Sentenza 12 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2003, n. 3590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3590 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
) E O C L L 4 A 7 O P 2 D Z . I A A R D T E S I REPUBBLICA ITALIANA C G I E D R U A I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D G E T E . N A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E N T T S T Oggetto E R S I A ( SEZIONE SECONDA CIVILE findin difer, finalis 0 35 90/03 ! Composta dagli mi gistrati: Affentli I Dott. Franco R.G.N. 8815/00 Cron. 8286 | Dott. Vincenzo COLARUSSO Consiglie | Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Rep. F - Rel. Consigliere GOLDONI Dott. Umberto Ud.21/11/02 ConsigliereDott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente ·t SE N TENZA sul ricorso proposto da: -- CAVOUR DI RT ES & C SNC, in persona del IMM [... -= -- --- -- Arm.re RT ES, elettivamente domiciliato socio -- - - 46. in ROMA VIA CORVISIERI presso IQ studio 1 - dell'avvocato DOMENICO CAVALIERE, difeso dall'avvocato AUGUSTO TREVES, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AREA ENERGIA SRL, in persona del Geom. PERNO BRUNO, -- -- domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, elettivamente presso lo studio dell'avvocato GIORGIO NATOLI, che lo -- -- 2002 difende unitamente all'avvocato FRANCA FRANCHINI, -- 1517 giusta delega in atti;
-1- 1 controricorrente avverso la sentenza n. 399/99 del Giudice di pace di | TORINO, depositata il 12/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica - udienza del 21/11/02 dal Consigliere Dott. Umberto | GOLDONI;
-y- ... udito NATOLI Giorgio, difensore del l'Avvocato l'inammissibilità °, in| resistente che ha chiesto subordine, il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostiluto Procuratore -- Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per -- l'inammissibilità 0, in subordine per il rigetto del | ricorso. -2- Svulgimento del processo Con atto di citazione notificato il 13.7.98 l'Area Energia srl conveniva in giudizio l'Immobiliare Cavour ed esponeva di aver fornito il riscaldamento e il servizio di acqua calda per la stagione 1997/98 al Condominio di via Cavour via Lussiana 2, Rivoli, di cui era condomina la convenuta, - proprietaria di un alloggio condotto il locazione da DA CR Poiché l'importo dovuto per la fornitura relativa a detto alloggio non era stato pagato, l'attrice chiedeva la condanna dell'Immobiliare Cavour al pagamento della somma di L. 1.642.840, oltre rivalutazione, interessi c spese. Essa chiedeva inoltre di essere tenuta indenne c manlevata dagli eventuali conseguenti alla insolvenza della conduttrice deli alloggio. му La convenuta non si costituiva c veniva dichiarata contumace. Con sentenza in data 12.2.1999, l'adito Giudice di pace di Torino accoglieva la domanda attorea e regolava le spose. Osservava il giudicante che l'Area Energia srl aveva prodotto il verbale dell'assemblea straordinaria del Condominio del 13.10.97, a cui partecipò la condomina Immobiliare Cavour, nel cui corso venne deliberato Я maggioranza di affidare l'incarico per la fornitura del riscaldamento c dell'acqua calda per la stagione 97/98 alla società attrice. Quest'ultima aveva inoltre prodotto copia del contratto per la fornitura, sottoscritto dall'amministratore del condominio per accettazione in data 17 10.97, nonché la ricevuta insoluta n. 1846/97 d:
1.2.642.840 Con la partecipazione all'assemblea e con l'approvazione della relativa delibera Immobiliare Cavour si era dunque obbligata in proprio nci confronti della società attrice e aon rilevavano ai fini della decisione, i rapporti tra la stessa e il proprio conduttore, coobbligato in solido. Poiché dunque l'attrice aveva fornito la prova dei proprio assunto, in assenza di qualsiasi prova o elemento in senso contrario, la sua domanda doveva essere accolta, con conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma di L.1.642.840, sulla quale erano dovuti gli interessi legali dallo scadenze delle singole rate al saldo effettivo. Trattandosi di debito di valuta non competeva la rivalutazione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, basato su di un solo motivo, l'Immobiliare Cavour di IL ES & C. snc;
resiste con controricorso l'Arca Energia srl che ha altresì presentato memoria. Motivi della decisionc му Ancor prima di esaminare il motivo di ricorso proposto dalia Immobiliare Cavour di IO ES & C. snc, in cui si lamenta il fatto che detta società non era stata ritualmente evocata in giudizio di fronte al Giudice di pace, occorre rilevare che il ricorso stesso è inammissibile. Nelle conclusioni rassegnate dalla Società attrice Area Energia sri si legge infatti: condannare l'Immobiliare Cavour a corrispondere alla soc. Area Energia la somma di L.
1.642.842 per riscaldamento 1997/98 condannare l'Immobiliare Cavour a tenere indenne e manlevare la Soc. Area Energia dei danni derivati dalla insolvenza dell'utente danni pari a ני-- L.1.483.144 . oltre rivalutazione secondo indici ISTAT e interessi di mora sulle somme rivalutate". Risulta cvidente (ed è appena il caso di rilevare che il giudice adito si è pronunciato su entrambe le domande) che la causa come proposta aveva un valore superiore a L 2.000.000, di talchè la relativa scntenza, non pronunziata secondo equità doveva essere impugnata con l'appello e non, come è stato fatto, con il ricorso per cassazione. N La sentenza del giudice di pace, in tutti i casi in cui le controversie superino il valore di due milioni di lire devono essere impugnate mediante l'ordinario mezzo dell'appello ex art.339, 1° c., cpc e non con il ricorso per cassazione;
e ciò anche quando il giudice di pace abbia itenuto di decidere la controversia non secondo diritto, ma secondo equità (v. Cass. 19.11.2001, n. 14527). Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;
è appena il caso di rilevare che il giudicante non ha fatto alcun espresso riferimento all'equità. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 5,50 oltre a 600,00 euro per onorari. Così deciso in Roma, 21.11.2002 Il PresidPresidentefort Il Consigliere extensore Frames Миакрельні IL CANCELLERE C1 Francesco Catania 4 ) 7 E 3 . G DEPOSITATO INGPOSITATO IN CANCELLERIA A P I ·Roma IL CANCELLIERECT D E G I D U 1 J G 1 Ë N 6 4 I . S I ( T R A