Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/05/2026, n. 18833
CASS
Sentenza 25 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione del principio di necessaria correlazione tra contestazione e sentenza

    La Corte ritiene che non vi sia alterità tra la condotta contestata e quella in relazione alla quale è intervenuta condanna, considerando l'indicazione di un numero di ordinanza prefettizia di revoca come mero errore materiale. La difesa avrebbe potuto comunque rendersi conto della diversità del provvedimento.

  • Accolto
    Manifesta illogicità della motivazione per travisamento delle prove documentali

    La Corte ritiene questo motivo fondato, evidenziando l'incertezza sulla data di emissione del provvedimento di revoca (22 novembre 2018 vs 18 dicembre 2018) e la contraddittorietà della pronuncia riguardo alla prova dell'esistenza di due distinti provvedimenti di revoca e alla consapevolezza dell'imputato di essere privo di patente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/05/2026, n. 18833
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18833
    Data del deposito : 25 maggio 2026

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