Sentenza 20 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/12/2002, n. 18165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18165 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
C.C. 59174 ESENTE DA REGISTRAZIONE C I1 65 / 02 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/13 TBB N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA NOME I L P OLO ALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.6697/1998 Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Dott. Stefano MONACI Consigliere Cron. 47865 Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. RUGGIERO Dott. Francesco Consigliere Ud. 21/05/2002 Dott. Antonino DI BLASI Rel. ha pronunciato la seguente: SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto: SENTEN CAMPIONE CIVILE Tributi - Condono sul ricorso proposto da: N. 59174 Accertamento divenuto definitivo per AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro omessa impugnazione Successiva pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei presentazione domanda di condono Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura ex Legge n. 413/91 Generale dello Stato che la rappresenta e difende per Conseguenze. legge;
سکال ricorrente -
contro
NE IU, nella qualità di socio amministratore della EL AE & C. s.n.c.", rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Restivo, giusto mandato in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in Roma, via Capodistria n.18, presso lo 1 2241 Studio dell'Avv. Miceli Serena;
controricorrente avversO la sentenza n. 993 della Corte di Appello di Palermo Sezione Prima Civile, depositata il 22-12-1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21-05-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Udito per il controricorrente l'Avv. Barberis con delega dell'Avv. Restivo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Abritti che ha concluso per il rigetto del Dott. P. ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 21-10-1991, l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di RA OT notificava alla s.n.c. Farinella AE & C. avviso di accertamento ILOR per gli anni 1985 e 1986. Quest'ultima non impugnava tale atto, bensì, in data 26-06-1992, presentava al competente Ufficio dichiarazione integrativa, ai sensi della Legge n.413/1991, avvalendosi per gli anni dal 1985 al 1990 del c.d. "condono Tombale" e versando le imposte per l'effetto dovute. L'Ufficio, in data 18-09-1992, notificava cartella esattoriale con la quale, sulla base dell'accertamento, 2 21-10-1991, ritenuto definitivo, notificato il accessori liquidava ed iscriveva a ruolo ILOR ed relativamente agli anni 1985 e 1986 e, successivamente, in data 14-10-1992 notificava avviso di mora con intimazione al pagamento della somma dovuta quale prima rata del detto carico fiscale. La società, con atto 4-12-1992, impugnava l'avviso di mora e con successiva memoria integrativa dichiarava di impugnare anche l'avviso di accertamento. L'adita Commissione Tributaria di Primo Grado con decisione del 15-07-1993, confermata in appello dalla Commissione Tributaria di Secondo Grado, rigettava il ricorso. La contribuente impugnava tale ultimo provvedimento innanzi la Corte di Appello di Palermo, la quale, giusta sentenza in epigrafe indicata, accoglieva il gravame, opinando che nel caso in specie fosse, senz'altro applicabile il c.d. "condono tombale", con la conseguenza che l'accertamento notificato dall'Ufficio era a ritenersi improduttivo di effetti giuridici ё che i giudici tributari avevano, quindi, errato nel non dichiarare estinto il giudizio. Con ricorso notificato il 9-04-1998, 1'Amministrazione Finanziaria ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Palermo, per violazione di 3 legge. Con controricorso notificato il 13-05-1998, la società intimata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e con successiva memoria 12-05-2002 ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo l'Amministrazione censura l'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione dell'art. 38 della legge n. 413/91, nonché dell'art. 3 comma 2 del D.L. n. 269/1992 e dell'art 34 comma 5 della Legge n. 413/91, per avere affermato che 1'avvenuta presentazione della istanza di definizione automatica relativamente agli anni dal 1985 al 1990, con pagamento delle imposte aveva reso irrilevante l'avviso di accertamento notificato per gli anni 1985 e 1986 e₁ quindi, per avere dichiarato estinta la controversia relativamente а tali periodi, e non dovute le somme соба indicate nell'accertamento stesso. Il ricorso è fondato alla stregua di pregresse pronunce che si condividono e dalle quali non si ravvisano ragioni per discostarsi. Va premesso che, nel caso in specie, si discute esclusivamente della legittimità dell'iscrizione a ruolo, essendo rivolta l'impugnazione di che trattasi contro la cartella esattoriale. 4 Nessuna contestazione, in vero, investe l'accertamento sottostante, che non è stato impugnato e che è divenuto definitivo. Questa specifica circostanza di fatto sussunta al quadro normativo di riferimento di cui alla legge n. 413/91, non lascia dubbi sul fatto che la dichiarazione integrativa presentata dall'intimato ai sensi dell'art. 38 della legge n. 413/91 non può vanificare gli effetti dell'accertamento divenuto definitivo a seguito di mancata impugnazione. Si è, invero, ritenuto ( Cass. 08/08/2000 n. 10385; 01/08/2000 n. 10051; 04/01/2000 n. 9; 05/03/9 n. 1862) che il presupposto indefettibile per accedere al condono, di cui alla citata legge n. 413/91, in tutte le sue forme, debba essere ravvisato nel fatto che к l'accertamento non sia già divenuto definitivo art. е с 32, comma 1). Ciò in quanto, in presenza di un accertamento definitivo, il fisco non ha alcun interesse a promuovere forme di definizione transattiva degli obblighi tributari, mentre, in mancanza di un titolo certo, può essere giustificata la rinuncia ai controlli fiscali sia a fronte di un gettito immediato anche se, eventualmente inferiore rispetto a quello preventivato, sia pure a fronte della possibilità di impiegare in 5 altra attività le risorse umane e strutturali degli Uffici Tributari. L'impugnata sentenza risulta, pertanto, aver fatto malgoverno della normativa di riferimento e dei principi desumibili dalle richiamate pronunce avendo affermato in palese contrasto con il pacifico orientamento giurisprudenziale che postula ai fini dell'applicabilità delle disposizioni agevolative, la non definitività del rapporto Tributario, che i benefici fiscali di cui alla legge n. 413/91 fossero applicabili anche a periodi per i quali fossero stati già notificati avvisi di accertamento, divenuti impugnazione nel prescritto definitivi per mancata termine decadenziale. Conseguentemente il ricorso, disattesa ogni contraria eccezione e difesa, deve essere accolto ei per l'effetto, cassata 1'impugnata decisione. Dalle argomentazioni che precedono si evince che il ricorso originario del contribuente, inteso ad ottenere 1'annullamento della iscrizione a ruolo è infondato perché la dichiarazione integrativa presentata поп incide in alcun modo sull'accertamento divenuto definitivo e sulla conseguente iscrizione a ruolo. Pertanto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c, il giudizio può essere definito, non sussistendo l'esigenza di 6 ulteriori accertamenti di merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso del contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 21 Maggio 2002. I✗ Presidente CANCELLIERE C1 Wald en Dott. Altieri Enrico Casano Il Consigliere Relatore Estensore Dott ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2.0 DIC. 2002 MATERIA TRIBUTARIA IL CANCELLIERE C1 Oggi Arnaldo Casano 7