Sentenza 3 novembre 2003
Massime • 1
La grave inimicizia del giudice nei confronti della parte privata - che legittima la ricusazione secondo il disposto dell'art. 36, comma primo lett. d), cod.proc.pen. - deve rendersi palese sulla base di fatti e comportamenti che riguardino direttamente il magistrato interessato, di talché risulta manifestamente inammissibile una ricusazione fondata sul presupposto dell'asserita appartenenza del giudice ad un gruppo associativo professionale con il quale il ricusante si sarebbe trovato in polemica.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/2003, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi Presidente del 03/11/2003
Dott. DE ROBERTO Giovanni Consigliere SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario Salvatore Consigliere N. 1765
Dott. COLLA Giorgio Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo Consigliere N. 5044/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON IL, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 19.12.2002 dalla Corte di appello di Roma;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dott. MARTELLA Ilario Salvatore;
letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 19.12.2002 la 4^ Sezione penale della Corte di appello di Roma ha escluso che possano ricondursi alla ipotesi di ricusazione prevista dall''art. 37, co.l^ lett. a) in relazione all'art. 36, co.l^ lett. d) (inimicizia grave tra il giudice e la parte privata), le ragioni addotte dall'avv. W. ON, quale parte offesa del proc. pen. c/ CARNOVALE Vittorio, nella dichiarazione di ricusazione nei confronti del giudice di detto procedimento, Dott.ssa Romina INCUTTI, per la sua asserita (probabile) appartenenza alla corrente associativa di magistrati detta "Magistratura Democratica", i componenti della cui sezione romana avrebbero in vario modo dimostrato da gran tempo ostilità nei suoi confronti e di suo fratello CL. A sostegno del proprio decisum, rilevava il giudice a quo che, nel caso in esame, non era stata addotta alcuna circostanza significativa, certa definita ed estranea al processo che potesse valutarsi quale comportamento settario e di ostilità del magistrato nei riguardi del dichiarante, anche per restrema genericità e incertezza di quanto da quest'ultimo assunto. Andava, pertanto, escluso che nella specie si fosse verificato alcun fatto pregiudicante per l'imparzialità del giudice e che si fossero, quindi, verificati i presupposti necessari per la realizzazione dell'invocata causa di ricusazione.
2. Le ragioni fatte valere dinanzi al giudice a quo vengono riproposte nei motivi di ricorso con cui, l'avv. IL ON, deduce altresì:
- violazione dell'alt. 102 Cost., dell'art. 7 ter 30 gennaio 1941 n. 12 e 178 c.p.p. in relazione all'art. 606 n. 1 lett. b) e c) c.p.p.. Si rileva che presso la Corte di appello di Roma, da oltre un decennio i procedimenti relativi alle dichiarazioni di ricusazione sono assegnati e trattati dalla 4^ Sezione penale. Ciò configura una sorta di giurisdizione particolare, potenzialmente confliggente con il disposto dell'alt. 102 della Costituzione, dal momento che sono sempre gli stessi magistrati a decidere dell'operato dei propri colleghi nell'ambito del procedimento ex art. 37 c.p.p.;
- inosservanza degli articoli 38 e 41 nn. 1 e 3 c.p.p. in relazione all'art. 606 n. 1 lett. c), d) ed e) c.p.p..
Si sostiene che dovendosi decidere sul merito della ricusazione, la decisione doveva essere adottata non "de plano" ma a norma dell'art. 127 c.p.p., dopo aver assunto se necessario le opportune informazioni. Tanto più che nella specie la ricusazione era stata proposta dalla parte offesa, con l'osservanza dei termini e delle forme previste dall'art. 38 e con la deduzione di specifici motivi attinenti al coordinato disposto degli artt. 37 e 36 co. 1^ lett. d) c.p.p., vale a dire all'inimicizia grave intercorrente tra esso ricusante e la corrente associativa di M.D. alla quale il giudice ricusato non aveva negato di appartenere;
- inosservanza del coordinato disposto degli artt. 37 e 36 n. 1 lett. d) in relazione all'art. 606 n. 1 lett. b), e) e d) c.p.p.. Si sottolinea che la ricusazione è stata proposta non già per l'appartenenza del magistrato ricusato ad una determinata corrente associativa (M.D.) dell'associazione nazionale magistrati, quanto, invece, perché quel sodalizio al quale il giudice ricusato non aveva negato di appartenere, era ed è da tempo in "aspro conflitto personale" con l'avv. ON, "così come più volte accertato e stabilito dall'A.G.".
"Le esternazioni di ostilità, ripetute negli anni, manifestate pubblicamente (con comunicati stampa ed articoli) dagli organi di detto sodalizio, rappresentanti gli associati e gli aderenti allo stesso, non sono state mai smentite o dissentite dalla Dott.ssa INCUTTI, la quale non ha mai sentito il bisogno di pronunciare una sconfessione o di esprimere una pubblica dissociazione da quelle ripetute iniziative. Ciò ha comportato e comporta che il magistrato qui ricusato ha condiviso quelle iniziative comprovando così la sua personale adesione alle esternazioni di ostilità verso l'avv. Vitalone, formulate dai massimi rappresentanti di quel suo sodalizio. La Dott.ssa Incutti, quindi, pur essendo a conoscenza dell'aspro conflitto personale tra il gruppo associativo al quale non ha smentito di appartenere e l'avv. Vitalone, cionondimeno ha manifestato la precisa ed ineludibile volontà di esser giudice in un processo in cui è parte l'avv. Vitalone. Da quanto sopra espresso e documentato vi è la prova ineludibile che la proposta ricusazione era ed è dovuta al fatto che tra il giudice ricusato - proprio per la sua non smentita appartenenza al predetto gruppo associativo - ed il ricusante vi erano e vi sono rapporti di 'inimicizia grave', dimostrati da fatti specifici".
Nei motivi nuovi e memorie datati 16 ottobre 2003, il ricorrente chiede che il ricorso venga assegnato alle Sezioni Unite, perché la dichiarata (dalla Corte territoriale) inammissibilità della ricusazione per asserita "manifesta infondatezza" dei motivi addotti, è questione di speciale importanza.
Premesso che la nozione di manifesta infondatezza, che rende possibile l'immediata dichiarazione di inammissibilità con le forme della procedura de plano, è stata identificata in una situazione in cui la dichiarazione appare priva di un fumus boni juris e risulta prima facie o ictu oculi infondata, si osserva che "al di là delle formule definitorie e delle enunciazioni astratte usate in giurisprudenza, va sottolineato che l'infondatezza, per potere essere qualificata come "manifesta", deve essere evidente, palese, chiaramente non controvertibile e percepibile immediatamente, con una semplice delibazione sommaria, senza la necessità di alcun approfondimento valutativo. La necessità di circoscrivere rigorosamente l'area della manifesta infondatezza qualificata dalla estraneità di quaisiasi apprezzamento anticipatorio del giudizio di merito, nasce dall'esigenza di delimitare in termini ben precisi i casi nei quali la pronuncia sulla dichiarazione di ricusazione può prescindere dall'osservanza, della regola del contraddittorio, la cui esplicazione trova la sua sede naturale nel procedimento in Camera di consiglio ex art. 127: occorre, dunque, che i motivi posti a base della ricusazione siano qualificabili "falsi a prima vista", mentre "l'inverosimiglianza non esclude un'istruzione e decisione sul caso").
3. Il ricorso è da ritenere manifestamente infondato, alla stregua dei seguenti rilievi:
- in alcun modo risulta che la Dott.ssa TO sia mai intervenuta in manifestazioni di ostilità che l'avv. Vitalone lamenta di avere subito da membri di Magistratura Democratica in quanto tali;
peraltro la asserita (quanto non dimostrata) appartenenza di detto magistrato a tale corrente associativa, non può configurare, essa sola, un'ipotesi di "inimicizia grave", atteso che questa può rendere concreto anche un semplice sospetto di imparzialità del giudice soltanto allorché sia ricollegabile a specifici fatti - i quali debbono essere attribuibili direttamente al giudice ricusato - che l'abbiano resa manifesta;
- il provvedimento presidenziale concernente la distribuzione delle istanze di ricusazione ad una delle sezioni della Corte di Appello, si risolve in un atto amministrativo meramente interno che, come tale, non determina una competenza funzionale esclusiva. Il concetto di giudice naturale (ex art. 25 Cost.), va rapportato al giudice competente per materia e territorio e cioè al giudice precostituito per legge, non anche ove si tratti - come nella fattispecie - di ufficio giudiziario formato da più sezioni, ad una determinata sezione o a un determinato collegio, composto da determinati magistrati.
Non è, pertanto, riscontrabile la violazione del dettato costituzionale come ipotizzato dal ricorrente;
- del pari insostenibile è l'ulteriore censura per non avere il giudice a quo ammesso il ricusante alla discussione orale, secondo quanto prescritto nell'art. 127 c.p.p.. Atteso che dal disposto dell'art. 41 c.p.p., relativo alla "decisione sulla dichiarazione di ricusazione" non è dato ricavare la nozione, implicitamente delineata dal ricorrente, di richiesta o istanza inammissibile "in senso stretto" e di richiesta (o istanza) inammissibile per manifesta infondatezza, poiché, secondo la lettera della norma la inammissibilità è riferita, in modo unitario e indistinto, ad ogni tipo di "dichiarazione di ricusazione" proposta dalla parte, tra quelle indicate nel comma 1^ dell'art. 41 in esse comprese le richieste o istanze sorrette da motivi manifestamente infondati;
e che la pronuncia di inammissibilità, nella ipotesi su indicata (come in tutte quelle contemplate nel 1^ comma dell'art. 41 cit.), dovendo essere emessa "senza ritardo" non postula il procedimento camerale di cui all'art. 127 c.p.p., al quale deve, invece, farsi ricorso quando si decide "sul merito della ricusazione" (art. 41, 3^ comma co. c.p.p.) e, dunque, quando è necessario l'esame di concrete situazioni, non definibili - per quel che qui interessa - sulla base di evidenti emergenze oggettive e della stessa prospettazione delle parti, nell'ambito della categoria della manifesta infondatezza;
ciò premesso si osserva che, nel caso di specie, per quanto sopra si è detto, i giudici di appello sono stati in grado di escludere, con immediatezza, in base alle oggettive emergenze, l'esistenza di ragioni idonee a giustificare un "esame" sul merito della ricusazione.
Sulla base dei su esposti rilievi il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, talché non si ravvisano ragioni che possano giustificare la richiesta assegnazione del ricorso medesimo alle Sezioni Unite.
A tale declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si ritiene di equità stabilire in euro mille.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004