Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/05/2014, n. 26498
CASS
Sentenza 20 maggio 2014

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Massime1

È affetta da vizio di nullità assoluta la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., non preceduta dal tentativo di eseguire l'adempimento nei confronti dell'imputato che ha eletto o dichiarato domicilio anche ove l'incombente sia stato successivamente effettuato con esito negativo. (Fattispecie relativa a rinnovazione di notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello).

Commentario1

  • 1Sulla modalità di notificazione prevista dall’articolo 161 cod. proc. pen
    La Corte Giuseppe · https://www.diritto.it/ · 2 aprile 2019

    Un caso concreto affrontato dalla Cassazione con sentenza nr. 5097/18, I sez. pen., dep. il 08.11.2018 (Pres. Iasillo) Il caso concreto Il difensore dell'imputato eccepiva, davanti al Giudice per l'esecuzione, l'invalidità della dichiarazione di assenza nei confronti del proprio assistito, in quanto il processo si era celebrato in maniera irregolare. L'imputato, infatti, non aveva ricevuto valida notifica del decreto di citazione a giudizio. L'Autorità Giudiziaria rilevava, al contrario, la ritualità delle notificazioni effettuate al momento dell'instaurazione del processo di primo grado. L'imputato aveva ricevuto a mani proprie il decreto, ex articolo 552 cod. proc. pen. Nell'atto de …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/05/2014, n. 26498
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26498
Data del deposito : 20 maggio 2014

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