Sentenza 1 ottobre 2015
Massime • 1
Al fine di provare il reato di favoreggiamento della immigrazione clandestina nei confronti dei conducenti di un'imbarcazione carica di cittadini extracomunitari, poi affondata a largo della costa, sono utilizzabili le sommarie informazioni rese dai trasportati sopravvissuti a seguito del tempestivo soccorso delle unità militari italiane intervenute, non essendo configurabile nei loro confronti il reato di cui all'art. 10 bis D.Lgs. n. 286 del 1998, in quanto l'ingresso nel territorio dello stato di tali soggetti è avvenuto nell'ambito di attività di soccorso e la condotta da questi tenuta fino al suddetto intervento è priva di rilevanza penale, non essendo configurabile il tentativo in ipotesi di contravvenzione.
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- 1. Favoreggiamento dell’immigrazione irregolare e soccorso in acqueAndrea Giliberto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. Favoreggiamento dell’immigrazione irregolare e soccorso in acqueAndrea Giliberto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Nell'aprile del 2016 la Guardia Costiera italiana ha soccorso in mare e condotto nel porto di Trapani un'imbarcazione in legno carica di oltre trecento migranti irregolari di diverse nazionalità. Dalle prime indagini e dalle indicazioni tratte dall'audizione di alcuni dei migranti trasportati, è risultato che ad assumere il comando dell'imbarcazione era stato un giovane cittadino sudanese, il quale l'aveva condotta per tutto il viaggio sino all'arrivo dei soccorsi. A suo carico è stata quindi formulata l'imputazione per il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, previsto e punito …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/2015, n. 39719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39719 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2015 |
Testo completo
39 7 19/ 1 6 19 REPUBBLICA ITLIANA IN NOME DEL POPOLO ITLIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 01/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSIMO VECCHIO - Presidente - SENTENZA - Rel. Consigliere -N. 2595/2015 Dott. ALDO CAVALLO REGISTRO GENERALE- Consigliere - FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Dott. N. 30311/2015 MARGHERITA CASSANO Dott. - Consigliere - RAFFAELLO MAGI - Consigliere - Dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MM LI MA N. IL 06/11/1988 avverso l'ordinanza n. 724/2015 TRIB. LIBERTA' di CATANIA, del 18/05/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Francesco Mouro locoviello, i puole no clueño di dichrose a nauso incommissibile;
Uditi difensor Avvs M que RITENUTO IN FATTO 1. MO AL AL ha proposto, per il tramite del suo difensore, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza deliberata il 14 maggio 2015 dal Tribunale di Catania, costituito ex art. 309 cod. proc. pen., che ha confermato quella emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella stessa sede, del 24 aprile 2015, che aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai delitti: di favoreggiamento della immigrazione illegale;
concorso nel naufragio di un motopeschereccio utilizzato per il trasporto di un numero imprecisato di cittadini extra comunitari;
concorso nell'omicidio colposo di diverse centinaia di migranti, imbarcati sul motopeschereccio;
concorso nel sequestro di persona dei predetti migranti, alcuni dei quali minori degli anni 14, chiusi a chiave nei locali inferiori del natante naufragato;
fatti contestati come commessi il 18 aprile 2015. 1.1 Nel ricorso, osservato preliminarmente che l'ipotesi accusatoria si fonda sull'assunto che il ricorrente sarebbe stato il comandante dell'imbarcazione utilizzata per il trasporto illegale dalle coste libiche in Italia - di diverse - centinaia di cittadini extracomunitari, naufragata in acque extraterritoriali dopo una richiesta di aiuto lanciata mediante telefono satellitare, a seguito di collisione con la nave mercantile King AC, si denuncia l'illegittimità dell'ordinanza impugnata, per violazione di legge - sostanziale e processuale - con riferimento alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. سر 1.1.1 Al riguardo si deduce, infatti, che l'unico significativo elemento di accusa a carico del MO AL AL è costituito dalle sommarie informazioni dei naufraghi-immigrati che hanno identificato nell'indagato il comandante dell'imbarcazione utilizzata per il loro trasporto (riconoscimento confermato anche in sede di incidente probatorio) e si ripropone in questa sede la tesi, già formulata in sede di riesame, secondo cui le suddette sommarie informazioni, al pari delle deposizioni rese in sede d'incidente probatorio, devono ritenersi inutilizzabili, in quanto rese da soggetti imputati di un reato collegato, ovvero quello di ingresso illegale nel territorio dello Stato (art. 10-bis d. lgs. n. 286 del 1998). In particolare da parte del ricorrente si contesta la fondatezza dell'assunto del giudice del riesame secondo cui, essendo il reato di ingresso illegale un - illecito contravvenzionale, come tale non punibile a titolo di tentativo - lo stesso non sarebbe configurabile con riferimento agli immigrati sopravvissuti, essendosi il naufragio del natante con il quale erano trasportati, verificato in acque internazionali e dovendo il loro ingresso nel territorio dello Stato ricondursi alla condotta (non punibile) dei soccorritori, obiettandosi che proprio in considerazione della natura contravvenzionale del reato, il legislatore non ha cher 2 previsto cause di esclusione della punibilità, oltre quella prevista dall'art. 10-bis comma 2, d. lgs. n. 286 del 1998. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'impugnazione proposta nell'interesse di MO AL AL è inammissibile.
1.1 Con i motivi d'impugnazione dedotti in ricorso, infatti, la difesa dell'indagato, di fatto, sostanzialmente reitera l'eccezione di inutilizzabilità delle sommarie informazioni dei naufraghi immigrati ripetute in sede d'incidente - probatorio già disattesa dai giudici del riesame con adeguata e congrua - motivazione.
1.2 Come precisato dai giudici del riesame, anche attraverso un pertinente richiamo giurisprudenziale (la sentenza n. 44016 del 21 settembre 2011, Abouuelaid, non massimata), i cittadini extracomunitari che hanno riconosciuto nell'indagato il comandante dell'imbarcazione affondata sulla quale avevano viaggiato, principale anche se non esclusivo elemento di prova a carico del ricorrente, non possono essere considerati imputabili del reato di cui all'art. 10- bis d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Il loro ingresso nel territorio dello Stato, infatti, non si è realizzato in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione ma - come osservato correttamente dai giudici del riesame - "è avvenuto nell'ambito delle attività di soccorso poste in essere nell'immediatezza dal mercantile King AC e رسید poi dalle unità militari italiane intervenute". "La condotta tenuta dai migranti superstiti sino all'intervento dei soccorso (benché certamente ispirata dall'intenzione di fare ingresso nel territorio italiano senza l'osservanza delle disposizioni dettate dal d.lgs. n. 268 del 1998)" - come pure precisato nel provvedimento impugnato (pagina 7) - "non ha raggiunto la soglia della imputabilità in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 10-bis d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 [...] per il quale [...] trattandosi di fattispecie contravvenzionale, non è giuridicamente configurabile il tentativo punibile".
1.3 Orbene, ad un percorso motivazionale sviluppato dai giudice del riesame, del tutto logico e coerente con il dettato normativo, secondo cui l'ingresso illegale deve essere direttamente riconducibile, sul piano causale, ad una condotta materiale, volontaria e cosciente, dello straniero, nel caso si cui trattasi non ravvisabile, il ricorrente si limita ad opporre la propria personale "opinione" secondo cui "il reato di cui all'art. 10-bis d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 appare pienamente configurato in capo a tutti gli immigrati sentiti nella qualità di persone informate sui fatti"; opinione questa, che nelle prospettazioni difensive, si ricollega, del tutto apoditticamente, ad una pretesa volontà del legislatore che che 3 -si sostiene-avrebbe "elaborato" la norma incriminatrice "proprio per evitare che determinati comportamenti (ormai consolidati nella prassi) rimanessero impuniti", prevedendo quali cause di esclusione della punibilità dell'autore del reato, solo i casi contemplati dal comma 2 dell'art. 10-bis, ovvero quelli dello straniero destinatario di provvedimento di respingimento e dello straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera.
1.3.1 L'assunto difensivo, così come formulato, appare però manifestamente infondato. Se pure deve convenirsi, con la difesa dell'indagato, che nella prassi risulta in effetti ormai frequente l'eventualità che dei partecipi ad organizzazioni criminali dedite al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina provvedano a trasportare dei cittadini extra-comunitari, provenienti dall'estero, a bordo di navi "madre" e che costoro, come avvenuto nel caso in esame, abbandonino i predetti in acque internazionali, su natanti inadeguati a raggiungere le coste italiane, allo scopo di provocare l'intervento dei soccorritori che li condurranno in territorio italiano, occorre però precisare, per un verso, che la normativa vigente punisce, intanto, tali condotte criminali, che integrano il delitto di procurato ingresso illegale nel territorio dello Stato di cittadini extra-comunitari (in termini, si veda Sez. 1, n. 20503 del 08/04/2015, Iben Massaoud, Rv. 263670); per altro verso, che la sanzionabilità di tali condotte delittuose non implica, comunque, che lo Stato, con la previsione della norma incriminatrice di cui all'art. 10-bis d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, così come formulata, abbia inteso sanzionare penalmente anche il migrante che faccia si materialmente ingresso in Italia, ma in quanto ivi trasportato dai soccorritori, risultando le due condotte, sul piano materiale assolutamente non omogenee e comparabili.
1.3.2 Le argomentazioni della difesa, per altro, oltre che generiche ed autoreferenziali, non si confrontano con il solido argomento sviluppato dai giudici del riesame incentrato sulla natura contravvenzionale del reato ritenuto configurabile a carico dei migranti (e che renderebbe, per questo, inutilizzabili le dichiarazioni rese dagli stessi): ovvero che nel vigente ordinamento penale l'ammissibilità del tentativo punibile è esclusa con riferimento ai reati contravvenzionali, riferendosi l'art. 56 cod. pen. solo ai «delitti» (in termini, Sez. 1, n. 6532 del 20/11/1997 - dep. 1998, Savarise, Rv. 209372).
2. In conclusione, risultando il ricorso manifestamente infondato in ogni sua prospettazione, ne va dichiarata l'inammssibilità. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e non ricorrendo ipotesi di - somma alla Cassa delle ammende,- esonero al versamento di una 4 In congruamente determinabile in € 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di € 1000,00 alla Cassa delle ammende. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 1° ottobre 2015. Il consigliere estensore Il presidente Savic Vecelins elo Cavell DEPOSITATA! IN CANCELLERIA 23 SET 2016 IL CANCELLIERE NI LL 5