Sentenza 25 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/10/2002, n. 15075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15075 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
Trefo REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Leasing ed obbligo SEZIONE TERZA CIVILE l'utilizzatore di versamento di 15075/02 canoni al fornitore del bene Composta dagli Ill.m gg. R.G.N. 5347/00 Presidente Dott. Gaetano Consigliere - Dott. Roberto PREDEN Cron. 35264 Consigliere - Dott. Luigi FR DI NANNI Consigliere - Rep. 3910 Dott. Italo PURCARO Ud. 21/03/02 Dott. FR TRIFONE Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S EN TENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. ILSOLE 24 ORE VA ES & C SRL, con sede in Piove di Sacco pedirit 1.55 2007 (PD), in persona del legale rappresentante Sig. IL IL CA AV, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA RANDACCIO 1, presso 10 studio dell'avvocato ALDO BUONGIORNO, NCELLERIA difesa dall'avvocato FRANCO CAPUZZO, giusta delega in atti;
P ricorrente
contro
OS CC AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ZANDONAI 41, presso 10 studio dell'avvocato 2002 GIANCARLO AMICI, che lo difende anche disgiuntamente 750 all'avvocato VIERI TOLOMEI, giusta delega in atti;
pur - controricorrente avverso la sentenza n. 282/99 del Tribunale di PADOVA, emessa il 16/12/98 e depositata il 18/02/99 (R.G. 2303/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/02 dal Consigliere Dott. FR TRIFONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società AV FR e C. s.r.l., che aveva alienato alla società Fin-Eco Leasing s.r.l. per il prezzo complessivo di lire 19.950.000 una autovettura che la società acquistava per poi concederla in leasing а BO IA ОС, otteneva nei confronti di quest'ultimo dal giudice di pace di Piove di Sacco in- giunzione di pagamento della somma di lire 4.284.863, [che assumeva esserle dovuta] quale rimborso di canoni della locazione finanziaria che essa società aveva an- ticipato. Con opposizione alla ingiunzione BO IA CC contrastava la pretesa svolta nei suoi confronti con il ricorso per ingiunzione assumendo di non dovere nulla alla società istante, la quale, invece, replicava 2 fur che l'ingiunto si era impegnato a corrispondere ad essa società venditrice dell'autovettura in leasing i primi due canoni del suddetto contratto mediante permuta di altra autovettura usata, che non aveva più consegnato. Il giudice di pace, in parziale accoglimento della domanda per ingiunzione, condannava l'opponente a paga- re, con gli interessi e le spese di causa, la somma di lire 3.470.000, pari all'importo dell'autovettura usa- ritenendo che il BO non aveva adempiuto ta, all'obbligo di consegna del veicolo secondo impegno as- sunto verso la società AV s.r.
1. Sul gravame del soccombente decideva, con sentenza pubblicata il 18.2.1999, il tribunale di Padova, che, rigettando anche la impugnazione incidentale della SO- cietà circa la riduzione della sua pretesa, detta pre- tesa riteneva "in toto" infondata, per cui revocava il decreto ingiuntivo opposto;
condannava la società a re- stituire quanto ad essa versato in esecuzione della sentenza di primo grado;
condannava la stessa società alle spese del doppio grado di giudizio. I giudici di appello ritenevano che non era stata raggiunta alcuna prova circa l'asserito accordo tra la società ed il BO, essendo, invece, risultato in causa che il prezzo dell'autovettura di lire 19.950.000 doveva essere pagato dalla società di leasing e che il 3 r u z BO aveva assunto l'unico obbligo di consegnare 1' autovettura usata, obbligo del tutto estraneo alle domande formulate in causa. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricor- SO la società AV FR e C. s.r.l. in base ad unico mezzo di doglianza, che BO IA CC con- trasta con controricorso, col quale eccepisce la inam- missibilità della impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di doglianza deducendo la vio- lazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 116 e 117 c.p.c. la società ricorrente assume che il tribunale non aveva ritenuto raggiunta la prova in ordine all'accordo con il BO in virtù di una motivazione insufficiente e contraddittoria circa un punto decisivo della controversia. A riguardo la socie- tà istante precisa che il giudice di merito non avrebbe tenuto conto delle risposte date dalle parti in sede di libero interrogatorio nonché del comportamento proces- suale delle stesse ed avrebbe negato qualsiasi valore probatorio alle dichiarazioni rese dal rappresentante della società venditrice senza alcuna logica e coerente argomentazione di detta conclusione. Aggiunge ancora la ricorrente società che, una volta ammessa l'esistenza di un accordo, ad esso il giudice di merito avrebbe do- fur 4 vuto assegnare il contenuto di convenzione nei termini descritti dall'atto introduttivo del giudizio, non es- sendo credibile né verosimile che le parti avessero vo- luto limitare l'accordo alla sola consegna dell'usato, la cui valutazione poteva avere un senso soltanto in un contesto nel quale il credito di essa società AV per il prezzo convenuto dell'autoveicolo fosse stato previ- sto come in parte eventualmente compensabile con la cessione in permuta dell'autovettura usata. La censura non è fondata. Il giudice di merito ha accertato che l'unico ob- bligo che il BO aveva assunto nei confronti della società concessionaria AV s.r.
1. era quello avente ad oggetto la consegna dell'autovettura usata e che detto obbligo era del tutto diverso dalla "causa peten- di", che era stata posta a base della domanda avanzata dalla stessa società. A detta conclusione il tribunale è pervenuto osser- vando che nessuna prova era stata raggiunta in ordine al preteso diverso accordo circa l'anticipazione da parte della società AV s.r.l. di canoni di "leasing" per conto del BO nonché in ordine all'obbligo del- lo stesso BO di saldare la fattura n. 1241/94, azionata con la procedura monitoria. impugnata ha aggiunto che Sul punto la sentenza 5 г и з nessun valore di prova circa l'accordo, nei termini enunciati nel ricorso per ingiunzione, poteva essere attribuito alle dichiarazioni rese dal legale rappre- sentante della società AV s.r.l. e che un siffatto accordo trovava la smentita della medesima documenta- zione allegata al ricorso. Poiché il giudice d'appello ha valutato esattamente tutte le prove offerte dalle parti, tra esse anche le dichiarazioni del rappresentante legale della società, deve questa Corte, in relazione alle critiche specifi- che della ricorrente, ribadire che spetta al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento;
controllarne la attendibilità e la congruenza;
sceglie- re, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenu- te più idonee a dimostrare i fatti in discussione;
dare prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova. Di conseguenza, non sussiste il vizio di motivazio- ne per il fatto che il tribunale siccome la ricorren- non avrebbe dato rilievo alle ri- te società denuncia - sultanze del libero interrogatorio delle parti e al 10- ro comportamento processuale. Quanto, infine, alla deduzione che il giudice di merito avrebbe dovuto trarre dall'accordo diverso dimo- strato in causa per convalidare la tesi della sussi- stenza anche di accordo diverso ed idoneo a fondare la 6 и з pretesa azionata dalla società AV s.r.l., rileva questa Corte che trattasi all'evidenza di censura non consentita in questa sede siccome mirante ad ottenere una valutazione del fatto diversa da quella, non illo- gica né contraddittoria, operata dal giudice di appel- 10. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con la conseguente condanna della società ricorrente alle spe- se del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso е condanna la società ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro...91.83- .oltre eu- ro 350,00 (trecentocinquanta/00) per onorari. Roma, 21 marzo 2002 Il Consigliere est. Il Presidente Заба Fiduccion fume IL CANCE Dott.ssa Maria Aiello AG лоят 129,11 700 4565 20,66 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrate in dat 5. NOV. 2000 Serie 4. 149177 Depositate in Canc eria 149.77 25.10.02 euro CENTOQUARANTANOVE/77. Oggi, IL CANCERCHE C rvizi P. PO (Cott.ss Doniss aria Aiello iziari Respons