Sentenza 6 luglio 2006
Massime • 1
Integra il delitto di bancarotta per distrazione (art. 216 L. fall.) - e non quello di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, L. fall. -, la condotta dell'imprenditore che provveda al pagamento di un credito fittizio o comunque non afferente alla gestione sociale, considerato che grava sul fallito l'obbligo giuridico di fornire dimostrazione della destinazione dei beni acquisiti al suo patrimonio; non occorre, invece, che la distrazione abbia direttamente causato il dissesto e che tali conseguenze siano state volute e prefigurate dall'agente, essendo sufficiente, allorché dissesto e fallimento siano effettivamente intervenuti, che la condotta abbia causato un obiettivo squilibrio tra attività e passività, idoneo a determinare pericolo per le ragioni creditorie e che di tale pericolo l'agente non potesse non avvedersi, mentre integra l'ipotesi di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, L. fall., qualsiasi condotta dolosa - diverse da quelle specificamente descritte nell'art. 216 L. fall. o nell'art. 223, comma secondo, n.1 L. fall. - che, concretandosi in abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico-finanziaria della società, e come tale dunque dolosa, dia luogo alla decozione, con la conseguenza che la menomazione del patrimonio della società punibile a tale titolo in quanto ne consegua il fallimento è soltanto quella che non costituisce di per sé distrazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/07/2006, n. 29431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29431 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2006 |
Testo completo
Sentenza 1410 2943 1/0 6 31 3
n.
Registro generale n. 32861/2005
Udienza pubblica del 6 luglio 2006 (n. 7 del ruolo)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione quinta penale
Composta dai Signori:
dott. Bruno Foscarini Presidente dott. Pier Francesco Marini Consigliere dott. Andrea Colonnese Consigliere dott. Gennaro Marasca Consigliere dott. M.Stefania Di Tomassi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di PA NO, nato il [...] a [...], avverso la sentenza in data 27.4.2005 della Corte d'appello di
Bari,
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito per l'imputato l'avv. Giulio Treggiari che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. PA NO era stato tratto a giudizio per rispondere di più fatti di bancarotta in relazione al fallimento,
1
dichiarato il 2.6.1998, della s.r.l. SLEI amministrata dal
NO dal 23.8.1994 al 16.12.1997.
In particolare al NO era stato contestato:
(capo A) ai sensi dell'art. 223, secondo comma, n. 2, in relazione all'art. 216 legge fallimentare, di avere cagionato il fallimento della società per effetto di operazioni dolose consistite in una serie di pagamenti: [a] di oltre 10 milioni di lire, per spese di gestione amministrativa alla ERFIN s.r.l.; [b] di circa 37 milioni di lire a titolo di compensi per prestazioni professionali a favore di F. Di AN e di oltre 112 milioni in effetti cambiari emessi a favore del medesimo soggetto;
[c] di 26 milioni di lire in favore di soggetto sconosciuto per un non meglio specificato "versamento per crediti da riscuotere";
[d] pagamenti per complessivi 120 milioni di lire in proprio favore come compensi per l'attività svolta;
(capo b) ai sensi dell'art. 223, primo comma, in relazione all'art. 216 legge fall. per avere distratto una somma di oltre 119 milioni facendola figurare fittiziamente in contabilità come corrisposta alla società Costruire.
1.1. Il Tribunale di Lucera pronunziava il 27.5.2004 sentenza con la quale dichiarava PA NO responsabile dei fatti attribuitigli ai sensi dell'art. 223, secondo comma, n. 2, legge fallimentare, e in concorso di attenuanti generiche lo condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di due anni di reclusione. Assolveva il TA dagli episodi contestati ai sensi dell'art. 223, primo comma, in relazione all'art. 216, legge fallimentare con la formula il fatto non sussiste.
2. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Bari confermava la sentenza di primo grado limitatamente al fatto relativo al pagamento di crediti per 26 milioni di lire, effettuato il 15.5.1996 in favore di soggetto sconosciuto (capo A, fatto sopra indicato sub c),
e, riconosciuta al NO l'attenuante dell'ultimo comma dell'art. 219 legge fallimentare, determinava la pena in un anno di reclusione.
2.1. Osservava la Corte d'appello che l'esborso risultava privo di giustificazione con riferimento all'attività sociale, non conoscendosi il motivo del beneficiario né il motivo del pagamento. L'imputato aveva dichiarato di non avere ricordo dell'operazione e nell'atto d'appello nulla si deduceva a tale proposito. L'entità della somma, pari al 25% del capitale sociale, erogata in un periodo in cui il «giro d'affari era del tutto ridotto se non proprio irrilevante», era idonea a provocare quale concausa e operazione dolosa il fallimento della società.
3. Ricorre l'imputato per mezzo del suo difensore chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
3.1. In primo luogo il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla fattispecie contestata.
NO aveva dismesso la carica prima della dichiarazione di fallimento consegnando la società al suo successore con un attivo di lire 56.517.164. Nessuna prova sussisteva che il pagamento contestato, effettuato due anni prima del fallimento fosse stato effettuato con dolo o che afferisse ad una operazione dolosa e neppure che avesse causato o concorso a causare il fallimento. La motivazione della sentenza. impugnata sul punto era oltreché errata (inconferente essendo il riferimento al capitale sociale, rilevando invece il giro d'affari), assolutamente inidonea a dimostrare la sussistenza del detto nesso causale, avendo appunto la società realizzato, nell'ultimo esercizio, addirittura un utile pari a quasi il doppio della somma.
3.2. In subordine eccepisce che con le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 219 1. fall., il reato sarebbe prescritto perché il "fatto” era del 15.5.1996.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo è infondato.
Va premesso che, escludendo la configurabilità del reato di operazioni dolose con riferimento agli altri fatti contestati perché nessuno di quei "pagamenti" poteva ritenersi illegittimo e l'emissione degli effetti cambiari non aveva prodotto esborsi per la società, la
Corte d'appello affermava invece sussistente la responsabilità del ricorrente in relazione al "pagamento" di circa 26 milioni a soggetto sconosciuto, rilevando che esso risultava «privo di qualunque giustificazione per gli interessi dell'impresa», che l'imputato non aveva fornito alcuna spiegazione di tale voce di spesa e che neppure nell'atto d'appello era stata articolata alcuna specifica deduzione sul punto.
Analoghe, nella sostanza erano state le considerazioni del primo giudice sul fatto oggi all'esame, perché osservava che «priva di qualsiasi giustificazione per gli interessi dell'impresa risulta poi l'uscita di cassa di 26 milioni in data 15.5.1996, di cui non si conosce né il beneficiario né il motivo» e che «l'imputato non è stato in grado :
per 26 milioni. E in tali termini va riqualificato il fatto contestato.
Non è dunque censurabile la sentenza impugnata nella parte in cui, in assenza di specifico motivo di gravame, ha confermato la declaratoria di responsabilità dell'imputato in relazione a tale fatto sottolineando, pur senza esplicitamente riqualificarlo come distrattivo,
l'obiettiva assenza di giustificazione della diminuzione patrimoniale contestata e la circostanza che essa era stata realizzata in un momento in cui la società era già pressoché inattiva e, come inequivocabilmente risulta dalla sentenza di primo grado (cfr. in part. p. 11, nella quale s'evidenzia che il bilancio chiuso al 31.12.1995 registrava una perdita di oltre 1/3 del capitale sociale), in deficit.
Non rileva, di conseguenza, l'affermata carenza di motivazione in ordine al nesso tra la condotta in esame e il fallimento, perché l'offesa arrecata dalla distrazione sta nella diminuzione patrimoniale a scapito dei creditori e non nella diretta causazione del dissesto, e l'esborso di
26 milioni senza giustificazione, e cioè senza corrispettivo per la società, implica la sottrazione di tale somma alla garanzia dei creditori. Resta solo da aggiungere che alla prospettazione che il ricorrente aveva dismesso la carica prima della dichiarazione di fallimento consegnando la società al suo successore con un attivo di lire 56.517.164, sicché, avendo la società realizzato addirittura un utile di quasi il doppio della somma imputata, non vi sarebbe nessun collegamento tra l'operazione e il fallimento o comunque lo stato di decozione, aveva già dato risposta le sentenza di primo grado, rilevando che essa era priva di qualsiasi riscontro e contraddetta dalla relazione al bilancio al 31.12.1997, nella quale il nuovo amministratore, subentrato solo il 16.12.1997, informava i soci che l'esercizio chiuso al 31.12.1997 riporta un risultato negativo pari a lit. 111.395.315». E tali rilievi non risultano oggetto di specifiche censure.
2. Manifestamente infondato è quindi il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente afferma che, in concorso di attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 219 legge fall., il reato sarebbe prescritto perché il "fatto” era del 15.5.1996. E' pacifico che il delitto contestato si perfeziona al momento della dichiarazione di fallimento, che nel caso in esame è del 2.6.1998, e che ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere la diminuzione di pena per le circostanze attenuanti andava considerata nel minimo (art. 157 previgente;
le nuove regole, istituite dalla legge
5 n. 251 del 1975, non sono applicabili al procedimento in corso e comunque non consentono di tenere conto delle circostanze attenuanti). Sicché anche in concorso di entrambe le attenuanti, per ciascuna delle quali la diminuzione minima è di un giorno, la prescrizione non è, certamente, maturata.
3. Il ricorso deve dunque essere rigettato, previa qualificazione del fatto, ai sensi dell'art. 223, primo comma, in relazione all'art. 216, primo comma, n. 1, legge fallimentare, come distrazione della somma di lire 26 milioni.
P.Q.M.
Qualificato il fatto come distrazione della somma di 26 milioni,
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 6 luglio 2006
Il Presidente Il Consigliere estensore
Timon
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addi 2/5 AGO. 2006
IL CANCELLIERE C1 Carmela Lanzuise
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