CASS
Sentenza 20 luglio 2023
Sentenza 20 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/07/2023, n. 31571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31571 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RU ON, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari in data 24/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito, per l'indagato, l'avv. Francesco Santangelo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 24/10/2022, il Tribunale del riesame di Bari, in funzione di giudice di appello, ha accolto l'impugnazione proposta dal Pubblico ministero avverso l'ordinanza emessa in data 18/03/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia con cui era stata rigettata la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di ON RU;
e, per l'effetto, gli ha applicato la predetta misura in relazione al delitto, contestato al capo 1), previsto dagli artt. 110, 112, n. 1), 419 cod. pen., per avere, in concorso con altri detenuti, commesso, in data 9/03/2020, fatti di devastazione cA4 uu-A Penale Sent. Sez. 1 Num. 31571 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 08/06/2023 presso la Casa circondariale di Foggia, consistiti, tra l'altro, nella distruzione di diversi suppellettili, nel divellere cancelli e porte, nell'infrangere vetri, nell'appiccare un incendio presso l'ufficio matricola e nella zona antistante alla c.d. block house e alcuni materassi portati nel cortile esterno, nel divellere il cancello della block house dello stesso istituto penitenziario e, successivamente, il cancello perimetrale, cosi riuscendo a procurare l'evasione di massa di numerosi detenuti, riversatisi nelle strade cittadine con pericolo per la sicurezza del carcere e per i cittadini. In particolare, quanto a RU, dopo essere entrato, insieme ad RE Marano, nel corpo di guardia, si era reso responsabile della distruzione di un televisore, di un telefono fisso e mobile e di una stampante. 1.1. Dopo avere sinteticamente ricostruito i fatti ascritti all'indagato, in gran parte richiamando, sul punto, le condivise valutazioni del Giudice per le indagini preliminari, il Tribunale si è soffermato sulle esigenze cautelari, ritenute insussistenti dal primo Giudice sul presupposto che l'eccezionalità della situazione in cui i pur gravi fatti erano stati commessi non consentisse di ravvisare un attuale e concreto pericolo di reiterazione criminosa, tenuto conto, in particolare, delle motivazioni che avevano spinto gli indagati alla rivolta, che difficilmente si sarebbero ripresentate nuovamente. Secondo il Collegio, doveva ritenersi concreto il rischio di commettere delitti della stessa specie di quello di devastazione ascritto all'indagato, individuati non soltanto con riferimento al bene giuridico tutelato, ma anche in rapporto alle relative modalità esecutive, caratterizzate da violenza indiscriminata alle persone e alle cose, sì da individuare un ampio catalogo di reati. Ciò in rapporto alla concreta gravità dei fatti, alle modalità di commissione, alla personalità dell'autore, a sua volta desunta dalla condotta di vita anteatta, dalle modalità di commissione del fatto e dai precedenti penali. 1.2.
Considerato che
il contesto di riferimento aveva coinvolto tutto il territorio nazionale, compresa la popolazione carceraria, il Collegio ha ritenuto che non si potesse isolare il contesto carcerario da quello generale, invocando la situazione pandemica e le restrizioni ad essa connesse per giustificare le condotte poste in essere dai reclusi;
e che, al contrario, detta situazione abbia costituito, semplicemente, l'occasione per la realizzazione di condotte illecite espressione della personalità dei partecipanti alle rivolte. Costoro, infatti, avevano commesso le condotte di reato nell'ambiente maggiormente soggetto a controllo, usando violenza verso il personale di polizia penitenziaria in modo gratuito, incendiando gli uffici e palesando un'assoluta incapacità di autocontrollo. Inoltre, il primo Giudice aveva errato nell'interpretazione della nozione di pericolo concreto e attuale di reiterazione delineata dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che non richiederebbe la previsione dell'imminenza di una «specifica occasione» per delinquere, ma una valutazione prognostica a partire dalle condotte criminose contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo. Tale pericolo è 2 stato ritenuto sussistente, nel caso in esame, in ragione della gravità dei fatti ascritti agli indagati e alle modalità di esecuzione degli stessi, ritenute altamente sintomatiche di una totale incapacità di autocontrollo e di portare avanti il percorso rieducativo. Quanto alla specifica posizione di RU, l'ordinanza ha valorizzato le modalità di esecuzione della condotta e il profilo personologico dell'indagato, avendo egli partecipato alla devastazione con atti vandalici nel corpo di guardia, con un atteggiamento spregiudicato indicativo di un'elevata caratura criminale dell'indagato, confermata dai precedenti per reati commessi anche con violenza e dai carichi pendenti per rapina aggravata, commessa in data 17/04/2015. Elementi, questi, a ragione dei quali le esigenze cautelari non potevano essere tutelate con misure meno gravose della custodia cautelare, non potendo ragionevolmente farsi affidamento su uno spontaneo adempimento degli obblighi e delle prescrizioni conseguenti all'applicazione di misure meno afflittive. 2. RU ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Francesco Santangelo, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., 2, 3, 27, terzo comma, 32 Cost., 11 e 5 Ord. pen. Dopo avere premesso il contesto in cui la vicenda si era consumata e, in particolare, la situazione di profonda tensione negli istituti penitenziari conseguente alla diffusione del contagio da covid-19, con la richiesta da parte dei detenuti, rimasta inevasa, di una maggiore attenzione del Governo e delle istituzioni penitenziarie, tanto da suscitare, in numerosi istituti, le rimostranze dei ristretti, il ricorso ricorda che le persone detenute hanno diritto a scontare una pena in condizioni umane e dignitose e, in particolare, che il loro diritto alla salute deve essere rispettato, come riconosciuto a più riprese dalla Corte costituzionale, secondo cui il nostro ordinamento si basa sul primato della persona e dei suoi diritti. Tali diritti sarebbero stati illegittimamente compressi, in un contesto di sovraffollamento endemico degli istituti e di carenza di personale sanitario, in cui risultava assai difficile attuare le misure di distanziamento sociale e di cura dell'igiene personale adottate per contrastare la diffusione della pandemia;
misure che, peraltro, si erano sostanziate, nella introduzione dei colloqui a distanza quale unica modalità di mantenimento dei contatti con i familiari, con conseguenti proteste, in quasi tutte le carceri italiane, da parte dei detenuti, peraltro non compresi tra le categorie prioritarie della campagna vaccinale. Tale contesto sarebbe stato però obliterato dal Tribunale, sicché la valutazione delle condotte ascritte agli indagati non avrebbe tenuto conto delle particolari 3 condizioni di contesto, in specie per quanto riguarda l'assenza di risposte adeguate da parte degli operatori penitenziari, cui i detenuti avevano espresso il loro forte malumore e le loro preoccupazioni in merito alla diffusione del contagio. Illogica sarebbe, dunque, l'affermazione secondo cui la rivolta sarebbe stata solo un'occasione per devastare il carcere di Foggia. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per avere il Tribunale fondato il giudizio sul pericolo di reiterazione criminosa non soltanto sul delitto di devastazione, unica fattispecie contestata a RU, ma anche sui reati di sequestro di persona e furto. Inoltre, si ribadisce, da un lato, che il fatto che gli autori dei reati fossero pregiudicati sarebbe stato indebitamente valorizzato, essendo una circostanza implicita nella loro condizione di detenuti;
e, dall'altro lato, la unicità delle cause che portarono alle condotte contestate. L'applicazione della misura carceraria nei confronti di RU sarebbe, paradossalmente, quella più controindicata per contrastare il pericolo di recidivanza rispetto a un reato commesso intra moenia. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'attualità del pericolo di reiterazione dei reati. In particolare, il Tribunale non avrebbe considerato che il delitto era stato commesso il 9/03/2020, ovvero quasi tre anni prima e che, durante tale arco temporale, l'indagato non avrebbe reiterato la commissione di delitti della stessa specie, dovendo la continuità del periculum libertatis essere apprezzata in base alla vicinanza ai fatti e alla presenza di elementi recenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Con il primo motivo di ricorso, la difesa deduce che i fatti in contestazione sarebbero originati dalla preoccupazione dei detenuti in merito alla diffusione del contagio da covid-19, sicché non sarebbe condivisibile l'assunto secondo cui la situazione avrebbe «costituito semplicemente l'occasione per la manifestazione di impeti criminosi insiti nella personalità di ciascuno dei rivoltosi». Tale argomento rappresenta, però, la sostanziale riproposizione di quanto già esposto nel giudizio di appello in ordine agli effetti che, sulla condotta dei detenuti, avrebbe prodotto la loro condizione di deprivazione e di violazione dei diritti costituzionali, in primis quello alla salute, che essi avrebbero patito. Una tesi che l'ordinanza ha, tuttavia, disatteso, con motivazione adeguata e logica, che ha 4 posto in luce come non in tutti gli istituti penitenziari vi fossero state manifestazioni violente in relazione a una situazione che, sia pure con diversità di caratteristiche, si riscontrava su tutto il territorio nazionale per effetto della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria;
e ha, pertanto, concluso, in maniera tutt'altro che illogica, che le argomentazioni difensive costituissero un tentativo di sminuire le condotte di devastazione attraverso il riferimento, affatto strumentale, alla condizione di malessere e di diffusa preoccupazione presente nella popolazione detenuta, ma che, in realtà, non poteva certamente giustificare la realizzazione di comportamenti violenti, diretti finanche a distruggere alcune strutture dell'istituto penitenziario. Ne consegue che il presente motivo, non confrontandosi con la motivazione contenuta, sul punto, nel provvedimento impugnato, deve ritenersi aspecifico e, in ogni caso, del tutto infondato. 3. Con il secondo motivo, il ricorso denuncia l'erronea applicazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione alla valutazione di attualità e concretezza del pericolo, che secondo la tesi difensiva il Tribunale avrebbe articolato anche a partire da fattispecie di reato non contestate dall'indagato. In realtà, l'ordinanza impugnata si è limitata a osservare come le varie condotte poste in essere nel corso della rivolta fossero accomunate, al di là del nomen juris delle singole fattispecie contestate, dalla realizzazione di forme di violenza indiscriminata rivolte contro le persone e le cose;
sicché, l'oggetto della prognosi doveva indirizzarsi non tanto verso la possibilità di porre in essere le stesse identiche fattispecie delittuose, quanto, appunto, rispetto al pericolo di reiterare la commissione di condotte violente contro cose o persone. Una valutazione, quella del Tribunale del riesame, che si palesa tutt'altro che illogica nella condivisibile valorizzazione, ai fini della prognosi, delle modalità esecutive delle condotte e della personalità dell'indagato, condannato in via definitiva per furto aggravato, rapina, resistenza a pubblico ufficiale ed evasione. Ne consegue che il secondo motivo si palesa infondato e, come tale, deve essere rigettato. 4. Infondato, infine, è anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa prospetta l'erronea applicazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione all'attualità del pericolo di reiterazione dei reati. La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha chiarito che ai fini della sussistenza dell'attualità del pericolo non è necessario che vi siano, nell'imminenza, specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, quanto che ricorra la probabilità di nuove condotte di rilevanza penale alla luce delle modalità di realizzazione della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale di riferimento, anche il rapporto alla distanza dei fatti (ex multis Sez. 5 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991-01). Appare, pertanto, immune da censure l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ricavato il requisito di attualità del pericolo di recidiva dalla gravità dei fatti, dalle modalità della condotta e dalla personalità dell'indagato, segnata negativamente da precedenti penali per fatti commessi con violenza: indici di una particolare difficoltà di autocontrollo di RU e come tali idonei, su un piano di probabilità logica, a fondare il giudizio prognostico sfavorevole. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5.1. Dati gli effetti della presente pronuncia, la Cancelleria provvederà agli incombenti comunicativi previsti dall'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in data 8/06/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito, per l'indagato, l'avv. Francesco Santangelo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 24/10/2022, il Tribunale del riesame di Bari, in funzione di giudice di appello, ha accolto l'impugnazione proposta dal Pubblico ministero avverso l'ordinanza emessa in data 18/03/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia con cui era stata rigettata la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di ON RU;
e, per l'effetto, gli ha applicato la predetta misura in relazione al delitto, contestato al capo 1), previsto dagli artt. 110, 112, n. 1), 419 cod. pen., per avere, in concorso con altri detenuti, commesso, in data 9/03/2020, fatti di devastazione cA4 uu-A Penale Sent. Sez. 1 Num. 31571 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 08/06/2023 presso la Casa circondariale di Foggia, consistiti, tra l'altro, nella distruzione di diversi suppellettili, nel divellere cancelli e porte, nell'infrangere vetri, nell'appiccare un incendio presso l'ufficio matricola e nella zona antistante alla c.d. block house e alcuni materassi portati nel cortile esterno, nel divellere il cancello della block house dello stesso istituto penitenziario e, successivamente, il cancello perimetrale, cosi riuscendo a procurare l'evasione di massa di numerosi detenuti, riversatisi nelle strade cittadine con pericolo per la sicurezza del carcere e per i cittadini. In particolare, quanto a RU, dopo essere entrato, insieme ad RE Marano, nel corpo di guardia, si era reso responsabile della distruzione di un televisore, di un telefono fisso e mobile e di una stampante. 1.1. Dopo avere sinteticamente ricostruito i fatti ascritti all'indagato, in gran parte richiamando, sul punto, le condivise valutazioni del Giudice per le indagini preliminari, il Tribunale si è soffermato sulle esigenze cautelari, ritenute insussistenti dal primo Giudice sul presupposto che l'eccezionalità della situazione in cui i pur gravi fatti erano stati commessi non consentisse di ravvisare un attuale e concreto pericolo di reiterazione criminosa, tenuto conto, in particolare, delle motivazioni che avevano spinto gli indagati alla rivolta, che difficilmente si sarebbero ripresentate nuovamente. Secondo il Collegio, doveva ritenersi concreto il rischio di commettere delitti della stessa specie di quello di devastazione ascritto all'indagato, individuati non soltanto con riferimento al bene giuridico tutelato, ma anche in rapporto alle relative modalità esecutive, caratterizzate da violenza indiscriminata alle persone e alle cose, sì da individuare un ampio catalogo di reati. Ciò in rapporto alla concreta gravità dei fatti, alle modalità di commissione, alla personalità dell'autore, a sua volta desunta dalla condotta di vita anteatta, dalle modalità di commissione del fatto e dai precedenti penali. 1.2.
Considerato che
il contesto di riferimento aveva coinvolto tutto il territorio nazionale, compresa la popolazione carceraria, il Collegio ha ritenuto che non si potesse isolare il contesto carcerario da quello generale, invocando la situazione pandemica e le restrizioni ad essa connesse per giustificare le condotte poste in essere dai reclusi;
e che, al contrario, detta situazione abbia costituito, semplicemente, l'occasione per la realizzazione di condotte illecite espressione della personalità dei partecipanti alle rivolte. Costoro, infatti, avevano commesso le condotte di reato nell'ambiente maggiormente soggetto a controllo, usando violenza verso il personale di polizia penitenziaria in modo gratuito, incendiando gli uffici e palesando un'assoluta incapacità di autocontrollo. Inoltre, il primo Giudice aveva errato nell'interpretazione della nozione di pericolo concreto e attuale di reiterazione delineata dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che non richiederebbe la previsione dell'imminenza di una «specifica occasione» per delinquere, ma una valutazione prognostica a partire dalle condotte criminose contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo. Tale pericolo è 2 stato ritenuto sussistente, nel caso in esame, in ragione della gravità dei fatti ascritti agli indagati e alle modalità di esecuzione degli stessi, ritenute altamente sintomatiche di una totale incapacità di autocontrollo e di portare avanti il percorso rieducativo. Quanto alla specifica posizione di RU, l'ordinanza ha valorizzato le modalità di esecuzione della condotta e il profilo personologico dell'indagato, avendo egli partecipato alla devastazione con atti vandalici nel corpo di guardia, con un atteggiamento spregiudicato indicativo di un'elevata caratura criminale dell'indagato, confermata dai precedenti per reati commessi anche con violenza e dai carichi pendenti per rapina aggravata, commessa in data 17/04/2015. Elementi, questi, a ragione dei quali le esigenze cautelari non potevano essere tutelate con misure meno gravose della custodia cautelare, non potendo ragionevolmente farsi affidamento su uno spontaneo adempimento degli obblighi e delle prescrizioni conseguenti all'applicazione di misure meno afflittive. 2. RU ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Francesco Santangelo, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., 2, 3, 27, terzo comma, 32 Cost., 11 e 5 Ord. pen. Dopo avere premesso il contesto in cui la vicenda si era consumata e, in particolare, la situazione di profonda tensione negli istituti penitenziari conseguente alla diffusione del contagio da covid-19, con la richiesta da parte dei detenuti, rimasta inevasa, di una maggiore attenzione del Governo e delle istituzioni penitenziarie, tanto da suscitare, in numerosi istituti, le rimostranze dei ristretti, il ricorso ricorda che le persone detenute hanno diritto a scontare una pena in condizioni umane e dignitose e, in particolare, che il loro diritto alla salute deve essere rispettato, come riconosciuto a più riprese dalla Corte costituzionale, secondo cui il nostro ordinamento si basa sul primato della persona e dei suoi diritti. Tali diritti sarebbero stati illegittimamente compressi, in un contesto di sovraffollamento endemico degli istituti e di carenza di personale sanitario, in cui risultava assai difficile attuare le misure di distanziamento sociale e di cura dell'igiene personale adottate per contrastare la diffusione della pandemia;
misure che, peraltro, si erano sostanziate, nella introduzione dei colloqui a distanza quale unica modalità di mantenimento dei contatti con i familiari, con conseguenti proteste, in quasi tutte le carceri italiane, da parte dei detenuti, peraltro non compresi tra le categorie prioritarie della campagna vaccinale. Tale contesto sarebbe stato però obliterato dal Tribunale, sicché la valutazione delle condotte ascritte agli indagati non avrebbe tenuto conto delle particolari 3 condizioni di contesto, in specie per quanto riguarda l'assenza di risposte adeguate da parte degli operatori penitenziari, cui i detenuti avevano espresso il loro forte malumore e le loro preoccupazioni in merito alla diffusione del contagio. Illogica sarebbe, dunque, l'affermazione secondo cui la rivolta sarebbe stata solo un'occasione per devastare il carcere di Foggia. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per avere il Tribunale fondato il giudizio sul pericolo di reiterazione criminosa non soltanto sul delitto di devastazione, unica fattispecie contestata a RU, ma anche sui reati di sequestro di persona e furto. Inoltre, si ribadisce, da un lato, che il fatto che gli autori dei reati fossero pregiudicati sarebbe stato indebitamente valorizzato, essendo una circostanza implicita nella loro condizione di detenuti;
e, dall'altro lato, la unicità delle cause che portarono alle condotte contestate. L'applicazione della misura carceraria nei confronti di RU sarebbe, paradossalmente, quella più controindicata per contrastare il pericolo di recidivanza rispetto a un reato commesso intra moenia. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'attualità del pericolo di reiterazione dei reati. In particolare, il Tribunale non avrebbe considerato che il delitto era stato commesso il 9/03/2020, ovvero quasi tre anni prima e che, durante tale arco temporale, l'indagato non avrebbe reiterato la commissione di delitti della stessa specie, dovendo la continuità del periculum libertatis essere apprezzata in base alla vicinanza ai fatti e alla presenza di elementi recenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Con il primo motivo di ricorso, la difesa deduce che i fatti in contestazione sarebbero originati dalla preoccupazione dei detenuti in merito alla diffusione del contagio da covid-19, sicché non sarebbe condivisibile l'assunto secondo cui la situazione avrebbe «costituito semplicemente l'occasione per la manifestazione di impeti criminosi insiti nella personalità di ciascuno dei rivoltosi». Tale argomento rappresenta, però, la sostanziale riproposizione di quanto già esposto nel giudizio di appello in ordine agli effetti che, sulla condotta dei detenuti, avrebbe prodotto la loro condizione di deprivazione e di violazione dei diritti costituzionali, in primis quello alla salute, che essi avrebbero patito. Una tesi che l'ordinanza ha, tuttavia, disatteso, con motivazione adeguata e logica, che ha 4 posto in luce come non in tutti gli istituti penitenziari vi fossero state manifestazioni violente in relazione a una situazione che, sia pure con diversità di caratteristiche, si riscontrava su tutto il territorio nazionale per effetto della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria;
e ha, pertanto, concluso, in maniera tutt'altro che illogica, che le argomentazioni difensive costituissero un tentativo di sminuire le condotte di devastazione attraverso il riferimento, affatto strumentale, alla condizione di malessere e di diffusa preoccupazione presente nella popolazione detenuta, ma che, in realtà, non poteva certamente giustificare la realizzazione di comportamenti violenti, diretti finanche a distruggere alcune strutture dell'istituto penitenziario. Ne consegue che il presente motivo, non confrontandosi con la motivazione contenuta, sul punto, nel provvedimento impugnato, deve ritenersi aspecifico e, in ogni caso, del tutto infondato. 3. Con il secondo motivo, il ricorso denuncia l'erronea applicazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione alla valutazione di attualità e concretezza del pericolo, che secondo la tesi difensiva il Tribunale avrebbe articolato anche a partire da fattispecie di reato non contestate dall'indagato. In realtà, l'ordinanza impugnata si è limitata a osservare come le varie condotte poste in essere nel corso della rivolta fossero accomunate, al di là del nomen juris delle singole fattispecie contestate, dalla realizzazione di forme di violenza indiscriminata rivolte contro le persone e le cose;
sicché, l'oggetto della prognosi doveva indirizzarsi non tanto verso la possibilità di porre in essere le stesse identiche fattispecie delittuose, quanto, appunto, rispetto al pericolo di reiterare la commissione di condotte violente contro cose o persone. Una valutazione, quella del Tribunale del riesame, che si palesa tutt'altro che illogica nella condivisibile valorizzazione, ai fini della prognosi, delle modalità esecutive delle condotte e della personalità dell'indagato, condannato in via definitiva per furto aggravato, rapina, resistenza a pubblico ufficiale ed evasione. Ne consegue che il secondo motivo si palesa infondato e, come tale, deve essere rigettato. 4. Infondato, infine, è anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa prospetta l'erronea applicazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione all'attualità del pericolo di reiterazione dei reati. La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha chiarito che ai fini della sussistenza dell'attualità del pericolo non è necessario che vi siano, nell'imminenza, specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, quanto che ricorra la probabilità di nuove condotte di rilevanza penale alla luce delle modalità di realizzazione della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale di riferimento, anche il rapporto alla distanza dei fatti (ex multis Sez. 5 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991-01). Appare, pertanto, immune da censure l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ricavato il requisito di attualità del pericolo di recidiva dalla gravità dei fatti, dalle modalità della condotta e dalla personalità dell'indagato, segnata negativamente da precedenti penali per fatti commessi con violenza: indici di una particolare difficoltà di autocontrollo di RU e come tali idonei, su un piano di probabilità logica, a fondare il giudizio prognostico sfavorevole. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5.1. Dati gli effetti della presente pronuncia, la Cancelleria provvederà agli incombenti comunicativi previsti dall'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in data 8/06/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente