Sentenza 14 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/01/2002, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2002 |
Testo completo
O L L O 4 B 7 ) E 3 . E E N C N , O A 1 I 9 P Z 9 I A 1 - R D 1 T REPUBBLICA ITALIANA 1 S E I - 1 C G I 2 E R . D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto0-0331 3, L U A I 9 D 3 G E E T À CORTE SUPREMA DICA E ZION N 6 N E 4 . S . T E T S SECONDAR GIVE I T SEZI ( R SOMMINISTRAZIONE A Composta dagli, Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 9149/99 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere Cron. 629 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Rep. Consigliere Ud.28/09/01 Dott. Umberto GOLDONI - Rel. Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 77, presso lo studio dell'avvocato SALIS L., difeso dall'avvocato PICONE PE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
COPPOLA PINETAMARE SNC, in persona dei legali rapp.ti sig.ri COPPOLA CRISTOFORO, RAINO M.ROSARIA, elettivamente domiciliati in ROMA VLE S GIOVANNI BOSCO 49, difesi dall'avvocato VINCIGUERRA P C\O MELISI, giusta delega in atti;
2001 - controricorrenti 1267 M -1- avverso la sentenza n. 219/99 del Giudice di pace di CAPUA, depositata il 25/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/01 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 25 settembre 1998 EP IA propose opposizione al decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, emesso nei suoi confronti il 13 maggio 1998 dal Giudice di pace di Capua e avente per oggetto il pagamen- to di lire 642.000 alla s.n.c. Coppola Pinetama- re, per consumi di acqua. A sostegno dell'opposi- zione l'attore dedusse: la mancanza dei requisiti l'adozione del provvedimento monitorio,sia per la concessione della provvisoria esecu- sia per zione;
la nullità del decreto, a causa dell'omes- indicazione del rappresentante della società sa istante e delle ragioni della domanda;
il difetto della propria legittimazione passiva e di quella attiva della società Coppola Pinetamare, non essendo tra loro intercorso alcun rapporto. Nel corso del giudizio eccepì inoltre la prescrizione del diritto vantato dalla convenuta. Quest'ultima contestò la fondatezza delle ragioni fatte valere dall'attore e chiese il rigetto dell'opposizione, o in via subordinata la condanna del IA al pagamento della somma in questione, a titolo di arricchimento senza causa. All'esito dell'istruzione della causa, consi- 9149/1999 3 Mr. stita in produzioni documentali, con sentenza del 25 febbraio 1999 il Giudice di pace ha respinto l'opposizione. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione EP IA, in base a due motivi. La s.n.c. Coppola Pinetamare ha resistito con controricorso e presentato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi di ricorso EP Santar- denunciando rispettivamente «violazione pia, dell'art. 111 della Carta costituzionale e del- l'art. 360 n. 4 c.p.c. con la conseguente nullità della sentenza per carenza assoluta della motiva- zione>> e violazione e falsa applicazione degli artt. 360 n. 5 del c.p.c. omesso esame dei punti decisivi della controversia», lamenta che il Giudice di pace non ha dato affatto conto delle ragioni della decisione e ha completamente omesso di esaminare gli argomenti che erano stati addot- ti a sostegno dell'opposizione. La doglianza - con la quale viene sostanzial- 1mente formulata una stessa censura è fondata. Nella sentenza impugnata, dopo una succinta esposizione dello svolgimento del processo, scritto: Questo Giudicante visti gli atti di 9149/1999 4 causa, visti gli art. di legge, ritiene valido il decreto ingiuntivo e la provvisoria esecuzione a suo tempo emesso, avendo parte ingiungente oppo- sta dimostrato il proprio credito nei confronti del IA. Pertanto questo Giudice di Pace ritiene valide le ragioni accolte della società Coppola Pinetamare s.n.c. così come si evince dagli atti e nella comparsa di costituzione e risposta con riconvenzionale». Si tratta, come è palese, di una motivazione puramente "apparente", in quanto si esaurisce in un vago richiamo a imprecisate norme di legge, nonché in un generico rinvio alle risultanze processuali e alle deduzioni della convenuta, senza alcuna effettiva indicazione delle ragioni della decisione, né di diritto, per gli aspetti di carattere processuale, né di equità, sotto i profili sostanziali, che erano stati gli uni e gli altri oggetto delle varie questioni sollevate dall'attore, mediante articolate argomentazioni, rimaste tutte prive di concreta risposta. Il ricorso pertanto deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro giudice, che si designa nel Giudice di pace di Santa Maria Capua 9149/1999 5 Mn Vetere, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. DISPOSITIVO La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sen- tenza impugnata;
rinvia la causa al Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Roma, 28 settembre 2001 2. for Pres. Maton Barnioni IL CANCELLERE OT Francesco Catania O L L O B E DEPOSITATO IN CANCELLERIA E N 4 Roma 1.4 GEN. 2002. O 7 I Z 3 A IL CANCELLERE C1 * R T S I Francesc Catania G E P A D E T N E S E 9149/1999