Sentenza 24 marzo 1998
Massime • 1
L'instaurazione del giudizio direttissimo a seguito di arresto definitivamente convalidato dal G.I.P. rende indiscutibile nelle fasi del giudizio di merito la sussistenza del presupposto di ammissibilità del giudizio medesimo, sicché non dovrà e non potrà essere il giudice del dibattimento o quello delle impugnazioni a poter giudicare (ed eventualmente escludere) la legittimità dell'arresto ormai definitivamente sancita nella sede propria e dal giudice a ciò deputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/03/1998, n. 5004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5004 |
| Data del deposito : | 24 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe VIOLA Presidente del 24 marzo 1998
1. Dott. Mauro D. LOSAPIO Consigliere SENTENZA
2. " Vincenzo COLARUSSO " N.690
3. " B.Romano DE GRAZIA " REGISTRO GENERALE
4. " VI AV " N. 15424/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
IN ET nato a [...] il [...]
avverso la sentenza emessa in data 13.1.97 dalla Corte di Appello di Milano in parziale riforma di quella del Tribunale di Milano in data 26.7.1996
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Presidente Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. P.G. Dott. Giovanni Palombarini che ha concluso per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa all'esito di rito abbreviato dal Tribunale di Milano, innanzi al quale gli imputati UO MA e ME ET erano stati presentati per essere giudicati col rito direttissimo, condannava il ME, col concorso delle attenuanti generiche e la diminuente del rito, alla pena di anni sei di reclusione e multa per il reato di cui all'art. 73 comma 1^ D.P.R. 309/90 per avere detenuto a fine di spaccio sostanze stupefacenti
(SC, marijuana e cocaina).
Il ME era stato tratto in arresto all'esito di una preparazione di polizia dopo essere stato fermato nel luogo stesso ove avveniva lo spaccio della sostanza stupefacente. L'arresto era stato convalidato dal G.I.P.-
Nei motivi del proposto appello l'imputato predetto instava:
- per la dichiarazione di nullità della sentenza per la nullità dello stesso giudizio di primo grado, promosso al di fuori dei casi previsti dalla legge;
- per l'assoluzione dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto;
- per la concessione dell'attenuante di cui all'art. 73 c. V^ D.P.R. 309/90 ed,in ogni caso, per la mitigazione della pena.
La Corte di Appello di Milano, nella sentenza in epigrafe, osservava:
a) che nessuna nullità erasi verificata poiché il ME era stato tratto in arresto in condizioni di flagranza. Lo stesso, in ogni caso, nulla aveva dedotto in sede di udienza di convalida ne' aveva impugnato il provvedimento di convalida dell'arresto ed, inoltre, nulla aveva eccepito preliminarmente circa l'asserita nullità del giudizio nei termini di cui all'art. 491 c.p.p.- b) che dagli atti processuali emergeva chiara la responsabilità dell'imputato per i reati ascrittigli;
c) che non era applicabile l'attenuante, per la qualità e la diversità delle sostanze detenute nonché per l'accertata abitualità nel commercio delle stesse.
La Corte di Appello, tuttavia, riduceva la pena inflitta al ME in primo grado.
Avverso la sentenza predetta il ME propone ricorso per cassazione con quattro motivi.
Nel primo ribadisce la nullità del giudizio di primo grado celebrato in mancanza del presupposto dell'arresto in flagranza di reato. Soggiunge che la predetta nullità,anche a volerla considerare non assoluta, era stata eccepita nei termini e,cioè, essendosi verificata nel giudizio, prima della sentenza del grado successivo. Nel secondo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione per erroneo apprezzamento della prova e per aver posto la sentenza a fondamento della pronuncia di condanna dichiarazioni di correi prive di adeguati riscontri.
Nel terzo motivo deduce violazione di legge sul presupposto che, mancando la prova della destinazione dello stupefacente allo spaccio, ben poteva essere ritenuto l'uso personale. Per quanto obiettivamente emerso, inoltre, doveva essere ritenuta l'attenuante di cui al comma V^ dell'art. 73 D.P.R. 309/90.-
Nel quarto motivo si lamenta che la Corte di merito non avrebbe fornito valida motivazione in ordine alla pena,inflitta in misura superiore al minimo edittale, ed al sensibile aumento per la continuazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va respinto con le conseguenze di legge. Quanto al primo motivo, il Collegio osserva che nella specie l'arresto del ME venne convalidato dal G.I.P. ed è, (quindi, chiaro che il giudizio direttissimo venne richiesto ai sensi del comma 4^ dell'art. 449 c.p.p.- La sentenza impugnata chiarisce che avverso il provvedimento di convalida del G.I.P. non venne neppure proposta la impugnazione consentita dall'art. 449 c.p.p.- Orbene, a seguito di arresto (o di fermo) si instaura un procedimento autonomo, detto di convalida, inteso a provocare, nel contraddittorio delle parti, il controllo da parte del giudice terzo dell'operato della Polizia Giudiziaria (o del P.M. in caso di fermo operato da tale Organo) che ha inciso nella sfera di libertà dell'arrestato. Il procedimento - che ha pacificamente una sua autonomia - può terminare con la convalida o meno dell'arresto ed in entrambi i casi il provvedimenti del G.I.P. è soggetto al ricorso per cassazione. Nel primo caso, ove il ricorso non venga proposto o, se proposto, venga respinto, si verifica l'effetto preclusivo di ogni ulteriore indagine sulla sussistenza dei presupposti legittimanti l'arresto (o il fermo) che diventano non più contestabili per l'avvenuta formazione,sulla "questio libertatis" insorta a seguito dell'arresto o del fermo, del giudicato interno,ai limitati fini di sancirne irretrattabilmente la legittimità che non può essere posta ulteriormente in discussione a nessun fine ed,in particolare, nella sede processuale.
L'instaurazione del giudizio direttissimo a seguito di arresto definitivamente convalidato rende,perciò, ndiscutibile nelle fasi del giudizio di merito la sussistenza del presupposto di ammissibilità del giudizio medesimo, anche a voler concedere (ma la questione diventa,per quel che si è detto, irrilevante,siccome assorbita) che la mancanza di detto presupposto sia fonte di nullità insanabile (cosa , peraltro, fortemente dubbia).
In definitiva, non dovrà e non potrà essere certamente il giudice del dibattimento o quello delle impugnazioni a poter giudicare (ed eventualmente escludere) la legittimità dell'arresto ormai definitivamente sancita nella sede propria e dal giudice a ciò deputato.
Quanto al merito dell'accusa, la Corte di Appello ha apprezzato in maniera assoluta logica le risultanze processuali rilevando che le dichiarazioni rese nell'immmediatezza del fatto dal AT ricevono sostegno, indiscutibilmente robusto, delle osservazioni dirette dei verbalizzanti e dal possesso da parte del ME(che, appena prelevato il pacchetto depositato dal AT , si era immerso nel gruppo dei giovani tossicodipendenti) di una notevole somma di danaro che non aveva ragione (nè lecita possibilità) di avere con sè quella sera.
Il terzo motivo concernente l'attenuante di cui al comma 5^ del D.P.R. 309/90 è del tutto confuso e finisce per ridurre indebitamente - come sembra - la condotta del ME al solo possesso della piccola quantità di SC , pur dopo aver parlato di cocaina.
Ad ogni buon conto,l'apprezzamento di merito della Corte di Appello circa la insussistenza della ipotesi lieve è congruamente ed adeguatamente motivato sicché non può essere oggetto di censure in questa sede.
Lo stesso deve dirsi per quanto concerne il governo della pena : la pena base è stata determinata addirittura nel minimo edittale, la diminuzione per le generiche è stata operata pressocché nel massimo e l'aumento per la continuazione contenuto in limiti del tutto modesti e tali da non richiedere particolare ed approfondita motivazione.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione - Sez. IV Penale - rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 24 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 1998