CASS
Sentenza 25 maggio 2026
Sentenza 25 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/05/2026, n. 18833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18833 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/01/2026 della Corte d'appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Eugenia Serrao;
letta la requisitoria del Procuratore generale RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Milano nei confronti di EL LI in relazione al reato di cui all’art. 116, comma 15, d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere questi circolato sulla pubblica via alla guida di un’autovettura pur essendo privo della patente di guida, in quanto revocata, con reiterazione del reato nel biennio. Il fatto è stato accertato in Trezzano sul Naviglio in data 6 aprile 2020. 2. Avverso tale decisione EL LI ha proposto ricorso per cassazione, articolando plurimi motivi di censura. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 516, 521, 500, 522 e 604 cod. proc. pen., rilevando che, sebbene nel capo di imputazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 18833 Anno 2026 Presidente: DO AT Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 22/04/2026 2 fosse indicato che la patente di guida era stata revocata con provvedimento della Prefettura di Milano n. 2016/7324, emesso in data 22 novembre 2018 e notificato il 18 dicembre 2018, a fronte della dimostrazione intervenuta in primo grado dell’esistenza della sentenza del Giudice di pace di Milano n. 696 del 2018, irrevocabile, con la quale il predetto provvedimento prefettizio n. 2016/7324 era stato annullato, i giudici di merito hanno comunque ritenuto l’imputato sprovvisto di patente di guida, fondando tale conclusione su un diverso e distinto decreto prefettizio di revoca della patente. Secondo il ricorrente, qualora egli avesse avuto specifica contezza del fatto che la contestazione riguardava la guida senza patente in quanto revocata con provvedimento prefettizio n. 23060/2018, emesso dal Prefetto di Milano in data 18 dicembre 2018, avrebbe potuto adeguatamente esercitare il diritto di difesa, verificando l’effettiva emissione del provvedimento, le relative modalità di notifica, l’eventuale avvenuta impugnazione e, in ogni caso, depositando la documentazione e gli atti necessari a contrastare l’ipotesi accusatoria. Si assume, pertanto, che rispetto alla condotta descritta nell’imputazione sia stato posto a fondamento della decisione di condanna un presupposto giuridico diverso, rappresentato da un differente provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida, in violazione del principio di necessaria correlazione tra contestazione e sentenza. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta la manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto l’imputato colpevole sulla base di un travisamento delle prove documentali. In particolare, si sostiene che il provvedimento prefettizio n. 23060/2018, sul quale è stata fondata la condanna, non risulta acquisito al fascicolo processuale, essendosi la Corte di appello limitata a presumerne l’esistenza sulla base delle statuizioni del primo giudice e del contenuto della comunicazione di notizia di reato redatta dai Carabinieri. Alla data in cui l’imputato è stato fermato dai Carabinieri della Stazione di Corsico, ossia il 6 aprile 2020, il provvedimento di revoca della patente risultava già annullato dall’autorità giudiziaria, mentre non emerge dagli atti l’esistenza di successivi provvedimenti di revoca. Ne conseguirebbe che il Tribunale ha travisato il dato probatorio, non essendo dimostrata l’esistenza di due distinti provvedimenti prefettizi di revoca, entrambi notificati all’imputato in data 18 dicembre 2018. A fronte del dato certo della restituzione della patente al ricorrente, avvenuta in data 18 ottobre 2018, apparirebbe manifesto il travisamento della prova laddove la Corte di appello ha ritenuto che l’imputato fosse privo della patente di guida alla data del 6 aprile 2020, in assenza di una prova specifica circa la notifica di un provvedimento di revoca asseritamente emesso il 18 dicembre 2018, del quale non vi è riscontro documentale agli atti. 3 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato giacchè, come correttamente evidenziato dai giudici di merito, non vi è alterità tra la condotta contestata e la condotta in relazione alla quale è intervenuta condanna. La Corte di appello, chiamata a pronunciarsi sulla dedotta violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, ha rilevato che nel capo di imputazione si faceva riferimento al provvedimento prefettizio emesso il 22 novembre 2018 e notificato il 18 dicembre 2018, e ha ritenuto che l’indicazione del numero della precedente ordinanza prefettizia di revoca, annullata dal Giudice di pace, dovesse ritenersi frutto di un mero errore materiale. Né risulta leso il diritto di difesa, giacchè la data di emissione e la data di notifica del provvedimento prefettizio indicate nel capo d’imputazione avrebbero consentito alla difesa di rendersi conto della diversità del provvedimento di revoca così indicato rispetto al provvedimento annullato con sentenza del Giudice di pace;
la questione da dirimere attiene, piuttosto, alla prova del fatto presupposto. 2. A tale proposito, il secondo motivo di ricorso è fondato. Il giudice di primo grado ha ritenuto che nel capo di imputazione fosse contenuto un corretto riferimento a un provvedimento di revoca emesso dalla Prefettura di Milano in data 22 novembre 2018 e notificato all’interessato il 18 dicembre 2018, da considerarsi distinto da quello oggetto di annullamento da parte del Giudice di pace di Milano. Ad analoga conclusione la Corte territoriale è pervenuta sulla base dell’esame della comunicazione di notizia di reato redatta dalla Compagnia dei Carabinieri di Corsico in data 17 aprile 2020, dalla quale risulterebbe che il 6 aprile 2020 l’imputato era stato sorpreso alla guida di un’autovettura pur essendo privo della patente di guida, in quanto revocata con provvedimento n.23060/2018, emesso il 18 dicembre 2018. Tale ultima data corrisponde, invece, nel capo d’imputazione, alla data di notifica della revoca all’interessato. L’errata indicazione, nel capo di imputazione, degli estremi del provvedimento prefettizio di revoca è stata ritenuta dalla Corte non significativa di una diversità del fatto, da individuare nella guida di un veicolo nonostante la revoca della patente di guida. 4 A pag. 3 della sentenza impugnata si osserva, inoltre, che la difesa non avrebbe mai contestato la revoca della patente disposta con provvedimento n.23060/2018 del 18 dicembre 2018. Tuttavia, secondo quanto dedotto a pag. 8 del ricorso per cassazione, con il terzo motivo di appello la difesa aveva espressamente contestato la ricezione di ulteriori provvedimenti di revoca, successivi rispetto a quello impugnato. Tale contestazione emerge, peraltro, dalla stessa sentenza impugnata, poiché a pag. 2 viene riportata la deduzione difensiva circa l’inesistenza di un provvedimento di revoca diverso da quello recante il n.7324 del 2016, nonché la ferma affermazione della mancanza di prova circa l’esistenza di due distinti provvedimenti di revoca a carico dell’imputato. Anche l’assunto secondo il quale l’imputato sarebbe stato consapevole di essere privo della patente di guida, posto a fondamento della decisione di primo grado, era stato oggetto di specifica contestazione, evidenziandosi come le sentenze irrevocabili del Tribunale di Milano del 2019 riguardassero violazioni commesse nel 2015, e dunque in un periodo anteriore alla restituzione della patente di guida disposta dal Prefetto di Milano in data 11 ottobre 2018. La contraddittorietà della pronuncia impugnata, sia con riguardo alla prova, desunta anche da una asserita acquiescenza della difesa, dell’esistenza di due distinti provvedimenti di revoca della patente, sia con riferimento alla data di emissione del provvedimento rilevante, impone, secondo il Collegio, l’annullamento della sentenza con rinvio, affinché il giudice di merito accerti l’effettiva esistenza del provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida asseritamente emesso il 22 novembre 2018 e notificato all’imputato il 18 dicembre 2018, recante il numero 23060/2018. Dalla comunicazione di notizia di reato, come riportato a pag. 3 della sentenza impugnata, risulterebbe, come detto, che tale provvedimento sarebbe stato emesso il 18 dicembre 2018, con ulteriore incertezza circa la data di emissione rispetto a quella indicata nel capo di imputazione, fissata nel 22 novembre 2018. 3. Tali ragioni impongono l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per nuova disamina della prova inerente al presupposto della effettività della revoca della patente di guida alla data dell’accertamento della condotta di guida. 5
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così è deciso, 22/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EUGENIA SERRAO AT DO
udita la relazione svolta dal Consigliere Eugenia Serrao;
letta la requisitoria del Procuratore generale RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Milano nei confronti di EL LI in relazione al reato di cui all’art. 116, comma 15, d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere questi circolato sulla pubblica via alla guida di un’autovettura pur essendo privo della patente di guida, in quanto revocata, con reiterazione del reato nel biennio. Il fatto è stato accertato in Trezzano sul Naviglio in data 6 aprile 2020. 2. Avverso tale decisione EL LI ha proposto ricorso per cassazione, articolando plurimi motivi di censura. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 516, 521, 500, 522 e 604 cod. proc. pen., rilevando che, sebbene nel capo di imputazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 18833 Anno 2026 Presidente: DO AT Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 22/04/2026 2 fosse indicato che la patente di guida era stata revocata con provvedimento della Prefettura di Milano n. 2016/7324, emesso in data 22 novembre 2018 e notificato il 18 dicembre 2018, a fronte della dimostrazione intervenuta in primo grado dell’esistenza della sentenza del Giudice di pace di Milano n. 696 del 2018, irrevocabile, con la quale il predetto provvedimento prefettizio n. 2016/7324 era stato annullato, i giudici di merito hanno comunque ritenuto l’imputato sprovvisto di patente di guida, fondando tale conclusione su un diverso e distinto decreto prefettizio di revoca della patente. Secondo il ricorrente, qualora egli avesse avuto specifica contezza del fatto che la contestazione riguardava la guida senza patente in quanto revocata con provvedimento prefettizio n. 23060/2018, emesso dal Prefetto di Milano in data 18 dicembre 2018, avrebbe potuto adeguatamente esercitare il diritto di difesa, verificando l’effettiva emissione del provvedimento, le relative modalità di notifica, l’eventuale avvenuta impugnazione e, in ogni caso, depositando la documentazione e gli atti necessari a contrastare l’ipotesi accusatoria. Si assume, pertanto, che rispetto alla condotta descritta nell’imputazione sia stato posto a fondamento della decisione di condanna un presupposto giuridico diverso, rappresentato da un differente provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida, in violazione del principio di necessaria correlazione tra contestazione e sentenza. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta la manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto l’imputato colpevole sulla base di un travisamento delle prove documentali. In particolare, si sostiene che il provvedimento prefettizio n. 23060/2018, sul quale è stata fondata la condanna, non risulta acquisito al fascicolo processuale, essendosi la Corte di appello limitata a presumerne l’esistenza sulla base delle statuizioni del primo giudice e del contenuto della comunicazione di notizia di reato redatta dai Carabinieri. Alla data in cui l’imputato è stato fermato dai Carabinieri della Stazione di Corsico, ossia il 6 aprile 2020, il provvedimento di revoca della patente risultava già annullato dall’autorità giudiziaria, mentre non emerge dagli atti l’esistenza di successivi provvedimenti di revoca. Ne conseguirebbe che il Tribunale ha travisato il dato probatorio, non essendo dimostrata l’esistenza di due distinti provvedimenti prefettizi di revoca, entrambi notificati all’imputato in data 18 dicembre 2018. A fronte del dato certo della restituzione della patente al ricorrente, avvenuta in data 18 ottobre 2018, apparirebbe manifesto il travisamento della prova laddove la Corte di appello ha ritenuto che l’imputato fosse privo della patente di guida alla data del 6 aprile 2020, in assenza di una prova specifica circa la notifica di un provvedimento di revoca asseritamente emesso il 18 dicembre 2018, del quale non vi è riscontro documentale agli atti. 3 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato giacchè, come correttamente evidenziato dai giudici di merito, non vi è alterità tra la condotta contestata e la condotta in relazione alla quale è intervenuta condanna. La Corte di appello, chiamata a pronunciarsi sulla dedotta violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, ha rilevato che nel capo di imputazione si faceva riferimento al provvedimento prefettizio emesso il 22 novembre 2018 e notificato il 18 dicembre 2018, e ha ritenuto che l’indicazione del numero della precedente ordinanza prefettizia di revoca, annullata dal Giudice di pace, dovesse ritenersi frutto di un mero errore materiale. Né risulta leso il diritto di difesa, giacchè la data di emissione e la data di notifica del provvedimento prefettizio indicate nel capo d’imputazione avrebbero consentito alla difesa di rendersi conto della diversità del provvedimento di revoca così indicato rispetto al provvedimento annullato con sentenza del Giudice di pace;
la questione da dirimere attiene, piuttosto, alla prova del fatto presupposto. 2. A tale proposito, il secondo motivo di ricorso è fondato. Il giudice di primo grado ha ritenuto che nel capo di imputazione fosse contenuto un corretto riferimento a un provvedimento di revoca emesso dalla Prefettura di Milano in data 22 novembre 2018 e notificato all’interessato il 18 dicembre 2018, da considerarsi distinto da quello oggetto di annullamento da parte del Giudice di pace di Milano. Ad analoga conclusione la Corte territoriale è pervenuta sulla base dell’esame della comunicazione di notizia di reato redatta dalla Compagnia dei Carabinieri di Corsico in data 17 aprile 2020, dalla quale risulterebbe che il 6 aprile 2020 l’imputato era stato sorpreso alla guida di un’autovettura pur essendo privo della patente di guida, in quanto revocata con provvedimento n.23060/2018, emesso il 18 dicembre 2018. Tale ultima data corrisponde, invece, nel capo d’imputazione, alla data di notifica della revoca all’interessato. L’errata indicazione, nel capo di imputazione, degli estremi del provvedimento prefettizio di revoca è stata ritenuta dalla Corte non significativa di una diversità del fatto, da individuare nella guida di un veicolo nonostante la revoca della patente di guida. 4 A pag. 3 della sentenza impugnata si osserva, inoltre, che la difesa non avrebbe mai contestato la revoca della patente disposta con provvedimento n.23060/2018 del 18 dicembre 2018. Tuttavia, secondo quanto dedotto a pag. 8 del ricorso per cassazione, con il terzo motivo di appello la difesa aveva espressamente contestato la ricezione di ulteriori provvedimenti di revoca, successivi rispetto a quello impugnato. Tale contestazione emerge, peraltro, dalla stessa sentenza impugnata, poiché a pag. 2 viene riportata la deduzione difensiva circa l’inesistenza di un provvedimento di revoca diverso da quello recante il n.7324 del 2016, nonché la ferma affermazione della mancanza di prova circa l’esistenza di due distinti provvedimenti di revoca a carico dell’imputato. Anche l’assunto secondo il quale l’imputato sarebbe stato consapevole di essere privo della patente di guida, posto a fondamento della decisione di primo grado, era stato oggetto di specifica contestazione, evidenziandosi come le sentenze irrevocabili del Tribunale di Milano del 2019 riguardassero violazioni commesse nel 2015, e dunque in un periodo anteriore alla restituzione della patente di guida disposta dal Prefetto di Milano in data 11 ottobre 2018. La contraddittorietà della pronuncia impugnata, sia con riguardo alla prova, desunta anche da una asserita acquiescenza della difesa, dell’esistenza di due distinti provvedimenti di revoca della patente, sia con riferimento alla data di emissione del provvedimento rilevante, impone, secondo il Collegio, l’annullamento della sentenza con rinvio, affinché il giudice di merito accerti l’effettiva esistenza del provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida asseritamente emesso il 22 novembre 2018 e notificato all’imputato il 18 dicembre 2018, recante il numero 23060/2018. Dalla comunicazione di notizia di reato, come riportato a pag. 3 della sentenza impugnata, risulterebbe, come detto, che tale provvedimento sarebbe stato emesso il 18 dicembre 2018, con ulteriore incertezza circa la data di emissione rispetto a quella indicata nel capo di imputazione, fissata nel 22 novembre 2018. 3. Tali ragioni impongono l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per nuova disamina della prova inerente al presupposto della effettività della revoca della patente di guida alla data dell’accertamento della condotta di guida. 5
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così è deciso, 22/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EUGENIA SERRAO AT DO