Sentenza 2 gennaio 2002
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- 1. Il diritto all’equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processoAccesso limitatoWalter Giacardi · https://www.altalex.com/ · 14 aprile 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2002, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTES0.0049/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto EZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. N. 6642/99 Cron.
2.19 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Arcangelo DE BIASE Rel. Consigliere Ud. 18/10/0 Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TE NZA sul ricorso proposto da: DE FI TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta 2001 delega in atti;
4025 -1- controricorrente avversO la sentenza n. 405/98 del Tribunale di ALESSANDRIA, depositata il 11/11/98 R.G.N. 899/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/01 dal Consigliere Dott. Arcangelo DE BIASE;
udit. 1'Avvocato AGOSTINI;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso. 9 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 12.XII.1994 l'operaio delle FF.SS. AS De PO, premesso: che il 7.I.1976 aveva subito un infortunio sul lavoro;
che con provvedimento del 21.V. 1976 era stata costituita in suo favore una rendita per inabilità permanente;
che la rendita, dapprima riveduta in data 30.IX.1981, aveva subito un'ulteriore e definitiva variazione in sede di revisione al decimo anno dalla costituzione: riduzione dell'attitudine al lavoro dal 13% al 16%; che con provvedimento del 6.XI.1991 gli era stata comunicata la cessazione della rendita a far data dal 1°.XI.1991 a seguito di "accertamenti accertatadefinitivi" del 21.X.1991 (riduzione della capacità lavorativa del 7 ); che poiché in data 6.XI.1991 erano trascorsi dieci anni dalla costituzione della rendita doveva considerarsi operante la presunzione legale assoluta di stabilizzazione dei postumi;
che pertanto il provvedimento di revoca era illegittimo;
adiva quindi il Pretore di Alessandria per sentir 3 dichiarare 1'illegittimità della revoca della rendita. Instauratosi il contraddittorio il convenuto INAIL eccepiva la prescrizione ex art. 112 d.p.r. n.1124/65 del diritto alla rendita essendo decorsi, alla data della domanda giudiziale, oltre tre anni provvedimento di revoca;
dalla comunicazione del nel merito rilevava che la rendita era stata costituita il 5.X.1981 e quindi la revisione effettuata nel 1991 era tempestiva in quanto compresa nel decennio. Con sentenza in data 27.V.1997 il Pretore di Alessandria dichiarava l'illegittimità del provvedimento di revoca della rendita e condannava l'INAIL al ripristino della rendita e al pagamento dei ratei non corrisposti. Avverso tale sentenza proponeva appello l'INAIL reiterando le pregresse difese in punto di fatto e in punto di diritto. Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n.405 del 30.X 11.XI.1998, in totale riforma dell'impugnata sentenza respingeva il ricorso e dichiarava interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi. Per 1'annullamento di detta sentenza ricorre per cassazione il De PO sulla scorta di due 4 motivi di ricorso. L'INAIL resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di censura si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e nonché vizio di motivazione (art. 360,416 c.p.c.; nn. 3 e 5 del codice di rito). Con la seconda censura si imputa alla gravata sentenza violazione e falsa applicazione degli artt. 2496 e 2697 c.c. e degli artt. 111 e 112 del D.P.R. 30.VI.1965, n.1124, e motivazione 3 einsufficiente e contraddittoria (artt. 360, nn. 5 c.p.c.). Con le dette censure il ricorrente, in sostanza, imputa alla sentenza gravata di avere erroneamente applicato (al caso di ripristino della rendita ridotta per revisione) la prescrizione triennale. Al di là di dette censure, Occorre però rilevare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso in quanto l'atto risulta (cfr. relata) notificato direttamente all' INAIL e non già al procuratore pur vero che l'Istituto risultacostituito;
è costituito, ma detta costituzione, essendo tardivamente intervenuta (e cioè oltre il 5 sessantesimo giorno) non valsa a sanare la nullità della notifica, essendosi medio termine verificato il passaggio in giudicato della sentenza. Quanto alle spese del giudizio, non occorre far luogo alla loro liquidazione per il principio di cui all'art. 152 disposizioni di attuazione del codice di rito, non apparendo la pretesa del ricorrente manifestamente infondata o temeraria.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese. Roma 18.X.2001 10M ylichal il Presidente: Il Cons. estensore:11. CANCELLIERE Qu ell Depositat Cancelleria 2 GEN. 2002 Oggi, I D IL CANCELLIERE S , Ешеля Farkle S O A L T R L , A N O A B S I % E I L P E 7 D S - D 8 I A - I N T 1 S S G 1 N O O E P S E A I M G D I A G E A , E O D L O T R E T I T T A S R I L N I E L G D S E E E R O D 6