Sentenza 2 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/10/2003, n. 14695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14695 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IMA CIVILE146 95 /03 LA CORT SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Composta dagli Ill.mi Si ri Dott. Giovanni LOSAVIO R.G.N. 23058/00 Cron. 23652 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rep. 3912 Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Dott. Walter CELENTANO Ud. 19/02/03 SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere Dott. Bruno ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AI ME, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.G. BELLI 60, presso l'avvocato MARIO BARLETTA, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURIZIO RUBEN, LUISA ZAMBON, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
PRIME CONSULT SIM SPA, in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PACUVIO 34, presso l'avvocato GUIDO ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABRIZIO BARBIERI, giusta procura in calce al controricorso;
2003 - controricorrente 442 -1- avverso la sentenza n. 1514/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 13/06/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2003 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il resistente, l'Avvocato ROMANELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
: udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. - + -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 24-1-1994, SA ME conveniva innanzi al Tribunale di Milano la Società Prime SU Sim s.p.a. per ivi sentirla condannare a reintegrarlo nella titolarità di n. 2.344,948 quote del fondo comune di investimento mobiliare "Prime Italy", oltre al risarcimento dei danni. Faceva presente l'istante che la convenuta società, con cui era solito compiere investimenti, aveva disatteso il suo recesso dal precedente ordine (del 2-10-1992 e pervenuto alla sede di Milano il 6- : 10-1992) di disinvestimento delle quote del fondo Prime Italy in suo possesso (all'epoca 27.499, 698) al fine della sottoscrizione, mediante il controvalore, di quote del fondo Prime Bond, - nonostante detto “contrordine" era stato impartito in base al regolamento del rapporto contrattuale in questione, vale a dire entro le ore 12 del giorno successivo all'arrivo del precedente ordine;
che il giorno 7-10-1992 (alle ore 11 e dopo aver contattato lo stesso 6-10-1992 telefonicamente l'ufficio t di Treviso manifestando la propria intenzione di annullare il citato ordine di disinvestimento) presso gli uffici di Treviso era stato informato che, con circolare del 30-9-1992, la Prime SU aveva comunicato alle varie sedi secondarie che, a modificazione della precedente prassi, eventuali 0 revoche o modifiche di ordini dovevano essere trasmesse alla sede di Milano alle ore 19 dello stesso giorno in cui l'ordine era pervenuto;
che, pertanto, l'esponente aveva sottoscritto, in data 7-10- 1992, ordini di disinvestimento delle quote Prime Bond, ormai in suo possesso, al fine dell'acquisto, con il controvalore, di quote del fondo Prime Italy;
che, ancora, a seguito di detta ultima operazione, aveva ottenuto la titolarità di 25.150,750 quote Prime Italy con una perdita, però, + di 2.344, 948 quote, di cui chiedeva, appunto, la restituzione oltre i danni. B L'adito Tribunale, costituitasi la società, con sentenza n. 581/99, rigettava la domanda, osservando che le diverse operazioni erano state disposte con atti posti in essere dallo stesso SA, di cui non veniva dedotto alcun vizio di volontà, e che, in ogni caso, la facoltà di recesso già esercitata in operazioni precedentismon costituiva oggetto di un diritto azionabile, posto che il regolamento di gestione del Fondo Prime Bond non conteneva alcuna previsione di una facoltà di recesso;
la tolleranza osservata in precedenza, consentendo una prassi che permetteva di valutare ex post la convenienza dell'operazione, realizzando speculazioni esenti da rischio, non poteva tradursi in un obbligo delle società di gestione. A seguito dell'impugnazione proposta dal SA, la Corte d'Appello di Milano, costituitasi la società, con la sentenza in esame, ha rigettato il gravame, confermando quanto statuito in primo grado. Ha affermato, in particolare, la Corte che “l'affidamento può dare causa ad un'aspettativa giuridica tutelabile solo quando sia incolpevole" e che "nella fattispecie in esame l'appellante non ha dato la prova della sussistenza di questo elemento soggettivo", aggiungendo che "oltre all'elemento soggettivo della mancanza di colpa manca comunque l'elemento oggettivo del comportamento colposo del soggetto contro il quale il principio dell'apparenza dovrebbe trovare applicazione", anche in considerazione che “sin dalla comparsa di risposta in primo grado ha, infatti, eccepito Prime SU che il rapporto di investimento in valori mobiliari sottoscritti da ME SA era sostanzialmente trilatero, poiché il cliente conferiva gli ordini alla Prime SU, la quale svolgeva mera attività di intermediazione mobiliare e trasmetteva gli ordini del cliente al gestore del fondo, che era la società Prime Gest s.p.a., soggetto del tutto distinto rispetto all'ente che curava la collocazione delle quote dei fondi di investimento sottoscritti dall'appellante". Infine, la Corte di merito ha ritenuto non rilevanti le prove dedotte in primo grado “in quanto non riguardano circostanze da cui possa emergere un comportamento illecito o colposo della Sim”. Ricorre per cassazione, con due motivi, il SA;
resiste con controricorso la Prime SU Sim в s.p.a.. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., e relativo difetto di motivazione per non avere la Corte valutato il comportamento della società quale non conforme ai principi di correttezza e buona fede. Si fa presente, in proposito, che la prassi dei rapporti intercorrenti con detta società (possibilità di recesso per il cliente ben oltre i termini previsti dal regolamento di gestione, tra l'altro non contestata dalla Sim) avevano generato nell'odierno ricorrente l'affidamento nella “perfetta legittimità e regolarità" della facoltà di revoca tardiva di quanto precedentemente ordinato, e, comunque, si sottolinea l'incongruità della motivazione nei punti in cui si afferma, da un lato, la colpa dell'odierno ricorrente in detto affidamento e, dall'altro, l'esenzione di responsabilità per la Sim. Con il secondo motivo, infine, si deduce la violazione dell'art. 2721 c.c., e relativo difetto di motivazione, laddove la Corte d'Appello ha respinto la richiesta di prove da parte del SA, aventi ad oggetto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della Sim e dichiarazioni testimoniali sulle circostanze indicate nell'atto introduttivo del giudizio, senza dare la possibilità all'odierno ricorrente di dimostrare che il cambiamento del regolamento in questione non era stato messo a sua conoscenza in modo corretto ed, inoltre, era in contrasto con l'art. 1/18 ter, secondo comma, della 1. n. 216/74, secondo cui “la legge ed il regolamento dei fondi riconoscono al risparmiatore la facoltà di recesso nei cinque giorni dalla nuova sottoscrizione, inviando entro tale termine un telegramma al gestore". Il ricorso non merita accoglimento in relazione ad entrambe le suesposte doglianze. Quanto al primo motivo deve osservarsi che, a fronte della dettagliata ricostruzione, da parte della Corte territoriale, della vicenda in esame, l'odierno ricorrente, nel dedurre quale non conforme ai principi di correttezza e buona fede il comportamento della Prime SU Sim, non indica le circostanze "decisive" di detto comportamento riguardo alle violazioni di cui agli artt. 1175 e 1375 C.C.. In particolare, le affermazioni della Corte di merito, secondo cui la Prime SU, prima della mancata accettazione della revoca dell'ordine di investimento in questione del SA, aveva contestato a quest'ultimo "gli abusi commessi" con richiamo al rispetto dell'iter regolamentare previsto, e che, comunque, l'odierno ricorrente non ha sufficientemente provato la "colpa" della società di gestione in ordine al "mutamento del proprio atteggiamento di tolleranza", non sono specificamente oggetto di impugnazione;
il SA, infatti, si limita a contestare genericamente la motivazione dell'impugnata decisione, senza, tra l'altro, fornire le ragioni in base alle quali, secondo il suo assunto, "è del tutto palese che nella fattispecie in oggetto sia stato ingenerato nel ricorrente il falso convincimento del proprio diritto di poter revocare l'ordine". Inammissibile è poi il secondo motivo: la formulazione della relativa doglianza, riguardante il mancato accoglimento delle richieste di interrogatorio formale del legale rappresentante della Sim e di ulteriori prove testimoniali, è priva dell'indispensabile, rigorosa indicazione delle circostanze oggetto di tali mezzi istruttori e non consente, quindi, in relazione al percorso decisionale dell'impugnata sentenza, di valutare carenze motivazionali di quest'ultima. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in € 7.000,00 per onorario, € 100,00 per rimborsi, oltre accessori e spese generali come per legge. GORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il -12-2003 In Roma, il 19-2-2003 versate € 149.77 serie 4 al n.3n.39843 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) L'estensore Il Presidente Пров Plateli E CANCELLERIA erto Ricci CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositate Cancellaria 2 - OTT. 2003 il CANCELLIERE Luisa Passinetti, IL CANCELLIERE med