Sentenza 26 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, la sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno e la misura di sicurezza della libertà vigilata sono compatibili sul piano applicativo, sia pure in successione, nel senso che la prima prevale sulla seconda, la quale è eseguibile successivamente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/01/2016, n. 49581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49581 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2016 |
Testo completo
49 5 8 1 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 26/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSIMO VECCHIO Presidente SENTENZA - - Consigliere -N. 301/2016 Dott. ADET TONI NOVIK REGISTRO GENERALE-Rel. Consigliere - N. 12514/2015 Dott. ALDO CAVALLO - Consigliere - Dott. MONICA BONI - Consigliere - Dott. GAETANO DI GIURO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IT IC OR N. IL 09/10/1964 avverso l'ordinanza n. 5805/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE, del 08/01/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Francesco folsano, is purple the chirp is upetto da ricorso;
Uditi difensor Avv. Ас RITENUTO IN FATTO 1. IC SA IT ricorre per cassazione, per il tramite del suo difensore, avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze con la quale, l'8 gennaio 2015, è stato rigettato l'appello, da lui proposto ai sensi dell'art. 680 cod. proc. pen., avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Siena in data 18 settembre 2014, che aveva disposto nei suoi confronti l'applicazione della misura di sicurezza personale della libertà vigilata.
2. A sostegno dell'impugnazione il ricorrente denuncia: 1) violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato con riferimento al rigetto dell'eccezione d'incompetenza del Magistrato di sorveglianza di Siena a disporre la misura di sicurezza;
precisando, al riguardo, che l'eccezione era stata sollevata in quanto il IT, alla data di trattazione del procedimento di sicurezza, era stato già scarcerato e che per disattendere l'eccezione non può fondatamente invocarsi il principio della perpetuatio iurisditionis, e ciò in quanto il decreto di fissazione dell'udienza camerale per la decisione in merito all'applicazione della misura ed il provvedimento di concessione della liberazione anticipata speciale che aveva comportato la scarcerazione del ricorrente sono stati "del tutto concomitanti"; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, per Ми avere il tribunale confermato il provvedimento di applicazione della misura malgrado il rilevo della difesa che aveva segnalato come, a seguito della sua scarcerazione, nei confronti del IT era stata riattivata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno;
circostanza che rendeva ineseguibile l'applicazione nei suoi confronti anche di una misura di sicurezza, nessuna decisiva rilevanza potendo assumere l'astratta compatibilità sul piano applicativo delle due misure, pure affermata dalla giurisprudenza di legittimità; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al giudizio di pericolosità sociale formulato dal Tribunale, che al di là di una nota informativa dei Carabinieri di Vibo Valentia, ha di fatto valorizzato il solo dato dei titoli di reato per i quali il IT ha subito condanna, senza in alcun modo considerare: (a) che la pena inflitta al ricorrente è stata interamente espiata;
(b) che il NT, durante la reclusione, ha tenuto una condotta sempre regolare beneficiando, per tutta la durata della detenzione, della liberazione anticipata, ottenendo, altresì, permessi per assistere la figlia affetta da rara patologia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'impugnazione proposta nell'interesse di IC SA IT è basata su motivi infondati e va quindi rigettata. 2 ае 1.1 Quanto al primo motivo d'impugnazione dedotto in ricorso, va infatti rilevato che la censura mossa al provvedimento impugnato risulta del tutto generica. I giudici di appello hanno infatti disatteso l'eccezione di nullità del provvedimento applicativo della misura di sicurezza perché asseritamente emesso da giudice territorialmente incompetente, affermando che /a competenza del magistrato di sorveglianza di Siena si era incardinata quando il soggetto era ancora detenuto presso la Casa di Reclusione di San Geminiano (il decreto di fissazione dell'udienza è del dicembre 2013) e solo successivamente, a gennaio 2014, il IT è stato scarcerato». Orbene non confutando il ricorrente specificamente tale sequenza cronologica (in ricorso si afferma infatti, del tutto genericamente, che la trattazione del procedimento e la scarcerazione del IT sarebbero state "concomitanti") nessun profilo di illegittimità è fondatamente ravvisabile nel provvedimento impugnato laddove afferma «Per il principio della perpetuatio iurisditionis correttamente il magistrato [di sorveglianza] ha trattato il procedimento».
1.2 Infondato ed ai limiti dell'inammissibilità è anche il secondo motivo d'impugnazione con il quale si censura il provvedimento impugnato per avere i giudici di appello negato l'esistenza di un rapporto d'incompatibilità "naturalistica e giuridica" - tra la misura di sicurezza disposta nei confronti del IT e la misura di prevenzione alla quale lo stesso risultava già sottoposto. Al riguardo è agevole rilevare, infatti, che i giudici dell'appello, lungi dal sostenere la tesi di una possibile contemporanea applicazione nei confronti del IT di una misura di prevenzione e di una misura di sicurezza, si sono limitati a rilevare che l'attuale esecuzione nei confronti del condannato-scarcerato di una misura di prevenzione, non poteva assumere alcuna rilevanza impeditiva della definizione del procedimento di sicurezza, con ciò espressamente uniformandosi al consolidato principio di diritto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (in termini, Sez. 1, n. 5634 del 20/01/2009 - dep. 10/02/2009, Musacco, Rv. 242449), secondo cui «Sono compatibili, sul piano applicativo, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno e la misura di sicurezza della libertà vigilata, sia pure in successione, nel senso che la prima prevale sulla seconda, la quale è eseguibile successivamente».
1.3 Quanto, infine, all'ultima censura prospettata in ricorso, relativa ad una pretesa assenza o insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato con riferimento alla ritenuta sussistenza di un'attuale pericolosità sociale del IT, giova premettere che questa Corte ha da tempo chiarito, che il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, 3 Afe bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti (così Cass., Sez. U, Sentenza n. 930 del 29/1/1996, Rv. 203428, imp. Clarke). In applicazione di tale condivisibile principio è agevole rilevare come nessun profilo di illegittimità è fondatamente ravvisabile nel provvedimento impugnato, avendo i giudici di merito fornito plausibile e logica spiegazione delle ragioni per cui nei confronti del IT, che dal 1990 sino al 2005 aveva commesso dei gravi reati (partecipazione ad associazione per delinquere;
violazione delle misure di prevenzione patrimoniali;
bancarotta e reati fallimentari, violazione della normativa sulle armi - reati tutti aggravati ex art. 7 legge n. 203 del 1991 - ricettazione) e risultava inserito nella consorteria mafiosa "La SA" con il ruolo di stretto collaboratore di IO La SA (organizzatore del gruppo ed addetto al settore relativo al controllo del reinvestimento delle attività illecite del sodalizio) ed era stato controllato o notato con pregiudicati e persone inserite nel predetto gruppo criminale e che una volta scarcerato era subito rientrato nei luoghi di origine e non aveva trasferito il proprio domicilio in luoghi lontani da coinvolgimenti con la criminalità organizzata, andava disposta la misura di sicurezza della libertà vigilata. Orbene in presenza di un articolato percorso argomentativo, in questa sede solo sommariamente illustrato, che ha tenuto conto non solo della gravità dell'imputazione per la quale era intervenuta condanna ma anche delle risultanze relative alla condotta successiva del prevenuto (nota dei Carabinieri di Vibo Valentia del 4 settembre 2014), è agevole rilevare che le deduzioni della difesa del ricorrente riguardanti la valutazione di attendibilità e coerenza dei dati valorizzati dai giudici di merito, lungi dal dimostrare un effettivo ed inconfutabile travisamento delle emergenze processuali, si risolvono in una confutazione apodittica delle stesse, se non addirittura nella prospettazione di una "lettura alternativa" dei dati probatori valutati dai giudici di merito, non consentita in sede di legittimità.
2. Al rigetto del ricorso consegue per legge (art. 616 cod. proc. pen.) la Hondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
e condanna il ricorrente al pagamento delle spese rigetta il ricorso rocessuali. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2016. Il consigliere estensore Gerto Coule Il presidente Scan s Vecelio