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Sentenza 29 dicembre 2023
Sentenza 29 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/12/2023, n. 51691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51691 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL RI AS nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/06/2023 del TRIB. LIBERTA di VIBO VALENTIA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza in data 20 giugno 2023 il Tribunale del riesame di Vibo Valentia ha rigettato l'istanza di riesame proposta da ME IO IM avverso il decreto di convalida e di sequestro probatorio emesso dal P.M. presso lo stesso Tribunale, avente ad oggetto una pluralità di beni, tra i quali un motociclo KTM modello 525 con il numero di telaio punzonato, del quale l'ME si era dichiarato proprietario. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 51691 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 02/11/2023 2. Avverso il provvedimento del Tribunale del riesame l'ME ha proposto ricorso per cassazione, fondato su due motivi: 2.1. violazione di legge per non essere stato individuato il reato presupposto del contestato delitto di ricettazione, se non dal Tribunale del riesame, che ha ipotizzato doversi desumere dalla punzonatura del telaio, pur non essendo consentito al Tribunale del riesame integrare il capo di incolpazione provvisorio. 2.2. Mancanza assoluta di motivazione, se non meramente apparente, con riferimento alla documentazione prodotta dalla difesa ed alle questioni sollevate con i motivi di riesame presentati, con particolare riferimento all'insussistenza della coscienza e volontà di ricevere, acquistare o occultare beni provenienti da reato. 3. Con requisitoria scritta il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi consentiti. Giova premettere, infatti, che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso soltanto per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. S.U., 29/5/2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto). 4.1. Nel caso in esame il Tribunale del riesame ha dato adeguatamente conto delle ragioni poste a fondamento della conferma del provvedimento di sequestro probatorio evidenziando - con riferimento alle argomentazioni poste a fondamento del primo motivo di ricorso - che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione, per l'affermazione della responsabilità non è necessario l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori, nè dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 10101 del 15/01/2009, Rv. 243305; nella fattispecie, il provvedimento impugnato aveva argomentato la provenienza delittuosa del veicolo - come nel caso di specie - dalla contraffazione del numero del telaio, la cui unica possibile funzione veniva individuata, con deduzione conforme ad un criterio di normalità, nella necessità di occultare la provenienza delittuosa del mezzo). Soprattutto ove si consideri che in tema di sequestro è sufficiente il riconoscimento di un mero fumus del reato, e non già l'accertamento della sua sussistenza, la doglianza rivolta al percorso argomentativo del provvedimento impugnato, sul punto, va ritenuta manifestamente infondata. 4.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza, nell'unico argomento che non pecca di genericità, laddove viene dedotta l'asserita apparenza di motivazione del provvedimento impugnato con riferimento all'insussistenza dell'elemento 2 Luci migeriali Sergk EL soggettivo. Il Tribunale del riesame, infatti, ha espressamente richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale non è tenuto a verificare l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato, al cui accertamento, invece, può essere preordinato il sequestro. Ciò in quanto è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, Rv. 278542). 5. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delta ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che- considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso - si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ìi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 2 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pr sidente
lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza in data 20 giugno 2023 il Tribunale del riesame di Vibo Valentia ha rigettato l'istanza di riesame proposta da ME IO IM avverso il decreto di convalida e di sequestro probatorio emesso dal P.M. presso lo stesso Tribunale, avente ad oggetto una pluralità di beni, tra i quali un motociclo KTM modello 525 con il numero di telaio punzonato, del quale l'ME si era dichiarato proprietario. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 51691 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 02/11/2023 2. Avverso il provvedimento del Tribunale del riesame l'ME ha proposto ricorso per cassazione, fondato su due motivi: 2.1. violazione di legge per non essere stato individuato il reato presupposto del contestato delitto di ricettazione, se non dal Tribunale del riesame, che ha ipotizzato doversi desumere dalla punzonatura del telaio, pur non essendo consentito al Tribunale del riesame integrare il capo di incolpazione provvisorio. 2.2. Mancanza assoluta di motivazione, se non meramente apparente, con riferimento alla documentazione prodotta dalla difesa ed alle questioni sollevate con i motivi di riesame presentati, con particolare riferimento all'insussistenza della coscienza e volontà di ricevere, acquistare o occultare beni provenienti da reato. 3. Con requisitoria scritta il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi consentiti. Giova premettere, infatti, che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso soltanto per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. S.U., 29/5/2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto). 4.1. Nel caso in esame il Tribunale del riesame ha dato adeguatamente conto delle ragioni poste a fondamento della conferma del provvedimento di sequestro probatorio evidenziando - con riferimento alle argomentazioni poste a fondamento del primo motivo di ricorso - che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione, per l'affermazione della responsabilità non è necessario l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori, nè dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 10101 del 15/01/2009, Rv. 243305; nella fattispecie, il provvedimento impugnato aveva argomentato la provenienza delittuosa del veicolo - come nel caso di specie - dalla contraffazione del numero del telaio, la cui unica possibile funzione veniva individuata, con deduzione conforme ad un criterio di normalità, nella necessità di occultare la provenienza delittuosa del mezzo). Soprattutto ove si consideri che in tema di sequestro è sufficiente il riconoscimento di un mero fumus del reato, e non già l'accertamento della sua sussistenza, la doglianza rivolta al percorso argomentativo del provvedimento impugnato, sul punto, va ritenuta manifestamente infondata. 4.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza, nell'unico argomento che non pecca di genericità, laddove viene dedotta l'asserita apparenza di motivazione del provvedimento impugnato con riferimento all'insussistenza dell'elemento 2 Luci migeriali Sergk EL soggettivo. Il Tribunale del riesame, infatti, ha espressamente richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale non è tenuto a verificare l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato, al cui accertamento, invece, può essere preordinato il sequestro. Ciò in quanto è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, Rv. 278542). 5. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delta ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che- considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso - si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ìi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 2 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pr sidente