Sentenza 27 aprile 2005
Massime • 1
Legittimamente viene ritenuta causa di revoca della sospensione condizionata della pena concessa ai sensi dell'art. 1 della legge 1 agosto 2003 n. 207 (cosiddetto "indultino"), quella costituita dall'inottemperanza, da parte del condannato, alla prescrizione contenuta nell'atto di concessione di non mutare il proprio domicilio senza previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2005, n. 23970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23970 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 27/04/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 1745
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 37244/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OC OR N. IL 01/12/1948;
avverso ORDINANZA del 21/07/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. Dr. A. Mura, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. CI AT ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Catania aveva revocato nei suoi confronti il beneficio della sospensione condizionata dalla pena perché lo stesso era stato tratto in arresto per furto di energia elettrica ed occupazione abusiva di edificio pubblico, violando in tal modo altresì la prescrizione a lui imposta di non modificare il proprio domicilio senza preventiva richiesta rivolta al Magistrato di Sorveglianza.
2. Deduce il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione sul rilievo della insussistenza delle cause di revoca del beneficio quali indicate nell'art. 2, comma 5, della legge 1^ agosto 2003 ed, in particolare, non essendo previste tra le prescrizioni da osservare l'obbligo di richiedere l'autorizzazione al giudice nel caso di cambiamento del domicilio.
3. Il ricorso è infondato e, dunque, non può essere accolto. Appare pienamente legittima, infatti, la prescrizione imposta al n. 3 dell'ordinanza di concessione del beneficio della preventiva richiesta di autorizzazione al mutamento di dimora rivolta al Magistrato di Sorveglianza, l'obbligo di dimora essendo espressamente previsto dalla lettera B), comma 1, dall'art. 4 della legge e stanti i richiami contenuti nel detto art. 4 della legge 207/03 all'art. 283, comma 2, c.p.p. ed all'art. 47 comma 5, legge 354/75.
Costituisce, poi, questione di merito non deducibile in questa sede quella relativa all'effettivo mutamento della propria dimora da parte dall'Antoci in ordine al quale il Tribunale ha congruamente motivato sulla base di concreti elementi di fatto. Il rigetto del ricorso comporta la condanna dal ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dalle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2005