CASS
Sentenza 9 aprile 2026
Sentenza 9 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 13110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13110 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: JI SK nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/09/2025 della Corte d'appello di Trieste Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18 settembre 2025 la Corte di appello di Trieste ha rigettato l’istanza avente ad oggetto la scarcerazione immediata di SK JI per mancanza delle condizioni di consegna in ordine al mandato di arresto europeo attivo. JI è stato rintracciato in Spagna, è stato tratto in arresto, in esecuzione di richiesta dell’Autorità giudiziaria italiana conseguente a condanna definitiva a cinque anni di reclusione e 1.700 euro di multa ed è stato successivamente consegnato allo Stato italiano per l’esecuzione della pena. La richiesta subordinata di applicazione della misura cautelare meno afflittiva degli arresti domiciliari è stata dichiarata inammissibile, essendo il soggetto in esecuzione pena e non in stato di custodia cautelare. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione SK JI, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando due motivi. Penale Sent. Sez. 1 Num. 13110 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 10/02/2026 2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge, avendo la Corte di appello omesso di verificare la sussistenza delle condizioni poste dall’Autorità giudiziaria spagnola alla consegna dell’arrestato allo Stato italiano. In particolare, sarebbe stato omesso il controllo in merito alla notifica personale della sentenza di condanna poiché il ricorrente, espulso nel 2017, non era presente nel territorio italiano, né aveva avuto conoscenza del mandato di arresto o della condanna. Non era sufficiente ad escludere il difetto di notifica la descrizione dell’imputato come «libero già presente». Parimenti, non risulta garantito il diritto, alla cui esistenza è stata, parimenti, condizionata la consegna, di chiedere una nuova udienza in appello, «con assistenza difensiva effettiva».
2.2. Con il secondo motivo ha lamentato motivazione apparente o illogica poiché la Corte di appello ha omesso di verificare la documentazione spagnola nel dettaglio allo scopo di accertare il rispetto delle condizioni poste alla consegna, nonostante l’«evidente deficit di conoscenza e partecipazione consapevole al processo» di cognizione. Ciò ha comportato, di conseguenza, una motivazione illogica, contraddittoria e carente in punto di lesione del diritto di difesa e di giusto processo. Il ricorrente ha avanzato, in conclusione, richiesta di scarcerazione immediata per mancanza delle condizioni legittimanti la privazione della libertà personale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 2. I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi. Sono prive di fondamento le questioni con le quali si pretende di rimettere in discussione la legittimità della consegna. Invero, risulta espressamente chiarito nel provvedimento che ha disposto la consegna del ricorrente all’Autorità giudiziaria italiana che le condizioni alle quali è stata subordinata la stessa sono state assicurate. Dalla traduzione del mandato di arresto allegata al ricorso risulta che in esso è stato precisato che«la consegna è stata subordinata alla garanzia che venga notificata la sentenza all’interessato, informandolo della possibilità di richiedere la celebrazione di una nuova udienza di appello con l’assistenza di un avvocato, potendo successivamente impugnare la condanna che verrà pronunciata, condizione che si intenderà soddisfatta con l’accettazione della consegna». Ne consegue che, come correttamente segnalato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, non sono prospettabili, in questa sede, vizi asseritamente riconducibili alle condizioni poste alla consegna che presuppongono che l’Autorità che dispone la consegna abbia preventivamente accertato che quelle garanzie esistono nell’ordinamento dello Stato che richiede la consegna. A tale proposito, vale richiamare il principio secondo cui « in tema di mandato di arresto europeo, nell'ambito della procedura attiva di consegna è possibile contestare dinanzi all'autorità giudiziaria italiana richiedente solo il titolo sui cui si fonda il mandato di arresto europeo, ma non direttamente quest'ultimo» (Sez. 1, n. 44160 del 22/10/2012, Parasiliti, Rv. 253712 – 01: fattispecie in cui è stata ritenuta inammissibile la richiesta declaratoria di non esecutività di un provvedimento di cumulo di pene concorrenti disposto dal P.M., basata non su vizi propri del titolo esecutivo, ma sull'asserita illegittimità del m.a.e. emesso dall'autorità giudiziaria italiana). Peraltro, l’affermazione secondo cui JI aveva conoscenza del procedimento e non aveva diritto alla notifica della sentenza per essere stato giudicato come “libero già presente” non viene contestata. Né risultano essere stati attivati i rimedi di cui agli art. 670 e 629-bis cod. proc. pen. in materia di dichiarazione di non esecutività del titolo in base al quale è stato ottenuto il mandato di arresto o di rescissione di giudicato. Del tutto generiche, peraltro, le censure riferite ad un preteso difetto di motivazione, in quanto strutturate sulla scorta della mera riproduzione grafica di massime giurisprudenziali senza alcun riferimento specifico al caso concreto. Infine, va segnalata la correttezza del rilievo contenuto nell’ordinanza impugnata in punto di richiesta di scarcerazione, stante il riferimento, in ricorso, a precedenti in materia di misure cautelari, laddove il ricorrente si trova in espiazione pena e ogni questione sulle modalità di esecuzione è di competenza della Magistratura di sorveglianza. 3. Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 10/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18 settembre 2025 la Corte di appello di Trieste ha rigettato l’istanza avente ad oggetto la scarcerazione immediata di SK JI per mancanza delle condizioni di consegna in ordine al mandato di arresto europeo attivo. JI è stato rintracciato in Spagna, è stato tratto in arresto, in esecuzione di richiesta dell’Autorità giudiziaria italiana conseguente a condanna definitiva a cinque anni di reclusione e 1.700 euro di multa ed è stato successivamente consegnato allo Stato italiano per l’esecuzione della pena. La richiesta subordinata di applicazione della misura cautelare meno afflittiva degli arresti domiciliari è stata dichiarata inammissibile, essendo il soggetto in esecuzione pena e non in stato di custodia cautelare. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione SK JI, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando due motivi. Penale Sent. Sez. 1 Num. 13110 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 10/02/2026 2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge, avendo la Corte di appello omesso di verificare la sussistenza delle condizioni poste dall’Autorità giudiziaria spagnola alla consegna dell’arrestato allo Stato italiano. In particolare, sarebbe stato omesso il controllo in merito alla notifica personale della sentenza di condanna poiché il ricorrente, espulso nel 2017, non era presente nel territorio italiano, né aveva avuto conoscenza del mandato di arresto o della condanna. Non era sufficiente ad escludere il difetto di notifica la descrizione dell’imputato come «libero già presente». Parimenti, non risulta garantito il diritto, alla cui esistenza è stata, parimenti, condizionata la consegna, di chiedere una nuova udienza in appello, «con assistenza difensiva effettiva».
2.2. Con il secondo motivo ha lamentato motivazione apparente o illogica poiché la Corte di appello ha omesso di verificare la documentazione spagnola nel dettaglio allo scopo di accertare il rispetto delle condizioni poste alla consegna, nonostante l’«evidente deficit di conoscenza e partecipazione consapevole al processo» di cognizione. Ciò ha comportato, di conseguenza, una motivazione illogica, contraddittoria e carente in punto di lesione del diritto di difesa e di giusto processo. Il ricorrente ha avanzato, in conclusione, richiesta di scarcerazione immediata per mancanza delle condizioni legittimanti la privazione della libertà personale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 2. I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi. Sono prive di fondamento le questioni con le quali si pretende di rimettere in discussione la legittimità della consegna. Invero, risulta espressamente chiarito nel provvedimento che ha disposto la consegna del ricorrente all’Autorità giudiziaria italiana che le condizioni alle quali è stata subordinata la stessa sono state assicurate. Dalla traduzione del mandato di arresto allegata al ricorso risulta che in esso è stato precisato che«la consegna è stata subordinata alla garanzia che venga notificata la sentenza all’interessato, informandolo della possibilità di richiedere la celebrazione di una nuova udienza di appello con l’assistenza di un avvocato, potendo successivamente impugnare la condanna che verrà pronunciata, condizione che si intenderà soddisfatta con l’accettazione della consegna». Ne consegue che, come correttamente segnalato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, non sono prospettabili, in questa sede, vizi asseritamente riconducibili alle condizioni poste alla consegna che presuppongono che l’Autorità che dispone la consegna abbia preventivamente accertato che quelle garanzie esistono nell’ordinamento dello Stato che richiede la consegna. A tale proposito, vale richiamare il principio secondo cui « in tema di mandato di arresto europeo, nell'ambito della procedura attiva di consegna è possibile contestare dinanzi all'autorità giudiziaria italiana richiedente solo il titolo sui cui si fonda il mandato di arresto europeo, ma non direttamente quest'ultimo» (Sez. 1, n. 44160 del 22/10/2012, Parasiliti, Rv. 253712 – 01: fattispecie in cui è stata ritenuta inammissibile la richiesta declaratoria di non esecutività di un provvedimento di cumulo di pene concorrenti disposto dal P.M., basata non su vizi propri del titolo esecutivo, ma sull'asserita illegittimità del m.a.e. emesso dall'autorità giudiziaria italiana). Peraltro, l’affermazione secondo cui JI aveva conoscenza del procedimento e non aveva diritto alla notifica della sentenza per essere stato giudicato come “libero già presente” non viene contestata. Né risultano essere stati attivati i rimedi di cui agli art. 670 e 629-bis cod. proc. pen. in materia di dichiarazione di non esecutività del titolo in base al quale è stato ottenuto il mandato di arresto o di rescissione di giudicato. Del tutto generiche, peraltro, le censure riferite ad un preteso difetto di motivazione, in quanto strutturate sulla scorta della mera riproduzione grafica di massime giurisprudenziali senza alcun riferimento specifico al caso concreto. Infine, va segnalata la correttezza del rilievo contenuto nell’ordinanza impugnata in punto di richiesta di scarcerazione, stante il riferimento, in ricorso, a precedenti in materia di misure cautelari, laddove il ricorrente si trova in espiazione pena e ogni questione sulle modalità di esecuzione è di competenza della Magistratura di sorveglianza. 3. Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 10/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3