Sentenza 8 gennaio 1999
Massime • 1
Il decreto di citazione a giudizio davanti al Pretore è un atto complesso a formazione progressiva, composta: dalla richiesta di fissazione della data dell'udienza, dal provvedimento del Pretore di fissazione della data, e dal decreto di citazione a giudizio dell'imputato. Ne consegue che quando l'art. 160, capoverso cod. pen. ( che contiene una elencazione tassativa degli atti interruttivi della prescrizione) cita quale atto interruttivo del corso della prescrizione il decreto di citazione a giudizio, il riferimento va inteso al decreto nella sua completezza e non ad una parte di esso. Pertanto, la richiesta del P.M. di fissazione della data dell'udienza, non è provvedimento idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, in quanto non è atto che rientri tra quelli tassativamente elencati nell'art. 160 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/01/1999, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. CONSOLI GIUSEPPE PRESIDENTE del 8.1.1999
1. Dott. BADIA GIOVANNI CONSIGLIERE SENTENZA
2. " RO FR " N. 18
3. " TH LU " REGISTRO GENERALE
4. " RO LE " N.32104/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Brescia, nel processo a carico di:
NZ DI nata Rimini 2.7.1947
avverso la sentenza del OR di Brescia in data 6.3.1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Marrone Udito il Procuratore Generale dr. Carmine Di Zenzo
che ha concluso per il rigetto del ricorso
M O T I V I
L'imputata è stata tratta a giudizio per rispondere A) del delitto di cui agli artt. 81, 582, 594 c.p., commesso in Rovato il 17.7.1992 e B) del reato di cui agli artt. 81, 594, 612 c.p., commesso in Rovato il 2.9.1992.
All'udienza del 6.3.1998, il OR ha dichiarato i reati estinti per prescrizione.
Col ricorso il P.M. deduce l'inesistenza della prescrizione in quanto "la richiesta del P.M. di fissazione della data di udienza dibattimentale è intervenuta nel caso "de quo" prima del maturare del termine di prescrizione del reato, onde tale termine deve ritenersi utilmente interrotto ai sensi dell'art. 160 co. 2 c.p.". La richiesta è del 29.9.1995.
Il ricorso non è fondato.
Sulla questione, intervenute ancora una volta di recente le Sezioni Unite di questa Corte che con sentenza del 28.10.1998 hanno ribadito il principio che "nei procedimenti pretorili, il decreto di citazione a giudizio interrompe la prescrizione dalla data di emissione, cioè dalla data della sottoscrizione del P.M, e dell'ausiliare che lo assiste".
Il problema posto dal P.M. ricorrente, però, riguarda specificamente la idoneità della richiesta di fissazione della udienza di comparizione avanzata dal P.M ad interrompere il corso della prescrizione.
Per risolvere tale problema è necessario premettere che il decreto di citazione a giudizio davanti al OR (regolato dagli artt. 554, 4 c.p.p., 160, 1 e 132, 2 norme di attuazione) è un atto complesso a formazione progressiva composta: a) dalla richiesta di fissazione della data dell'udienza, (avanzata dal P.M nel caso in esame in data 29.9.1995); b) dal provvedimento del OR di fissazione della data (emesso il 25.6.1995) e c) dal decreto di citazione a giudizio dell'imputato (emesso dal P.M in data 11.11.1997)
Perciò, quando l'art. 160, cpv. cod. pen. (che, secondo la ormai costante interpretazione di questa Corte contiene una elencazione tassativa degli atti interruttivi della prescrizione) cita quale atto interruttivo del corso della prescrizione il decreto di citazione a giudizio, il riferimento va inteso al decreto nella sua completezza e non ad una parte di esso. E ciò sia per l'interpretazione letterale (non potendosi parlare di decreto di citazione a giudizio, in relazione ad una sola parte di esso), sia per l'interpretazione sistematica fornita dalla citata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, per la quale non può avere effetto interruttivo del corso della prescrizione neppure il decreto di citazione emesso dal P.M., quando sia incompleto degli elementi indicati nella lettere c), d) ed f) del 1^ co. dell'art. 555 c.p.p. (e cioè privo della data dell'udienza).
Pertanto, la richiesta del P.M. di fissazione della data dell'udienza, non è provvedimento idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, in quanto non è atto che rientri tra quelli tassativamente elencati nell'art. 160 c.p. Il ricorso va perciò rigettato
P. Q. M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 1999