Sentenza 16 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/06/2001, n. 8180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8180 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2001 |
Testo completo
? Aula 'B' 8 480/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMAD Oggetto Lavoro Composta dagli' Ill.m Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 19724/99 Cron.18307 Consigliere Dott. Arcangelo DE BIASE Rel. Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Consigliere Ud. 26/04/01 Dott. Maura LA TERZA Dott. Giovanni MAMMONE Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: BA IU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F.DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato IU TENCHINI, che 10 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO 2019 MORIELLI, ANTONIO TODARO, LUIGI CANTARINI, PATRIZIA -1- TADRIS, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 119/98 del Tribunale di VIBO VALENTIA, depositata il 11/11/98 R.G.N. 1093/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato VALENTE per delega TADRIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 1 19724/99 Svolgimento del processo 28.2.1992 al Pretore di Vibo Valentia Con ricorso del IU BA conveniva in giudizio l'INPS e chiedeva che venisse accertato il suo diritto all'assegno di invalidità. Costituitosi il contraddittorio, il Pretore, con sentenza del 9.1.1993, respingeva la domanda per mancanza dei requisiti contributivi. A seguito di impugnazione del soccombente il Tribunale di Vibo Valentia, disposta una consulenza tecnica contabile ed una consulenza tecnica medico legale, con la sentenza qui impugnata rigettava l'appello rilevando che le infermità riscontrate al periziato non erano tali da ridurre la capacità di lavoro dell'appellante a meno di un terzo. Avverso questa sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per D.Ag. sostenuto da due motivi. L'INPS si è costituitocassazione depositando procura. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente, denunciando omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, Osserva che il Tribunale ha acriticamente recepito le conclusioni del CTU nominato in appello senza avvedersi che il perito ha fatto confusione tra assegno di invalidità (richiesto dal ricorrente) e pensione per invalidità civile (mai pretesa dal ricorrente), in quanto nella relazione peritale il consulente ha affermato che "lo stesso non affetto da infermità comportanti laè riduzione della capacità lavorativa con percentuale pari о superiore al 75%, per cui non ha diritto al riconoscimento della pensione di invalidità". Solo in seguito, accortosi dell'errore, il CTU in data 28.9.1998 ha depositato un 2 "integrazione di consulenza tecnica d'ufficio" nella quale si afferma che il periziato "non affetto da infermitàè lavorativa concomportanti la riduzione della capacità percentuale pari o superiore al 68% per cui non ha diritto al riconoscimento della pensione di invalidità". Rileva quindi il ricorrente che, dato l'errore in cui è incorso il consulente, il Tribunale non ha affatto motivato circa la sussistenza dei presupposti di legge per la concessione о meno dell'assegno. ordinario di invalidità, diversi da quelli richiesti per la pensione di invalidità civile. Con il secondo motivo, denunciando ancora omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente Osserva che né il consulente d'ufficio nominato in secondo D.Ag. grado nella sua relazione peritale, né il Tribunale in sentenza, hanno tenuto presenti le due consulenze medico-legali prodotte dal ricorrente a corredo dell'atto di appello, dalle quali emergevano patologie tali da portare ad una valutazione di invalidità permanente del 100%. Rileva ancora il ricorrente che il CTU di secondo grado, nell'escludere che il periziato sia affetto da una invalidità pari ○ superiore al 68%, è incorso in errore, in quanto anche una invalidità del 67% cà diritto all'assegno di invalidità. Le censure, che per la loro stretta connessione è opportuno sono fondate nei limiti delleesaminare congiuntamente, seguenti considerazioni. Il Tribunale ha respinto la domanda del lavoratore condividendo le conclusioni del consulente tecnico medico legale nominato in appello. La succinta motivazione della sentenza, per quanto sufficiente sul piano formale sulla scorta della costante giurisprudenza di questa Corte che reputa 3 bastevole il mero richiamo del giudice di merito alle fonti del proprio convincimento (tra le tante vedi Cass. n. 3711 del 1989, Cass. n. 12630 del 1995, Cass. n. 7806 del 1998), risente però degli stessi vizi e che inficiano la contraddizioni relazione peritale richiamata a sostegno del provvedimento di rigetto. Il perito d'ufficio dott. Ranieri, a chiusura della sua relazione, ha formulato le seguenti conclusioni: "Per conseguenza di tali patologie lo stesso (lavoratore) non è affetto da infermità comportanti la riduzione della capacità lavorativa con percentuale pari o superiore al 74% per cui non ha diritto al riconoscimento della pensione d'invalidità". Con una successiva integrazione depositata il 28.9.1998 D.Ag. consulente ha così modificato le predette conclusioni: "Per conseguenza di tali patologie 10 stesso non è affetto da infermità comportanti la riduzione della capacità lavorativa con percentuale pari o superiore al 68% per cui non ha diritto al riconoscimento della pensione d'invalidità". Orbene, Osserva in primo luogo il Collegio che sia le conclusioni della perizia, che la successiva correzione, fanno riferimento alla "pensione d'invalidità", prestazione previdenziale non più prevista dalla legge 12 giugno 1984 n. 222, certamente applicabile alla fattispecie ratione temporis, che invece disciplina l'assegno ordinario di invalidità (art. 1) e la pensione ordinaria di inabilità (art. 2). Va rilevato, in secondo luogo, che il limite percentuale di i'm capacità lavorativa che dà diritto alla prestazione previdenziale viene indicato nel 74% nelle conclusioni della relazione peritale e 68% nella successiva integrazione.nel sono errate, poiché per l'assegnoEntrambe le indicazioni 4 ordinario di invalidità la legge richiede una riduzione della capacità di lavoro "a meno di un terzo", ossia superiore al 66%, mentre per la pensione ordinaria di inabilità la legge medesima richiede una impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Poiché nel corso della relazione il perito non indica quale sia la percentuale totale di incapacità lavorativa riscontrata al periziato in rapporto alle varie patologie da cui è affetto, limitandosi nelle conclusioni ad affermare che essa non supera la soglia (errata) sopra indicata, dalla CTU non si possono trarre con sicurezza elementi per escludere che detta riduzione raggiunga il 67%. D.Ag. Tutti questi elementi di incertezza presenti nella relazione tipo di prestazione previdenzialedel CTU, relativi sia al presa in esame dal consulente, sia alla erronea percentualizzazione della soglia di incapacità lavorativa indennizzabile, vengono ad inficiare la motivazione della sentenza impugnata, atteso che il Tribunale ne ha recepito acriticamente il contenuto senza farsi carico di prendere in esame e giustificare le incongruenze sopra rilevate. Per tutte le considerazioni sopra esposte, in accoglimento del ricorso, dunque, la sentenza impugnata deve essere cassata rinviata per un nuovo esame ad altro giudice, e la causa designato in dispositivo, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Catanzaro. Cosi deciso in Roma il Il Cons. estensore Одужав Двропіно 5 26 aprile 2001 Il Presidente bryliche wanh NOPLLIERF celleria CANIAA TEHE I D , 0 E O 1 S 0 O L . 3 L T T 9 O , R P . A I ' C N E L D P L 3 S E A I 7 D - T N S I 8 G - S O 1 P O N 1 E M A S I D P I A E G A D , G O E O E R T T L T T N I S I E R A S I G L E E D L R E O B