Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/2015, n. 39719
CASS
Sentenza 1 ottobre 2015

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Al fine di provare il reato di favoreggiamento della immigrazione clandestina nei confronti dei conducenti di un'imbarcazione carica di cittadini extracomunitari, poi affondata a largo della costa, sono utilizzabili le sommarie informazioni rese dai trasportati sopravvissuti a seguito del tempestivo soccorso delle unità militari italiane intervenute, non essendo configurabile nei loro confronti il reato di cui all'art. 10 bis D.Lgs. n. 286 del 1998, in quanto l'ingresso nel territorio dello stato di tali soggetti è avvenuto nell'ambito di attività di soccorso e la condotta da questi tenuta fino al suddetto intervento è priva di rilevanza penale, non essendo configurabile il tentativo in ipotesi di contravvenzione.

Commentari2

  • 1Favoreggiamento dell’immigrazione irregolare e soccorso in acque
    Andrea Giliberto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

  • 2Favoreggiamento dell’immigrazione irregolare e soccorso in acque
    Andrea Giliberto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Nell'aprile del 2016 la Guardia Costiera italiana ha soccorso in mare e condotto nel porto di Trapani un'imbarcazione in legno carica di oltre trecento migranti irregolari di diverse nazionalità. Dalle prime indagini e dalle indicazioni tratte dall'audizione di alcuni dei migranti trasportati, è risultato che ad assumere il comando dell'imbarcazione era stato un giovane cittadino sudanese, il quale l'aveva condotta per tutto il viaggio sino all'arrivo dei soccorsi. A suo carico è stata quindi formulata l'imputazione per il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, previsto e punito …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/2015, n. 39719
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39719
Data del deposito : 1 ottobre 2015

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