Sentenza 16 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2001, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2001 |
Testo completo
E 5 N 6 5 O 9 I 1 . Z / се N 4 A / . . R 5 A T 2 I B S . R . I R L . G A L P . E T A D R 0 0549 /0 1 . U B L B E A A I D T D R I A 1 S T R. G. N. 2883/98 E I 3 N T 1 R E S N E . E I T N S A E A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M Rep. SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- Composta dai Sigg. Magistrati: Ud. 21/09/2000 - Presidente - Сгом 988 Vincenzo CARBONE - Consigliere - Enrico ALTIERI Eugenio AMARI ✓ Antonio MERONE rel. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: Tributo INVIM Ricorso proposto e sul ricorso n. 2883/98 R.G. proposto da notificato ufficio periferico - Inammissibilità - Società IMMOBILIARE IL BAGNO S.R.L., con sede in Prato, via Brunelleschi n. 3, in persona del liquidatore e legale rappresentante, Signor Cesare Buoncristiani, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti Aldo Facchini e Luciano Lenzi del Foro di Prato ed elettivamente domiciliata in Roma Piazzale Clodio n. 12 presso lo studio dell'Avv. Daniele Feliziani, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
- Ricorrente -
Richiesta copia studio dal Sig! SOLE 24 ORE contro per diritti L 300 L'UFFICIO DEL REGISTRO DI PORTOFERRAIO, in persona del legale il 16 GEN 2004 rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio, IL CANCELLIERE
- Intimato -
per la Cassazione della sentenza n. 55/30/97 resa dalla Commissione CANCELLERIA " 6 1 7 4 1 CC575017 1 Tributaria Regionale di Firenze Sez. n. 30, in data 17/04/1997-12/05/1997; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 settembre 2000 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito per il ricorrente, l'Avv. Lenzi Luciano;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarrone che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo per rinnovazione della notifica del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La S.r.l. Immobiliare Il Bagno, con sede in Prato, assegnava ai soci ai sensi della Legge n.724/94 un complesso immobiliare destinato a civile abitazione composto da cinque appartamenti e due autorimesse, sito in comune di Marciana Marina dichiarando un valore iniziale di L.251.464.000, spese incrementative per L.418.620.000 ed un valore finale di L.
1.410.550.000. L'Ufficio del Registro di Portoferraio, giusto avviso notificato il 16/12/1994, rettificava il valore finale, elevandolo a L.
2.140.000.000. La Commissione Tributaria di primo grado di Livorno, innanzi alla quale l'accertamento in rettifica veniva impugnato, rigettava il ricorso con decisione n. 176/4/95. AZION La Commissione Regionale Tributaria di Firenze, adita in appello dalla società soccombente, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava il gravame, confermando le statuizioni del giudice di primo grado. Con ricorso proposto nei confronti dell'Ufficio del Registro di Portoferraio ed allo stesso notificato il 17/2/1998 la S.r.l. Immobiliare II 2 1 Bagno, ha chiesto la Cassazione della sentenza di appello, prospettandone la relativa erroneità sotto un duplice profilo: 1) per violazione e falsa interpretazione dei principi relativi all'onere della prova (art.360 n. 3 C.p.C.) - omessa insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 3 bis n.5 C.p.C.). Violazione e falsa applicazione dei principi di cui agli artt.48 e 49 DPR n.634/72 (modificati con il DPR n.914/77) in relazione agli artt. 20-31 DPR n.643/72 (art.360 n.3 C.p.C.); 2) per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.360 n.3) art.52 DPR n. 131/86, anche in relazione all'art.3 della Costituzione. L'Ufficio intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE In via pregiudiziale va rilevata l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto nei confronti dell'Ufficio del Registro di Portoferraio ed allo stesso notificato in Portoferraio, Piazza Virgilio n. 12, in data 17/02/98. L'inammissibilità, in vero, consegue alla violazione del combinato disposto degli artt. 366, comma I°, n. 1 C.p.C. ed 11, commi I° e II°, del R.D. 30/10/33 n. 1611 (il I° comma come sostituito dall'art. 1 della Legge 25/03/58 n. 560) secondo cui il ricorso proposto nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, deve contenere "l'indicazione delle parti”, va notificato "alle Amministrazioni dello Stato nel cui distretto ha sede HONE l'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente” e le relative notificazioni “devono essere fatte presso la competente avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio". 3 Nel caso,in effetti, il ricorso per Cassazione avverso sentenza della Commissione Tributaria Regionale, avrebbe dovuto essere proposto nei confronti del Ministro delle Finanze ed allo stesso notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, posto che le richiamate norme non risultano derogate da alcuna delle disposizioni del nuovo processo Tributario, contenute nel D. Legs. n. 546 del 1992, tenuto conto che l'art. 62, comma II°, di tale decreto delegato, statuisce che “al ricorso per Cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili”. Infatti, in particolare, nessuna deroga è rinvenibile nell'art. 11, comma II° D. Legs. n. 546 del 1992, secondo cui "I'Ufficio del Ministero delle Finanze nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l'Ufficio del contenzioso della direzione regionale compartimentale ad esso sovraordinato", in quanto tale disposizione, letta in combinato disposto con gli artt. 12, comma 4°, secondo cui "T'Ufficio del Ministero delle Finanze, nel giudizio di secondo grado, può essere assistito dall'Avvocatura dello Stato" e 52, comma II°, che subordina la proponibilità dell'appello principale, da parte degli Uffici periferici del Dipartimento delle Entrate e degli Uffici del Territorio, previa autorizzazione, si riferisce, con ogni evidenza, soltanto ai primi due gradi di giudizio. Tanto premesso, nel caso in esame, in cui il ricorso risulta avanzato nei confronti dell'Ufficio periferico ed allo stesso notificato, la relativa inammissibilità è, dunque, conseguenza della contestuale violazione sia dell'art. 366, comma I°, n. 1 C.p.C., sia pure dell'art. 11 del R.D. n. 1611 del 1933. 4 D'altronde, nel caso, la circostanza che il vizio non concerne la mera nullità della notificazione, ma è connesso al fatto che il ricorso, anziché risultare proposto nei confronti del legittimo contraddittore, ed allo stesso notificato, risulta avanzato contro l'Ufficio, privo di soggettività esterna ed allo stesso notificato, esclude la possibilità del rinnovo della notifica per difetto dei prescritti presupposti. Non ricorrono le condizioni per pronunciare sulle spese, non essendosi la parte intimata costituita.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 21/09/2000. Il Presidente E Dott. Vincenzo Carbone N O I A Z I A R 6 5 R 8 . A T 9 Il Consigliere - Relatore - Extensore S 1 N T I / - U 4 G / E B B 6 I Dott. Antonino Di Blasi R . 2 L R . L A R T . A D P . . D B E A A T L I T E N R D 1 E E I S 3 S 1 E T N . E A S N I M A IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio r DEPOSITATO IN CANCELLERIA 16 GEN. 2001 Oggi. CORT IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio MEN The E P S R U A E M S A S S A C 5