Sentenza 26 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/2002, n. 2820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2820 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA02820/02 IN DE POPEL ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE opporzional ✓ Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: a decrete regiuntivo i R.G.N. 17731/99Dott. Rafaele CORONA Presidente Dott. Giandonato NAPOLETANO Rel. Consigliere Cron. 6581 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Rep. Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Ud.17/10/01 Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TT MA, titolare HOTEL EUROPA, elettivamente | domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO CARELLA, difeso dall'avvocato GAETANO CARRIERO, giusta delega in atti;
ricorrente contro t. 1 IVRI SPA, già METRONOTTE Spa, in persona dell'Amm.re u h Unico PAOLO TEDESCO, elettivamente domiciliato in ROMA c u r VIA L. MANTEGAZZA 24, presso to studio dell'avvocato LUIGI GARDIN, difeso dall'avvocato DONATO GARGANO, 2001 giusta delega in atti;
1377 controricorrente -1- avversO la sentenza n. 233/99 del Giudice di pace di BRINDISI, depositata il 26/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO che ha concluso per 1'inammissibilità del ricorso. й е -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IL Giudice di Pace di Brindisi, decidendo sull'opposizione proposta, con atto di citazione notificato il 28 gennaio 1998 da MA AS, quale titolare dell'Hotel Europa, avverso il decreto ingiuntivo di pagamento, а favore della I. V.R.L. Istituti di Vigilanza Riuniti d'Italia s.p.a., già Metronotte s.p.a., della somma di £.335.787 per prestazioni di vigilanza che l'opposta assumeva essere state eseguite a favore dell'opponente, con sentenza resa in data 26 maggio 1999 ha rigettata l'opposizione. Avverso tale sentenza il AS, nella predetta qualità, ha proposto ricorso per cassazione affidandosi ad otto motivi. La I.V.R. I. s.p.a. ha resistito al ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 366, co. 1°, n.4°, cod.proc. civ., essendo т ly. и l stata omessa l'esposizione, sia pure sommaria, dei a щ fatti di causa. G Е Per vero, la narrativa dei fatti di causa si risolve, nel caso in esame, nella trascrizione del dispositivo della sentenza impugnata. Né dal contesto del ricorso è dato cogliere gli elementi 3 indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni che vi hanno assunto le parti. All'inammissibilità del ricorso segue, secondo l'ordinario criterio, la condanna della ricorrente а rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente а rimborsare alla presente giudizio, controricorrente le spese del 1.200.000 Di(₤619,75) che liquida in complessive £. (E516140) £.
1.000.000 per esborsi. cui Così deciso in Roma, addì 17 ottobre 2001, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. 41 Prezidute гдеGe Courighiere esteurone Grajoliveno роти IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna CANCELLERIA DEPOSITATO P. 2002 כל ד Roma IL CANCELLIERE 01 4