Sentenza 10 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/01/2004, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. PAPA Enrico - rel.Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5648 R.G. 2000, proposto da:
NUOVI SPAZI S.r.l., con sede in Roma, in persona del legale rappresentante "pro tempore", rappresentata e difesa, con procura in calce al ricorso, dall'avv. Lavinia Letizia TARTAGLIONE, presso la quale elettivamente domicilia in Roma, al viale delle Province 21;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso, con procura a margine del controricorso, dall'avv. Fabrizio AVENATI, domiciliatario in Roma, nei locali dell'Avvocatura Comunale, alla via Tempio di Giove 21;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio in data 16 aprile 1999, depositata col n. 27/20/99 il 21 aprile 1999.
Uditi, nella pubblica udienza del 10 giugno 2003:
- il Cons. Dott. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- gli avv.ti Tartaglione per la ricorrente ed Avenati per il controricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Martone Antonio, che ha concluso per l'accoglimento del primo e del secondo motivo, assorbito il terzo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento notificato (col n. 1595) il 20 maggio 1996, il Comune di Roma richiese alla S.r.L Nuovi Spazi, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 507/1993, in presenza di pubblicità abusiva rilevata dalla polizia municipale nel corso del 1994, il tributo evaso con la corrispondente sanzione pecuniaria. L'impugnativa della contribuente fu incentrata sulla intervenuta decadenza biennale dal potere di accertamento, ai sensi degli artt. 8 e 10 del citato decreto, con decorrenza dal primo giorno dell'anno in cui era stata rilevata la pubblicità, e sulla carenza di motivazione dell'atto impositivo. Sulla resistenza del Comune, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accolse il ricorso, sotto il profilo della decadenza, che affermò limitata alle affissioni su strutture appositamente predisposte.
L'appello del Comune è stato accolto dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto non verificata la decadenza, in presenza di pubblicità "provvisoria", con biennio decorrente dal primo giorno del mese (nel caso in esame, di agosto) in cui l'infrazione era stata accertata, attribuendo comunque efficacia impeditiva della decadenza stessa alla notifica del verbale di accertamento della violazione. Per la cassazione ricorre la S.r.l. Nuovi Spazi, con tre motivi, illustrati da memoria.
Il Comune di Roma resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce la Società ricorrente, in ordine successivo, i motivi seguenti:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 10 e 12 del d.lgs. 507/1993, censurando la decisione per avere affermato la configurabilità di una pubblicità provvisoria, laddove univocamente si versa in una ipotesi di pubblicità abusiva: con la conseguenza che non è possibile non applicare il comma 4 del citato art. 8, secondo cui, qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata, data che avrebbe imposto la notifica dell'atto impositivo entro il 1^ gennaio 1996;
2) vizio di motivazione e violazione di legge, con riguardo alla affermazione del giudice "a quo" di intervenuta notifica nell'anno 1994, così confondendo la notifica del verbale dei vigili con l'atto di accertamento propriamente detto;
3) "mancata decisione su un motivo del ricorso riproposto nelle controdeduzioni", non essendo ipotizzabile un diverso regime sanzionatorio, a seconda che la pubblicità sia stata eseguita o meno sulle strutture appositamente predisposte.
Resiste il Comune di Roma, ribadendo la correttezza della soluzione adottata dal giudice di merito, e rilevando che la interpretazione proposta da controparte "creerebbe un'assurda disparità con l'ipotesi della rettifica della dichiarazione", finendo per rivelarsi "come una disposizione premiale per coloro che praticano l'abusivismo".
Il ricorso è infondato.
Premesso che la decadenza dall'esercizio del potere impositivo è rilevabile - come, in effetti, è stata tempestivamente rilevata, col ricorso introduttivo - solo dal contribuente (Cass. 3122/1980), su di lui viene a gravare, in via esclusiva, l'onere della prova dell'inutile decorso del tempo all'uopo stabilito dalla legge, secondo criteri di effettività e senza possibilità di richiamo a regole dettate per finalità diverse. Ciò posto, l'art. 10, comma 1, del d.lgs. 507/1993 statuisce che "il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento di ufficio...", talché, ai fini di quest'ultimo, (che segue nei casi di omessa dichiarazione, con pubblicità, quindi, "abusiva"), il "dies a quo" si identifica nella data in cui la dichiarazione "avrebbe dovuto essere presentata". Questi tempi scandiscono la materia dell'onere probatorio gravante sul contribuente, al quale non è dato invece, ai fini proposti, richiamarsi alla disciplina contenuta nel comma 4 del precedente art. 8 secondo cui, "qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt. 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata;
per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento", per farne automaticamente discendere, nei casi di pubblicità abusiva, la decorrenza del termine biennale di decadenza, ai fini dell'accertamento di ufficio, dal primo gennaio dell'anno dell'accertamento medesimo (1994, con correlata decadenza, per essere seguita, la notifica dell'atto impositivo, nel corso del 1996).
La decorrenza, infatti, "dalla data in cui la dichiarazione (...) avrebbe dovuto essere presentata" (art. 10, comma 1) non può prescindere dal momento dell'obbligo della dichiarazione, il quale nasce appena "prima di iniziare la pubblicità" (art. 8, comma 1), talché un utile rilievo della decadenza in realtà implica la dimostrazione che la pubblicità sia stata intrapresa, in assenza di dichiarazione, oltre due anni prima della notifica dell'accertamento di ufficio. Non è consentito invece il ricorso all'artificio interpretativo - sorretto dal rilievo del richiamo, nel comma 4 dell'art. 8, all'art. 12 nella sua interezza - di far decorrere la decadenza medesima, in ogni caso, dal primo giorno dell'anno in cui l'accertamento è avvenuto. Non potrà negarsi, infatti, che la "decorrenza" indicata nel comma 4 del ripetuto art. 8 attiene unicamente alla misura del tributo (con la corrispondente sanzione pecuniaria) cui l'omittente è tenuto, in virtù di una vera e propria presunzione. La quale, se estesa allo stesso termine di decadenza per l'esercizio del potere impositivo, incongruamente finirebbe, secondo la lettera del comma 1 dell'art. 10 correlata a quella del comma 1 dell'art. 8, per configurare un obbligo di dichiarazione anteriore allo stesso inizio della pubblicità. In applicazione di tali criteri ermeneutici, essendo al di fuori di ogni contestazione il mancato decorso del biennio fra la constatazione della violazione e la notifica dell'atto impositivo, risulta non assolto l'onere probatorio posto a carico del contribuente, nei termini enunciati in premessa. Onde, così corretta la motivazione in diritto della sentenza impugnata, il primo motivo di ricorso risulta infondato, con assorbimento dei successivi, le cui argomentazioni, se esatte, non varrebbero a superare la conclusione, negativa per la ricorrente, in ordine alla esaminata censura di fondo.
Nelle ragioni della decisione si ravvisano giusti motivi di compensazione delle spese processuali della presente fase.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2004