Sentenza 20 maggio 2014
Massime • 1
È affetta da vizio di nullità assoluta la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., non preceduta dal tentativo di eseguire l'adempimento nei confronti dell'imputato che ha eletto o dichiarato domicilio anche ove l'incombente sia stato successivamente effettuato con esito negativo. (Fattispecie relativa a rinnovazione di notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello).
Commentario • 1
- 1. Sulla modalità di notificazione prevista dall’articolo 161 cod. proc. penLa Corte Giuseppe · https://www.diritto.it/ · 2 aprile 2019
Un caso concreto affrontato dalla Cassazione con sentenza nr. 5097/18, I sez. pen., dep. il 08.11.2018 (Pres. Iasillo) Il caso concreto Il difensore dell'imputato eccepiva, davanti al Giudice per l'esecuzione, l'invalidità della dichiarazione di assenza nei confronti del proprio assistito, in quanto il processo si era celebrato in maniera irregolare. L'imputato, infatti, non aveva ricevuto valida notifica del decreto di citazione a giudizio. L'Autorità Giudiziaria rilevava, al contrario, la ritualità delle notificazioni effettuate al momento dell'instaurazione del processo di primo grado. L'imputato aveva ricevuto a mani proprie il decreto, ex articolo 552 cod. proc. pen. Nell'atto de …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/05/2014, n. 26498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26498 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2014 |
Testo completo
264 9 8 / 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 20/05/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 843/2014 NICOLA MILO Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ORLANDO VILLONI - Consigliere -N. 41370/2013 Dott. ERCOLE APRILE Dott. ALESSANDRA BASSI - Consigliere - Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA -- Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO IO N. IL 26/08/1980 avverso la sentenza n. 1282/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del 06/05/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aniello che ha concluso per il rifetto del ricorso Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Ritenuto in fatto.
1. CO GI propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania con la quale è stata data conferma alla sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Modica di condanna del ricorrente alla pena di giustizia in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art 368 cod.pen.
2. Con un unico motivo di ricorso si lamenta violazione di legge in punto alla notifica al ricorrente del decreto di citazione per la trattazione del giudizio di appello, resa ai sensi dell'art. 161 comma IV cod.proc.pen. a mani del difensore e non presso il domicilio eletto. Al fine si evidenzia che dopo un primo tentativo di notifica mai esitato, la rinnovazione disposta al fine dalla Corte venne tentata e negativamente esitata in luogo diverso da quello di elezione di domicilio ( invece che in Modica via del mare in Marina di Modica ) . Da qui l'erroneo ' ' utilizzo della notifica al difensore ai sensi dell'art 161 cod.proc.pen. comma IV. Notifica quest'ultima peraltro resa al difensore in proprio senza la precisazione che andava effettuata ai sensi della citata norma quale difensore del ricorrente. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato ed impone l'annullamento della sentenza impugnata.
2. Per quanto emerge dagli atti la Corte territoriale, riscontrato il difetto di notifica in capo all'imputato del decreto di citazione ex art. 601 cod.proc.pen., ebbe a disporne la rinnovazione, fissando un nuova udienza per la trattazione del giudizio. Coerentemente nel nuovo decreto di citazione venne ' ' preventivamente autorizzata la notifica ex art. 161 comma IV cod.proc.pen. subordinandone tuttavia l'efficacia alla accertata impossibilità di procedere all'incombente presso il domicilio dell'imputato.
3. La notifica così disposta è stata tuttavia resa nei confronti del solo difensore, risultando l'imputato sconosciuto all'indirizzo. Evidenzia la difesa che l'indirizzo utilizzato per la notifica sarebbe diverso dal domicilio del ricorrente. Ciò che, tuttavia, nel caso assume maggiore pregnanza è che la notifica effettuata al difensore venne resa allo stesso senza precisazione alcuna che all'incombente si provvedeva nella sua qualità e nell'interesse del detto assistito;
ancor più radicalmente, che, per quanto emerge dagli atti, l'incombente venne effettuato ancora prima di procedere al tentativo di notifica in capo all'imputato, solo successivamente negativamente esitato in tal modo sovvertendo arbitrariamente le modalità di esecuzione della notifica imposte dall'art. 161 comma IV cod. proc.pen. che giustificano la ricezione dell'atto in surroga da parte del difensore solo in caso di preventivo accertamento dell'impossibilità di procedere alla notifica presso il domicilio eletto o quello dichiarato dell'imputato.
4. Tanto inficia radicalmente la notifica del decreto di citazione ex art. 601 cod.proc.pen., dando corpo ad una ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell'art 178, lettera C, cod.proc.pen., non sanabile ai sensi del successivo art. 179 comma I, stesso codice . Non si verte, infatti, in ipotesi di mera invalidità inficiante la notifica ma di vera e propria omessa citazione dell'imputato giacchè l'assoluta estraneità dell'incombente al paradigma normativo previsto dall'art. 161 cod.proc.pen. finisce per incidere radicalmente sulle possibilità di effettiva conoscenza dell'atto in capo all'imputato, concretando per l'effetto la violazione del contraddittorio lamentata dalla difesa con la doglianza prospettata in ricorso, comunque non suscettibile di sanatoria in ragione del silenzio serbato sul punto dal difensore ( che, presente all'udienza successiva rispetto alla notifica non esitata, nulla ebbe ad eccepire ).
5. Alla luce di quanto sopra la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di Appello di Catania per nuovo giudizio .
PQM
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania. Così deciso il 20 maggio 2014 ✓ Presidente Il Consigliere estensore Benedetto Paternò Raddusa Nicola Milo, と DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 19 GIU 2014 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pera Esposito