Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/2003, n. 1228
CASS
Sentenza 3 novembre 2003

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La grave inimicizia del giudice nei confronti della parte privata - che legittima la ricusazione secondo il disposto dell'art. 36, comma primo lett. d), cod.proc.pen. - deve rendersi palese sulla base di fatti e comportamenti che riguardino direttamente il magistrato interessato, di talché risulta manifestamente inammissibile una ricusazione fondata sul presupposto dell'asserita appartenenza del giudice ad un gruppo associativo professionale con il quale il ricusante si sarebbe trovato in polemica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/2003, n. 1228
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1228
    Data del deposito : 3 novembre 2003

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