Sentenza 10 giugno 2010
Massime • 1
Il reato di arbitrario allontanamento dal luogo di soggiorno obbligato di cui all'art. 5 L. 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) ha carattere istantaneo e si consuma nel momento stesso in cui avviene l'abusivo allontanamento dal Comune in cui l'imputato è obbligato a risiedere. Ne consegue che esso è da ritenere commesso nel primo Comune in cui il soggetto si è recato dopo essere uscito da quello in cui aveva l'obbligo di dimorare, a nulla rilevando il luogo in cui sia avvenuto l'accertamento della violazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2010, n. 23689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23689 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 10/06/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1729
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 10757/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TRIB. AVELLINO - CONFLITTO;
1) GIP TRIB. SALERNO;
avverso il provvedimento n. 1288/2009 GIP TRIBUNALE di AVELLINO, del 11/03/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI Raffaele;
sentite le conclusioni del PG Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per la declaratoria di competenza del G.I.P. del Tribunale di Salerno.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza dell'11.3.10 il G.I.P. del Tribunale di Avellino ha chiesto a questa Corte, ai sensi dell'art. 28 c.p.p., comma 1, lett. b), la soluzione del conflitto creatosi fra il suo ufficio ed il G.I.P. del Tribunale di Salerno in ordine alla celebrazione del processo a carico di OS AN, imputato del reato di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575, artt. 5 e 6, perché, in violazione dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Salerno in data 6.6.07, era stato rinvenuto fuori del luogo di soggiorno (Comune di Salerno) e precisamente in territorio del Comune di Solofra, per di più alla guida di un'autovettura, pur essendogli stata revocata la patente di guida;
con la recidiva reiterata ed infraquinquennale.
2. Il G.I.P. di Salerno, con ordinanza del 21.1.09, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale a trattare il processo anzidetto, trasmettendo gli atti al P.M. presso il Tribunale di Avellino, avendo ritenuto che la competenza a trattare il processo fosse di quest'ultimo Tribunale, essendo il Comune di Solofra, nel quale l'imputato era stato rinvenuto, appunto ricompreso nel circondario del Tribunale di Avellino.
3. Secondo il Tribunale di Avellino invece la competenza a trattare il processo a carico del OS era da ritenere del G.I.P. di Salerno, in quanto il OS aveva violato l'obbligo del soggiorno nel momento stesso in cui aveva varcato i confini del Comune di Salerno, essendo invece da ritenere il Comune di Solofra solo quello di mero accertamento della violazione, e tale da non potersi identificare come quello in cui era stato consumato il reato ascrittogli.
4. La questione sollevata dal G.I.P. del Tribunale di Avellino integra un conflitto negativo di competenza, da risolversi da questa Corte ai sensi degli artt. 28 e segg. c.p.p., essendosi verificata una stasi insuperabile nella celebrazione del processo a carico di OS AN per il reato ascrittogli, in quanto si sono dichiarati territorialmente incompetenti a svolgere detto processo sia il G.I.P. del Tribunale remittente, sia il G.I.P. di Salerno.
5. Il conflitto anzidetto va risolto nel senso di attribuire la competenza al G.I.P. del Tribunale di Salerno.
Si osserva invero che il reato di arbitrario allontanamento dal luogo di soggiorno obbligato, di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575, art.5, ha carattere istantaneo e si consuma quindi nel momento stesso in cui avviene l'arbitario allontanamento dal Comune in cui l'imputato era tenuto a risiedere.
Il reato in esame quindi è da ritenere commesso nel primo Comune in cui l'imputato si è recato subito dopo essere uscito da quello in cui aveva l'obbligo di residenza (cfr. Cass. 1, 29.10.04 n. 47883, rv. 230768; 1, 9.4.09 n. 17354, rv. 243507). Applicando tali principio al caso in esame, è da ritenere pertanto competente a celebrare il processo nei confronti di OS AN il G.I.P. del Tribunale di Salerno, essendo da ritenere ricompreso nel circondario di tale ultimo Tribunale il Comune limitrofo a quello di Salerno, nel quale il OS aveva l'obbligo di soggiornare.
6. Il conflitto negativo di competenza, sollevato dal G.I.P del Tribunale di Avellino, con riferimento alla trattazione del processo a carico di OS AN per il reato di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575, artt. 5 e 6, va pertanto risolto nel senso di ritenere territorialmente competente il G.I.P. del Tribunale di Salerno, al quale gli atti vanno pertanto trasmessi.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del G.I.P. del Tribunale di Salerno, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010