Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/01/2004, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. CICALA Mario - rel. Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere -
Dott. DI NUBILA VI - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e da
DIREZIONE REGIONALE ENTRATE LAZIO SEZIONE STACCATA PROVINCIA DI FROSINONE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
HAASS SPITHOVER STEFANO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 09918/99 proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e da
DIREZIONE REGIONALE ENTRATE LAZIO SEZIONE STACCATA PROVINCIA DI FROSINONE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e contro
HAAS SPITHOVER STEFANO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 203/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 27/01/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/03 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato CRISUCOLI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. EL VI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero delle Finanze ricorre per Cassazione con due atti notificati rispettivamente il 5 e il 7 maggio 1999, deducendo un unico motivo avverso la sentenza n. 203/23/98 depositata il giorno 27 gennaio 1999 con cui la Commissione Tributaria Regionale per il Lazio rigettava l'appello dell'ufficio e confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la richiesta del sig. NO HA VE volta ad ottenere il rimborso di somma dal contribuente versata a titolo di IRPEF ed ILOR per gli anni 1985-1990 a seguito di dichiarazione integrativa emessa in base alla legge 413/1991. I giudici di merito sottolineavano che il versamento in questione doveva ritenersi "sine titulo" dal momento che la dichiarazione integrativa riguardava una richiesta avanzata dalla Amministrazione con cartella esattoriale, e quindi non suscettibile di sanatoria ai sensi della citata legge 413/1991. MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, indirizzati contro la stessa sentenza debbono logicamente essere riuniti.
Il secondo è con tutta evidenza inammissibile essendosi esaurito con il primo atto il diritto della Amministrazione soccombente avanti al giudice di merito alla impugnazione in Cassazione.
Con il primo ricorso la Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 36 bis D.P.R. n. 600/73 e dell'art. 57, 1 comma L. 30 dicembre 1991 n. 413 nonché degli artt. 1241 e 2033 c.c.; insufficiente ed illogica motivazione;
in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. e 62, 1 comma, D.Lgs 31 dicembre 1992 n. 546. La Amministrazione ribadisce che il contribuente non aveva diritto a sanatoria di cui alla legge 413/1991, sostiene però che le somme dal contribuente versate a questo titolo potevano essere trattenute dalla Amministrazione stessa a titolo di pagamento della cartella esattoriale emessa in sede di liquidazione dell'imposta dovuta per l'anno 1986.
In altre parole chiede l'applicazione dei "principi della compensazione legale stabiliti dall'art. 1241 del codice civile", e sostiene che le somme versate in vista di un (giuridicamente impossibile) "condono" dovessero essere conteggiate in pagamento del debito tributario "principale" che il contribuente (erroneamente) credeva di poter definire con il condono.
Si tratta per altro di argomentazioni inammissibili perché dal testo della sentenza impugnata risulta che la Amministrazione ha sollevato avanti al giudice di merito varie eccezioni attinenti alla legittimazione passiva dell'ufficio a ricevere la domanda di condono ed a resistere in giudizio;
ed ha inoltre sostenuto che la pratica di condono non poteva ancora dirsi definita.
Non ha invece prospettato una possibile compensazione del debito al rimborso con un credito della Amministrazione, debito tra l'altro semplicemente dedotto, ma (ovviamente) non dimostrato ne' dimostrabile in questa sede di legittimità.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorse e li dichiara inammissibili entrambi. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 7 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004