Sentenza 2 agosto 2001
Massime • 1
In tema di appalto, la domanda, proposta dal committente ai sensi dell'art. 1668 cod. civ., per il risarcimento dei danni derivanti da vizi dell'opera eseguita dalla controparte è del tutto autonoma rispetto alla domanda tendente all'eliminazione dei vizi; pertanto, non è consentito al committente, nel caso di colpa dell'appaltatore, ottenere, con la predetta domanda di risarcimento dei danni gli effetti dell'azione per l'eliminazione dei vizi, trattandosi di domande aventi natura diversa e non surrogabili l'una con l'altra.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/08/2001, n. 10571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10571 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere -
Dott. Vincenzo MAZZACANE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MONDO S.p.A. in persona del Presidente STOPPIANA FERNANDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI GUIDO, che lo difende unitamente all'avvocato MONDINI FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CO AN S.r.l. in persona del legale rapp.te p.t.;
- intimato -
e sul 2° ricorso n. 10668/99 proposto da:
CO AN S.r.l. in persona del legale rapp. p.t. SELARI ANTONELLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NICOLÒ PORPORA 12, presso lo studio dell'avvocato CAVALIERE ALBERTO, che la difende unitamente all'avvocato BETTINI ANDREA, giusta delega in atti;
-controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MONDO S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 576/98 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 10/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito l'Avvocato Guido ROMANELLI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.10.1992 la s.p.a. ON chiedeva ed otteneva dal Presidente del Tribunale di Genova l'autorizzazione a procedere a sequestro conservativo sui beni della s.r.l. IE Navali TA sino alla concorrenza della somma di lire 140.000.000; deduceva al riguardo che la posa in opera della pavimentazione in teak relativa alla propria imbarcazione Antares eseguita dalla suddetta appaltatrice era risultata difettosa, come emerso da un accertamento tecnico preventivo cui l'esponente era ricorso, a causa di una cattiva adesione tra ponte in teak e sottoponte in compensato, con conseguente necessità di completo smantellamento della copertura e suo integrale rifacimento;
quantificava inoltre i danni in lire 250.000.000, pari all'importo che essa aveva dovuto defalcare dal prezzo di vendita del natante ad un terzo acquirente per la presenza del suddetto vizio. Nel successivo giudizio di convalida e di merito attivato dalla ON si costituiva la società IE Navali TA contestando la domanda attrice di cui chiedeva il rigetto.
Il Tribunale di Genova con sentenza del 21.5.1996 convalidava il sequestro conservativo e condannava la convenuta al pagamento della somma di lire 250.000.000 oltre interessi legali.
Proposto gravame da parte della TA IE, la Corte di Appello di Genova con sentenza del 10.7.1998, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannava l'appellante al pagamento in favore della società ON della somma di lire 100.000.000 con gli interessi legali dalla domanda.
La Corte territoriale, per quanto ancora rilevava in questa sede, premesso che la consulenza tecnica d'ufficio aveva quantificato in lire 150.000.000 il costo della demolizione e del rifacimento di una nuova copertura in teak della imbarcazione, rilevava da un lato che non era emerso che tali lavori di riparazioni fossero stati realizzati dalla ON, e dall'altra che secondo alcune deposizioni testimoniali quest'ultima società aveva accordato all'acquirente del natante uno sconto di lire 250.000.000 su un corrispettivo di lire 7.000.000.000 a causa della presenza del difetto;
orbene, aggiungeva il giudice di appello, il Tribunale erroneamente aveva cumulato nella globale domanda di risarcimento danni ex art. 1668 c.c. proposta dalla ON anche una domanda tendente alla eliminazione dei vizi, in realtà non formulata dall'attrice; pertanto dalla somma liquidata a titolo di risarcimento danni doveva detrarsi l'importo di lire 150.000.000 corrispondente al costo dei lavori di demolizione e ricostruzione del manufatto, ottenendo così la somma di lire 100.000.000 costituente il danno ulteriore rispetto alle spese necessarie alla eliminazione dei vizi;
per altro verso doveva invece essere confermato l'accertamento compiuto dal giudice di primo grado, sulla scorta delle testimonianze acquisite, relativamente allo sconto sul prezzo di vendita del natante pari a lire 250.000.000; infatti la vendita di un natante non richiede la forma scritta "ad substantiam", cosicché la prova del trasferimento può essere offerta con ogni mezzo, e dunque anche con testimoni, e d'altra parte la riduzione dal prezzo di vendita della imbarcazione, convenuto in lire 7.000.000.000 e ridotto nella misura di lire 250.000.000, configurava una circostanza non solo verosimile ma anche pienamente condivisibile, considerato che il costo di rifacimento dell'opera era stato stimato in lire 150.000.000 e che le riparazioni avrebbero comportato un fermo del natante di circa due mesi con ulteriori oneri.
Per la cassazione di questa sentenza la società ON ha proposto un ricorso basato su due motivi successivamente illustrato da una memoria;
resiste con controricorso la società TA IE che ha proposto a sua volta un ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto dell'avvenuta riunione dei ricorsi alla udienza del 6.4.2001 in quanto proposti contro la stessa sentenza. Procedendo quindi all'esame del ricorso principale, si rileva che con il primo motivo la società ON, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1668 c.c., assume di aver proposto nel giudizio di primo grado una azione di risarcimento danni in alternativa alle altre azioni esperibili ai sensi dell'articolo ora citato;
ha quindi errato il giudice di appello nel sostenere che il Tribunale di Genova aveva cumulato, unitamente alla domanda di natura risarcitoria, anche quella diretta alla eliminazione dei vizi;
in realtà l'esponente aveva chiesto soltanto il risarcimento del danno consistente nella mancata percezione della somma di lire 250.000.000, corrispondente allo sconto che essa era stata costretta ad effettuare all'acquirente della imbarcazione Antares a causa dei vizi da cui questa ultima era risultata affetta.
Con il secondo motivo la ricorrente principale, deducendo insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la statuizione della Corte territoriale che, nel procedere alla determinazione del danno in proprio favore, aveva detratto dalla somma di lire 250.000.000 il costo di rifacimento della opera pari a lire 150.000.000, così confermando il danno da lucro cessante effettivamente subito dall'esponente conseguente allo sconto sul prezzo di vendita del natante, del quale era stato richiesto il risarcimento, con il costo ipotizzabile per l'eliminazione dei vizi. I due motivi, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, sono fondati.
Infatti la statuizione emessa in proposito dalla Corte territoriale si rivela in insanabile contrasto con le premesse di fatto e di diritto dalle quali essa stessa ha preso le mosse.
Il giudice di appello, invero, ha chiarito che la società ON aveva formulato soltanto una domanda di risarcimento dei danni derivanti dal vizio dell'opera eseguita dalla controparte ai sensi dell'art. 1668 c.c., del tutto autonoma dalla domanda tendente alla eliminazione dei vizi, nella fattispecie non proposta;
deve poi convenirsi con la ulteriore affermazione della sentenza impugnata secondo cui non è consentito al committente, nel caso di colpa dell'appaltatore, ottenere con la domanda di risarcimento dei danni gli effetti della azione per l'eliminazione dei vizi, trattandosi di domande aventi natura diversa e non surrogabili l'una con l'altra (Cass. 24.9.1994 n. 7851; Cass.
1.3.1995 n. 2346; Cass. 21.2.1996 n. 1334). In linea di fatto il giudice di appello ha poi confermato l'accertamento effettuato dal giudice di primo grado, sulla scorta della prova testimoniale espletata, relativamente alla circostanza dello sconto di lire 250.000.000 sul prezzo di vendita del natante che la ON era stata costretta a concedere all'acquirente per effetto del vizio dell'opera considerato che, secondo quanto ritenuto dalla stessa Corte territoriale, i lavori per la demolizione e per il rifacimento di una nuova copertura in teak della pavimentazione della imbarcazione non erano stati eseguiti. A tal punto il convincimento del giudice di appello secondo il quale dalla somma determinata a titolo di risarcimento del danno doveva essere detratto l'importo di lire 150.000.000 equivalente al costo dei lavori necessari per l'eliminazione del vizio riscontrato si pone in evidente contraddizione con le precedenti affermazioni espresse dalla stessa Corte territoriale.
Infatti, essendo stato ritenuto che la società ON aveva proposto soltanto una domanda di risarcimento danni ex art. 1668 c.c., ad essa spettava il diritto al ristoro del pregiudizio derivante dal vizio riscontrato nell'imbarcazione Antares, consistente appunto nella riduzione del prezzo di vendita del natante accertata dallo stesso giudice di appello nell'importo di lire 250.000.000; pertanto la detrazione dal danno così determinato di quanto imputabile al costo di rifacimento dell'opera non trova alcun fondamento ne' in diritto ne' alla luce cella ricostruzione in fatto della vicenda come effettuata dalla stessa Corte territoriale.
Venendo quindi all'esame del ricorso incidentale, si osserva che con l'unico motivo proposto la società TA IE denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 c.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione in punto di prova del danno.
In proposito la ricorrente incidentale lamenta anzitutto che il giudice di appello ha liquidato un danno in favore della società ON in via equitativa in assenza dei presupposti che legittimano tale modalità di determinazione del danno medesimo, ovvero l'impossibilità o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare;
sostiene poi che il giudice di merito ha quantificato il suddetto danno sulla base delle dichiarazioni di due testi entrambi dipendenti della società ON, come tali inattendibili;
infine rileva che la Corte territoriale ha omesso di verificare la sussistenza o meno di riscontri probatori documentali in ordine sia alla pretesa decurtazione del prezzo di vendita del natante praticata dalla ON all'acquirente per effetto della presenza del vizio relativo alla pavimentazione sia allo stesso prezzo di vendita effettivamente convenuto.
La censura è infondata.
Deve anzitutto premettersi che, contrariamente all'assunto della ricorrente incidentale, la Corte territoriale non ha svolto alcuna valutazione equitativa nel procedere alla liquidazione del danno in favore della ON, avendo in realtà al riguardo valorizzato le deposizioni testimoniali assunte in ordine alla circostanza dello sconto del prezzo di vendita del natante pari a lire 250.000.000 ed avendo quindi basato il suo convincimento su specifici elementi probatori;
il giudice di appello ha inoltre ritenuto del tutto verosimile e congrua tale riduzione, pari al 2,14% del prezzo di vendita della imbarcazione convenuto in circa lire 7.000.000.000, tenuto conto che il costo per il rifacimento dell'opera era stato stimato in lire 150.000.000 e che le riparazioni avrebbero comportato un fermo del natante di circa due mesi con ulteriori oneri.
Si è quindi in presenza di una valutazione dei fatti di causa sorretta da congrua e corretta motivazione, come tale insindacabile in sede di legittimità.
Con specifico riferimento poi alla censura relativa alla pretesa inattendibilità dei testi, è sufficiente richiamare l'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sulla attendibilità dei testi, così come la scelta, tra le risultanze probatorie, di quella ritenuta più idonea a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale al riguardo non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento senza essere peraltro tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (Cass. 12.3.1996 n. 2008); da ciò consegue che il controllo di legittimità da parte di questa Corte non può riguardare il convincimento del giudice di merito sulla rilevanza probatoria degli elementi considerati, ma solo la sua congruenza dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova (Cass.
3.3.200 n. 2404). Tali principi valgono ovviamente anche con riferimento alla doglianza relativa alla mancanza di supporto documentale in ordine al prezzo di vendita del natante, considerato altresì che non è stata censurata in questa sede l'ulteriore affermazione del giudice di appello secondo la quale la prova della vendita di una imbarcazione può essere offerta con ogni mezzo, ivi compresa la prova testimoniale.
In definitiva quindi deve accogliersi il ricorso principale e respingersi il ricorso incidentale;
pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata in relazione al ricorso accolto ad altra sezione della Corte di Appello di Genova che provvederà anche alla pronuncia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte
Riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, in relazione al ricorso principale accolto, ad altra sezione della Corte di Appello di Genova anche in ordine alla pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 6 aprile 2001.
Depositato in cancelleria il 2 agosto 2001.