Sentenza 22 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/10/2003, n. 15823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15823 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
58 2 3 /03 REPUBBLIC IN NO OPOLO ITALNO R.G.N.158/01 Cron. 32236 LA CORT SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 30.4.03 Dott. Vincenzo MILEO Presidente Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: FERROVIE DELLO STATO, Società di trasporti e servizi per azioni, in persona del procuratore speciale avv. Giancarlo Alvino, elettivamente domiciliata in Roma al Corso Vittorio Emanuele II n.326 presso l'avv. prof. Renato Scognamiglio che la rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
CU NA, elettivamente domiciliato in Roma, via Appia Nuova 2565 -1- n.225, presso gli avv. Antonino Dierna e Giovanni Caioli, che lo rappresentano e difendono giusta procura a margune;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.27363 del 17.12.1999, r.g. n.21074 del 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30.4.2003 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Porcelli per delega avv. Scognamiglio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 17.12.1999 il Tribunale di Roma, decidendo sull'appello proposto dalle Ferrovie dello Stato nei confronti di ZZ DI, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello confermando il diritto del lavoratore, in relazione alle mansioni svolte, all'inquadramento nell'ottava categoria dal 5.5.1988 ed alle relative retribuzioni. In motivazione esaminava dapprima le mansioni di fatto svolte dal ZZ, quindi le declaratorie della categoria di inquadramento e di quella rivendicata, contenute nel DM 1085 del 1985, richiamato dal CCNL, rilevando che caratterizzano l'ottava categoria rispetto alla settima la proposizione ad impianti od unità organizzative e l'autonomia di iniziativa -2- e di decisione nei limiti delle direttive generali del proprio settore e non di quelle particolari e la connessa responsabilità organizzativa. Rilevava quindi, che il ZZ era stato preposto prima alla Segreteria- + economato e poi al settore vertenze commerciali RA e RO, esplicando autonomia di iniziativa e di decisione nella concessione di permessi, di congedi, nell'accertamento di infortuni sul lavoro, nella liquidazione di danni, il tutto, come confermato da un teste, nell'ambito delle sole direttive generali, rappresentando la connessa responsabilità organizzativa conseguenza diretta dell'autonomia riconosciuta. Rilevava che sintomo dell'esattezza dell'inquadramento era la circostanza che il dirigente aveva richiesto ed ottenuto per il posto poi occupato dal ZZ l'assegnazione di un dipendnete di 8a ctg.. e che non provavano in contrario il fatto che per il posto del ZZ fosse stato indetto un concorso per la 7a ctg. e che egli dipendesse da un Capostazione sovraintendente di pari qualifica, essendo anche altri dipendenti di pari qualifica. Rilevava, infine, che le censure alla riconducibilità del grado di autonomia a quella dell'ottava categoria erano generiche in quanto non specificavano i diversi limiti e gli ambiti dell'autonomia stessa che dovevano essere ben noti all'appellante. Propone ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo la società Ferrovie dello Stato, illustrato poi con memoria, resiste con controricorso il ZZ. -3- MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt.2103, 2697 e 1362 e segg. c.c. ed il vizio della motivazione, la società ricorrente lamenta il mancato accertamento del contenuto delle espressioni di autonomia di decisione e delle direttive generali che definiscono le caratteristiche delle mansioni dell'ottava categoria. Censura inoltre la motivazione della sentenza impugnata per non avere dato rilievo all'intervento del superiore nelle questioni che presentavano problemi, per avere tratto conferma del diritto all'attribuzione della qualifica da quella rivestita dal dipendente che in precedenza espletava le sue stesse mansioni e di non avere dato rilievo alla circostanza che il ZZ dipendeva gerarchicamente da un dipendente di ottava categoria. Le censure sono infondate. Iniziando dal rilievo principale in ordine all'accertamento del livello di autonomia proprio della ottava categoria si osserva che non è censurabile la sentenza impugnata per avere seguito il criterio in negativo di identificazione di esso, attraverso i suoi limiti fissate dalle declaratorie del DM 1085 del 1985, recepito dal CCNL dopo la privatizzazione, accertando attraverso la deposizione di un teste la mancanza nelle attività espletate dal ZZ di direttive particolari del settore. Decisivo è al riguardo il rilievo, contenuto nella sentenza impugnata, della mancata indicazione anche in appello dei limiti dell'autonomia del ZZ, dovendosi rilevare che neppure con il ricorso per cassazione sono stati indicate le direttive - 4- particolari del settore cui, quale dipendente di settima categoria, il ZZ si sarebbe dovuto attenere. In ordine alle altre censure si osserva che il Tribunale non ha fondato l'accertamento del diritto alla superiore qualifica su quella rivestita da altro dipendente, che espletava in precedenza le stesse mansioni del ricorrente, ma ne ha tratto solo un elemento sintomatico di conferma dell'accertamento svolto secondo il criterio delle tre fasi fissato dalla giurisprudenza di legittimità. Peraltro il rilievo della difesa delle Ferrovie che il superiore gerarchico AR fosse inquadrato nell'ottava categoria, si fonda sul medesimo criterio dell'inquadramento in relazione alla qualifica di altro dipendente, cui può attribuirsi solo un valore sintomatico, peraltro nella specie escluso dall'accertamento della sentenza impugnata che anche altri dipendenti del AR erano inquadrati nella medesima categoria. L'intervento del superiore gerarchico nell'attività del ZZ non limita di per sè l'autonomia del dipendente, essendo una facoltà connessa al rapporto gerarchico a qualunque livello. Quel che rileva è che l'intervento non si risolveva in una direzione continua dell'attività, ed infatti il Tribunale ha accertato che esso non influiva sugli aspetti tecnici del settore di competenza del ZZ, ma solo sugli aspetti che incidevano sull'andamento della stazione di cui il AR era responsabile. Deve concludersi che la motivazione della sentenza impugnata è immune da vizi logici e giuridici e che non risulta la violazione o falsa applicazione delle norme -5- 889 'N 84-8-11 39937 VITIO OI AVT OISES IN OLLISI O VSSVI VSIS INDO VOI OLLIÐJU GOTO IG V O N indicate nell'epigrafe del motivo, peraltro non specificate nella esposizione dello stesso e che, pertanto il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in €10,00oltre € 2.000,00 di onorario di avvocato. ' Così deciso in Roma il 30.4.2003 Il Consigliere est Il Presidente Fema le ful incenzo Meiles prelle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 22 OJT. 2003 oggi, IL CANCELLIERE more flank -6-