Sentenza 25 luglio 2002
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L'ordinanza di convalida di una licenza per finita locazione, emessa nei confronti di alcuni soltanto degli eredi dell'originario conduttore, litisconsorti necessari, non è opponibile agli altri ceduti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2002, n. 10889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10889 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SI EN, SI AR, PI RO, domiciliati in ROMA CORTE SUPREMA CASSAZIONE, difesi dall'avvocato VITTORIO MESSA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
PR LV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A REGOLO 12/D, presso lo studio LLavvocato ITALO CASTALDI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1259/99 della Corte d'Appello di ROMA, TERZA SEZIONE CIVILE emessa il 14/4/1998, depositata il 22/04/99; RG. 3484/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/02 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato CASTALDI ITALO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto LL11.6.1991 RO NA, proprietaria di un immobile condotto in locazione da LE ZO ad uso non abitativo intimò al conduttore sfratto per finita locazione alla data LL11.1.1991 e lo convenne dinanzi al Pretore di Roma per la convalida. Sull'opposizione LLintimato il pretore denegò l'ordinanza di rilascio e rimise le parti dinanzi al Tribunale di Roma, competente per valore. Con sentenza del 29.7.1996 il Tribunale rigettò la domanda della RO e dichiarò cessata la locazione alla data LL11.1.1996. Su appello principale della RO (che insisteva per la cessazione della locazione alla data LL11.1.1991) e su appello incidentale LLLE (che sosteneva essere la locazione cessata l'11.1.1997) la Corte di Roma, con sentenza del 22.4.1999, in riforma della sentenza del Tribunale, ha accolto la domanda della RO ed ha dichiarato che la locazione era cessata in data 11.1.1991, osservando che il rapporto non poteva ritenersi rinnovato - come sosteneva il conduttore - per il solo fatto che la locatrice, dopo la scadenza, aveva pagato l'imposta di registro sul "rinnovo del contratto". Ha, quindi, condannato al rilascio LLimmobile LE AR, LE CO e IN RO ved. LE, eredi di LE ZO, deceduto nelle more. Ricorrono gli LE e la IN con due motivi. Resiste la RO con controricorso, illustrato anche da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La resistente eccepisce pregiudizialmente la inammissibilità del ricorso proposto da LE AR e da IN RO, in quanto notificato dopo la scadenza del termine breve di legge, decorso dalla notificazione, nei loro confronti, della sentenza impugnata. L'eccezione non ha fondamento. LE AR è litisconsorte necessario di LE CO e della IN, in quanto tutti eredi del defunto conduttore LE ZO (Cass.
4.12.1992 n. 12918) e, pertanto il suo ricorso, rispetto a quello tempestivamente notificato da LE CO e dalla IN (entro l'anno decorso dalla pubblicazione della sentenza, che ad essi non è stata notificata), va considerato alla stessa stregua di un ricorso incidentale tardivo, ammissibile ai sensi LLart. 334 cod. proc. civ. Col primo motivo della impugnazione i ricorrenti osservano che nelle more del procedimento di appello la RO aveva ottenuto, nei confronti di LE CO, la convalida di una nuova intimazione di licenza per finita locazione alla data LL11.1.1997. Affermano di aver prospettato alla Corte di merito che l'ordinanza di convalida avrebbe dovuto equipararsi ad una sentenza trascorsa in giudicato e lamentano che la Corte territoriale abbia pronunziato la sua sentenza (con cui la locazione è stata dichiarata cessata alla data LL11.1.1991), trascurando del tutto tale prospettazione. La doglianza è priva di fondamento. Proprio perché pronunziata nei confronti del sol LE CO e non anche nei confronti dei suoi litisconsorti necessari LE AR e IN RO, l'ordinanza di convalida, prodotta dagli odierni ricorrenti nel giudizio di appello, non avrebbe potuto essere opposta ai predetti litisconsorti e, pertanto, avrebbe dovuto considerarsi "inutiliter data" e, come tale, affetta da insanabile nullità (Cass. 22.1.1962 n. 3164; Cass. 22.11.1962 n. 3164; Cass. 24.5.1978 n. 2615). Non a torto, quindi, la
Corte di merito ha trascurato di assumerla in considerazione. Col secondo motivo i ricorrenti denunziano "omissione e contraddittorietà di motivazione su punto decisivo della controversia". Lamentano che la Corte di merito abbia escluso che il rapporto locativo di specie fosse stato consensualmente rinnovato, quantunque la locatrice avesse pagato l'imposta di registro sulla locazione, motivando espressamente il versamento con l'espressione "per rinnovo del contratto". La doglianza è infondata, giacché la Corte territoriale ha osservato che la imputazione del pagamento fatto a fini fiscali dalla locatrice (che, peraltro, aveva dato tempestiva disdetta al conduttore) non poteva considerarsi indice inequivoco di un precedente patto di rinnovazione del contratto e questa motivazione, esauriente ed immune da vizi logici e giuridici, sfugge al sindacato di legittimità.
Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, nonché alla rifusione degli onorari, che stimasi di liquidare in e 1.500,00.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidata in Euro 216,24, oltre agli onorari, liquidati in Euro 1.500,00.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2002