Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2010, n. 23689
CASS
Sentenza 10 giugno 2010

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Il reato di arbitrario allontanamento dal luogo di soggiorno obbligato di cui all'art. 5 L. 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) ha carattere istantaneo e si consuma nel momento stesso in cui avviene l'abusivo allontanamento dal Comune in cui l'imputato è obbligato a risiedere. Ne consegue che esso è da ritenere commesso nel primo Comune in cui il soggetto si è recato dopo essere uscito da quello in cui aveva l'obbligo di dimorare, a nulla rilevando il luogo in cui sia avvenuto l'accertamento della violazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2010, n. 23689
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23689
    Data del deposito : 10 giugno 2010

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