Sentenza 22 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/08/2003, n. 12338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12338 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2003 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 17370/Q 2 338 / 0 3 REPUBB ICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio VELLA Presidente Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. Dott. Salvatore BOGNANNI Consigliere Consigliere Crow. 26220 Dott. Carlo CIOFFI Dott. Emilio MALPICA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso n. 17370/00 proposto Oggetto: Pagamento da spese condominiali. CONDOMINIO MIRIAM 3 di Bergamo, in persona dell' amministratore GU LI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pisanelli n. 2, presso lo studio dell'Avv. Stefano Di Meo, difeso dall'Avv. Eugenio Bruni come da procura a margi- ne del ricorso. Adlawn RICORRENTE
contro
IN SE e CO TO, elettivamente domiciliati in Roma, Via della Bufalotta n. 174, 1 378/03 presso lo studio dell'Avv. Silvia Cifone che,unitamente all'Avv. Leandro di Cintio, li difende come da procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTI per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Ber- gamo n. 286/00 del 22.05.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05.03.2003 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito il P.M.,in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Dario Cafiero che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 10.02.2000, i coniugi IU Gravi- no e ET AG proponevano opposizione avver- so il decreto ingiuntivo (n. 1470/99), emesso dal Giudice di pa- ce di Bergamo, per il pagamento della somma di £. 752.677, ol- tre interessi e spese di procedura (per £. 438.600), a favore del Condominio Miriam 3 (in seguito solo Condominio), a titolo di oneri e spese condominiali. Gli opponenti deducevano: a) la nullità o inefficacia del decreto, perché emesso in violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c., non avendo i coniugi RA rice- LF vuto prima della convocazione dell'assemblea il riparto delle spese condominiali;
b) l'inesattezza dei conteggi;
c) l' insussi- stenza di qualsivoglia credito dell'opposto, ricorrendo, nel caso specifico, la fattispecie del “condominio parziale". 2 Costituitosi, il Condominio contestava tutte le avverse ar- gomentazioni. Il giudice di pace, dopo aver ritenuto preliminare ed assor- bente l'eccezione di nullità del decreto opposto ed invitato le parti a precisare le conclusioni, con sentenza n. 286/00, in accoglimento dell'opposizione, dichiarava nullo e, quindi, ca- ducato ad ogni effetto ex tunc il decreto ingiuntivo, condan- nando il Condominio al pagamento delle spese processuali. Si legge in tale sentenza che esiste, nel caso specifico, la fi- gura del condominio parziale (come riconosce implicitamente il Condominio), la cui disciplina non può ritenersi derogata da regolamento contrattuale, perché di questo non è stata fornita alcuna prova. "Non risulta, infatti, dagli atti che tale regola- mento sia stato predisposto dall'unico originario proprietario dell'edificio e, poi, di volta in volta accettato dagli acquirenti delle singole porzioni ed in particolare, dai coniugi RA- AG, ovvero che sia stato approvato in assemblea con il consenso unanime di tutti i condomini, ivi compresi i pre- detti coniugi. Cosicché tutte le clausole che incidono nella sfe- ra dei diritti soggettivi e degli obblighi dei coniugi RA- AL AG e non espressamente approvate dagli stessi, non possono essere poste a fondamento di delibere assembleari condominiali idonee ad obbligarli al pagamento di gestione e manutenzione di cose, servizi, impianti di cui non risulti la lo- 3 ro titolarità o dai quali traggano comunque utilità. Un tale vi- zio delle delibere non può essere fatto valere nel breve termine di decadenza di cui all'art. 1137 c.c., in quanto si concreta non in mera annullabilità, ma incidendo su un requisito es- senziale (unanimità del consenso), in palese nullità, come tale rilevabile in ogni tempo. Pertanto, essendo il verbale di assem- blea condominiale ordinaria del 22.10.1999 nullo, nella parte in cui pone a carico dei coniugi RA-AG spese condominiali relative all'autorimessa di loro proprietà - che pur essendo situata nel perimetro del Condominio Miriam 3 di Bergamo, non fruisce di alcun servizio condominiale - il mede- simo non può essere titolo su cui si fonda la pretesa creditoria in base alla quale è stato emesso il decreto ingiuntivo oppo- sto". Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Condominio in base a tre motivi, ai quali i coniugi RA-AG resi- stono con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo, denunciando violazione e falsa applica- zione degli artt. 99 e 112 c.p.c., il ricorrente Condominio cen- sura la sentenza impugnata per non aver considerato che i coniugi RA-AG non avevano mai contestato la validità e l'efficacia del regolamento condominiale e non ave- vano mai chiesto, neppure incidenter tantum, l'accertamento 4 della nullità della delibera assembleare del 22.10.1999, mai ex adeverso impugnata. Il giudice di pace avrebbe, pertanto, vio- lato le suddette norme processuali di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c., avendo, da un lato, sollevato d'ufficio una eccezione che appartiene solo alla parte (inefficacia del regolamento per mancata prova della sua natura contrattuale), e, dall'altro, pronunciato su domanda mai proposta in giudizio (nullità del- la delibera assembleare).
1.1. Il motivo è infondato. Premesso che la pronuncia è stata emessa secondo equità, come espressamente affermato, trattandosi di controversia di valore inferiore a due milioni di lire, va osservato che il giudice di pace, pur avendo fatto riferimento a vizio della delibera as- sembleare 22.10.1999, ha dichiarato (come risulta dal disposi- tivo) "nullo" il decreto ingiuntivo, così come richiesto dagli op- ponenti, mantenendo, quindi, la sua pronuncia nei limiti della domanda, senza incorre in alcun vizio di ultrapetizione.
2. Col secondo motivo, denunciando violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 99 c.p.c. e dell'art. 1697 c.c., il ricorrente k afferma che mai il Condominio aveva, esplicitamente o implici- n a l B tamente, aderito alla tesi avversaria della sussistenza nel caso specifico di un'ipotesi di condomino parziale, essendosi limita- to a sottolineare l'irrilevanza di tale ipotesi a fronte di un regolamento di natura contrattuale. 5 2.1. Il motivo è destituito di fondamento perché l'impugnata sentenza, avendo rilevato che il Condominio aveva dedotto l' esistenza di un regolamento contrattuale per giustificare la pretesa economica nei confronti dei coniugi RA-Compa- gnone, ha affermato, in base al principio dell'onere probatorio, che spettava al Condominio provare l'esistenza di simile rego- lamento. Poiché tale prova non era stata fornita, non era pos- sibile derogare alla disciplina sul condominio parziale.
3. Col terzo motivo, denunciando violazione e falsa applica- zione dell'art. 320 c.p.c., nonché del principio costituzionale del diritto di difesa, il ricorrente assume che il giudice di pace, avendo invitato le parti in prima udienza a precisare le con- clusioni e a discutere la causa all'udienza successiva, avrebbe dovuto decidere il giudizio "allo stato degli atti". Invece, espri- mendo nella motivazione della gravata sentenza valutazioni decisive in ordine all'onere probatorio incombente sull'opposto, relativamente alla natura contrattuale del regolamento con- dominiale, avrebbe palesemente travalicato i limiti di una de- cisione allo stato degli atti, violando il diritto della difesa. Inol- tre il giudice di pace non avrebbe neppure esperito il tentativo A nk di conciliazione di cui all'art. 320 c.p.c., trattenendo diretta- mente la causa in decisione.
3.1. Il motivo è infondato. 6 Nella prima parte, perché la pronuncia del giudice di pace stata emessa secondo equità, per cui eventuali vizi motivazio- nali (salva l'ipotesi della motivazione inesistente o apparente) sono irrilevanti. Nella seconda parte, perché, come affermato da questa Cor- te, in tema di procedimenti innanzi al giudice di pace, l'omis- sione dell'obbligatorio tentativo di conciliazione, sia alla prima udienza che successivamente, non è espressamente sanziona- ta con previsione di nullità, e potrebbe produrre tale effetto so- lo ove abbia comportato in concreto pregiudizio del diritto di difesa (Cass. 25.7.2000, n. 9739): pregiudizio che nel caso specifico non c'è stato. In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna del ri- corrente Condominio al pagamento delle spese del giudizio, li- quidate come in dispositivo. P. O. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga- mento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 91,00 e in Euro 400.00 per onorario, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- 3 zione Civile, il 5 marzo 2003. 0 A I 0 R 2 E IL CONSIGLIERE ESTENSORE . L IL PRESIDENTE 1 L d i E l Chunenvill Antrasino Solifarik B C i C a E A N R IL CANCELLIERE C1 A f E C I Francesco Catania c N L I A L IT s E e S C c O n P N E a a A r D m F C o L R I