 E D T 4 IU N Y G E S T E E R N A TI Oggetto S Assicurazione interpretazione SEZIONE TERZA CIVILE clausola di esonero di responsabilità. Giudizio di equità necessario Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1041/99 Dott. Ugo Presidente FAVARA - Dott. Roberto PREDEN Consigliere - Rel. Consigliere Cron.3608 Dott. Ennio MALZONE - Consigliere Rep. Dott. Bruno DURANTE Ud. 25/10/01 - Consigliere-Dott. Antonio SEGRETO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GENERALI ASSIC SPA, con sede in Trieste, in persona dei legali rappresentanti pro tempore Dr. Paolo Sulis e Rag. Roberto Devigli, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BERNARDINI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato LUCA PICCHI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
S.E.C. SPA, con sede in Roma, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Renzo Pozzo, 2001 elettivamente domiciliata in ROMA VIA PACUVIO 341 1827 presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROMANELLI, che lo 1 difende, giusta procura speciale per NO OR ZI di Lucca del 24/01/00 rep. n. 13166; controricorrente
contro
AR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ME Santamaria, con sede in Genova, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 18, presso lo studio dell'avvocato FIORENZO GROLLINO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato PATRIZIA DONA, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
ON SE;
- intimato avverso la sentenza n. 266/97 del Giudice di pace di VIAREGGIO, emessa il 18/11/97 e depositata il 29/11/97 (R.G. 1248/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/01 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato Antonio BERNARDINI;
udito l'Avvocato Annunziato SAMMARCO (per delega Avv. Fiorenzo GROLLINO); udito l'Avvocato Guido ROMANELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 2 Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 25.10.96 NN PE convenne in giudizio avanti il giudice di pace di Viareggio le so- cietà Santamaria srl e SEC spa, per sentirle condannare in solido al risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura Mercedes 190 tg. LU 543288 in data 6.6.96 mentre si trovava parcheggiata in prossimità dei cantieri della SEC in Via dei Pescatori di Viareggio, danni consistiti in macchie alla verniciatura esterna, causati dallo spolvero di vernici usate nei cantieri SEC per operazioni di verniciatura dello scafo di una motonave in costruzione e dall'attore quantificati in L.
1.011.500 o entro il limite di L.
2.000.000. Le convenute, costituitesi in giudizio, contestava- no l'avversa pretesa chiedendone il rigetto;
in parti- colare la SEC chiedeva di essere tenuta indenne dalla Santamaria srl, mentre costei chiedeva di chiamare in rilevazione le Generali spa. Costei, costituitasi in giudizio, contestava l'operatività della polizza, re- spingendo ogni responsabilità a carico dell'assicurata. Il giudice di pace con sentenza n. 271 del 18.11.97 dichiarava la responsabilità concorrente della SEC spa e Santamaria srl, condannandole in solido al risarci- 3 mento del danno in favore dell'attore, quantificandolo in L. 1.000.000, oltre interessi legali sino al saldo e spese di lite;
dichiarava la Santamaria srl tenuta a rilevare indenne la SEC spa da tutte le somme versate all'attore in conseguenza dell'evento de quo e, dichia- rata l'operatività della polizza, condannava le Ass.ni Generali spa a rilevare indenne la Santamaria da tutte le somme da costei versate al NN ovvero a SEC spa allo stesso titolo, compensando fra le parti le restanti spese di giudizio. Per la cassazione della decisione ricorrono le Ass.ni Generali spa esponendo tre motivi. Resistono con controricorso la SEC spa e la Santa- maria srl con salvezza delle spese del grado. Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, deducendo falsa ap- plicazione di norme di diritto in relazione all'operatività della polizza assicurativa, si censura la sentenza impugnata nel punto in cui ha ritenuto l'accidentalità del fatto verificatosi, condizione que- sta indispensabile per l'operatività della polizza as- sicurativa, e si sostiene, invece, che tale requisito doveva ritenersi inesistente in base verbale della po- lizia municipale e alle deposizioni dei testi che evi- denziavano che l'inconveniente s'era verificato sin dal giorno prima a causa di un forte vento e che nessuna precauzione era stata adottata dall'assicurata, appal- tatrice dei lavori, ragione per la quale il fatto cau- sativo avrebbe dovuto essere imputato a colpa della stessa assicurata e non già ad un fattore accidentale. Con il secondo motivo, deducendo contraddittorietà e insufficiente motivazione sulla ritenuta accidentali- tà del fatto, si censura la sentenza impugnata per aver dedotto tale requisito facendo riferimento al solo ele- mento del "vento" e si sostiene che no^risultano men- zionati ulteriori elementi che avrebbero indotto a di- versa conclusione, quali la vastissima area interessata dallo spolvero di vernice, il considerevole numero di automobili e imbarcazioni danneggiate e l'ampia durata del relativo fenomeno. Con il terzo motivo, deducendo falsa applicazione della legge in materia di assicurazione in relazione al comportamento oggettivamente tenuto dall'assicurata, si censura la sentenza impugnata per avere omesso di esa- minare la condotta colposa tenuta dall'assicurata, così come emergente dalle circostanze di fatto enunciate nei precedenti motivi. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamen- perché attengono tutti alla stessa questione te, 5 dell'operatività della polizza assicurativa. Sostanzialmente la ricorrente lamenta che il giudi- ce di merito, facendo riferimento al solo elemento del "vento" e trascurando altri elementi di fatto emersi in corso di causa, ha con motivazione insufficiente e con- traddittoria, ritenuto l'accidentalità dell'evento dan- noso, mentre, invece, avrebbe dovuto considerare che il fatto s'era verificato per colpa dell'assicurata e, quindi, escludere l'operatività della polizza. Il ricorso così come proposto supera i limiti di ammissibilità dell'impugnazione del giudizio di equità, perché, secondo l'orientamento giurisprudenziale conso- lidatosi a seguito della decisione delle sezione unite di questa Corte sul punto (n. 716/99), nel giudizio di equità necessario il giudice non è tenuto ad osservare i principi regolatori della materia né a soffermarsi su tutti gli aspetti del caso essendo sufficiente che egli indichi gli elementi che sorreggono l'iter logico argo- mentativo della sua decisione, il che, nel caso in esame, risulta osservato con il riferimento al fattore "vento" come elemento determinante nella causazione dell'evento dannoso. Ne consegue il rigetto del ricorso e compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra tutte le parti costituite in considerazione della sussistenza 6 dei giusti motivi.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma addì 25.10.01. Il Consigliere est. Il Presidente A Javala Depositata in Cancelleria 7/02 IL CANCELLIERE C1 jogo. " Gina Casoli IL CANCELLIERE C Gina Casoli ESENTE DA REGISTRA L. 21-11-199 S (IST.NE GIUDICE DI PA 39 ARTT. 46 E 7