Sentenza 25 giugno 2002
Massime • 5
La nuova disciplina per il riconoscimento delle sentenze straniere, dettata dagli artt. 64 e ss. della legge 31 maggio 1995, n. 218, si applica, ai sensi dell'art. 72, primo comma, della legge medesima, "in tutti i giudizi iniziati dopo la data della sua entrata in vigore" (da individuare nel 31 dicembre 1996, in base all'art. 74 della legge, come sostituito dall'art. 10 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 649). L'espressione "giudizi iniziati" deve intendersi riferita ai giudizi di riconoscimento della sentenza straniera, e non a quelli nel cui ambito detta sentenza sia stata emessa.
In tema di riconoscimento di sentenze straniere, nel vigore della disciplina introdotta dagli artt. 64 e ss. della legge 31 maggio 1995, n. 218 (così come sotto la vigenza dell'abrogato art. 797 cod. proc. civ.), gli eventuali vizi e la stessa mancanza della motivazione della sentenza straniera non costituiscono cause ostative al riconoscimento stesso.
La nota d'iscrizione a ruolo, di cui agli artt. 168 cod. proc. civ. e 71 disp. att. cod. proc. civ., non ha il rilievo di una domanda di parte, o anche di una semplice istanza, ma assume il limitato valore di un atto interno, diretto a portare la causa, in ordine alla quale il rapporto tra le parti è già sorto per effetto dell'atto di citazione, a conoscenza del giudice. Pertanto, eventuali irregolarità e la stessa mancanza della nota non incidono sulla legittimità dell'iscrizione a ruolo e della costituzione in giudizio delle parti.
La riassunzione della causa cancellata dal ruolo costituisce un semplice atto di impulso processuale, che non determina l'instaurazione di un procedimento nuovo, avendo l'unico scopo di rendere possibile la prosecuzione di quello originario, e non richiede, pertanto, un nuovo mandato alle liti, ne' una nuova iscrizione a ruolo (sempre che non comporti il mutamento dell'organo giudicante). L'esigenza di una nuova costituzione in giudizio, nel processo riassunto, deve ritenersi assolta, per la parte che si sia già costituita - ancorché non tempestivamente - in giudizio, dal deposito della sola comparsa riassuntiva di cui all'art. 125 disp. att. cod. proc. civ., atteso che, in tal caso, la rinnovazione del deposito del fascicolo di parte (già in atti) non risponderebbe ad alcuna apprezzabile esigenza difensiva della controparte e mal si concilierebbe sia con la natura della cancellazione della causa dal ruolo - che determina un semplice stato di quiescenza del procedimento -, sia con la peculiarità degli effetti della costituzione in giudizio, destinati a permanere per l'intero grado del processo.
In tema di riconoscimento di sentenze straniere, l'accertamento devoluto alla corte di appello in ordine alla sussistenza dei requisiti posti dall'art. 64 della legge 31 maggio 1995, n. 218, ed in particolare di quello concernente il potere del giudice straniero di conoscere della causa "secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano", può essere sindacato in sede di legittimità solo sotto il profilo dell'individuazione del criterio di collegamento stabilito dalla legge e della sua corretta applicazione e in relazione alla congruità della motivazione, mentre non è consentito alcun riesame dei presupposti di fatto sui quali detta competenza sia radicata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/2002, n. 9247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9247 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2002 |
Testo completo
M CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE R.G.N. 10501/00 Richiesta copia studio + 09247 02 dal Sig. D'AMATIΔΑΜΑΤΙ per diritti € 3.10 127.06.02 21/01/02 IL CANCELLIERER Cron. 249.50 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. 1855 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio composta dai signori: dal Sig.IL SOLE 24 ORE ATON per diritti € 3,10 dott. Antonio SAGGIO presidente 25 Giu 2002GIU dott. Alessandro CRISCUOLO consigliere -- IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dott. Mario Rosario MORELLI consigliere UFFICIO COPIE dott. US MARZIALE cons. relatore Richiesta copia studio dal Sig. F per diritti € 3,10 consigliere dott. Massimo BONOMO il 25 GIU 2002 ha pronunciato la seguente: Sentenze straniere/RC CANCEL to di efficacia/artt. 64 ss., legge 218/95/ SENTENZA Applicabilità/Presupposti sul ricorso proposto da: VISTA VISION S.p.a., in persona del vicepresidente, elettivamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE domiciliata in Roma Via del Banco di S. Spirito n. 42, presso l'avv. UFFICIO COPIE hiesta copia studio gogiaRic Giandomenico Magrone, che con l'avv. Alberto Ledda del Foro di dal Sig. Milano la rappresenta e difende in virtù di procura speciale per diritti € 3,10 2.5 GIU 2002 autenticata il 19 aprile 2000 dal dott. Carlo Corso notaio in Milano;
IL CANCELLIERE
- ricorrente -
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UFFICIO COPIE LASER VISION CENTER Inc.; Richiesta copia studio Richiesta copia studio dal Sig. F. F dal Sig. DWN per diritti €3.10. US M per diritti € 3,10 11. 27-06-02 ثر il 25 72002 IL CANCELLIERE 156 2002 - intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 766/99 del 30 marzo 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 gennaio 2002 dal relatore cons. dott. US LE;
Uditi, per le parti, gli avv.ti Ledda, Magrone e Taglioretti;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. Umberto De Augustinis, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto notificato il 24 marzo 1997, la società Laser ON 1 Centers Inc., con sede in St. Louis, Missouri, U.S.A., conveniva in giudizio, innanzi alla Corte d'appello di Milano, la società Vista ON S.p.a., avente sede in Milano, deducendo: che con sentenza del 23 luglio 1996 la Corte d'appello del Missouri aveva respinto l'appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale circondariale del Missouri aveva, il 17 dicembre 1993, condannato la convenuta: ◉ a pagare ad essa attrice la somma di $ U.S.A. 175.000; • a trasferire, sempre in suo favore, 275.000 azioni rappresentative del proprio capitale;
2 US LE che la sentenza della Corte d'appello del Missouri era passata " in giudicato;
che ricorrevano tutti gli altri presupposti richiesti per il ☐ riconoscimento delle sentenze straniere a norma dell'art. 64, legge 31 maggio 1995, n. 218; che la convenuta si era sempre rifiutata di dare esecuzione alla ☐ sentenza sopra indicata ed era quindi necessario procedere esecutivamente nei suoi confronti. Tanto premesso, l'attrice chiedeva che il giudice adito dichiarasse detta sentenza pienamente efficace nel nostro paese, anche ai fini esecutivi, con ogni consequenziale pronuncia. La convenuta si opponeva all'accoglimento della domanda eccependo, in via preliminare, l'estinzione del processo, sul rilievo che la causa era stata cancellata dal ruolo ai sensi dell'art. 171 c.p.c. per la mancata costituzione delle parti nei termini ad esse assegnati e che, dopo la riassunzione, era mancata, nuovamente, la tempestiva costituzione di entrambe le parti. Deduceva, inoltre, che la domanda era comunque infondata. La domanda era invece accolta dalla Corte, ponendo in evidenza: dal ruolo era stata disposta - che la cancellazione dall'istruttore dopo aver rilevato che l'iscrizione a ruolo non 3 US era avvenuta su istanza di parte, ma su iniziativa della Cancelleria centrale del Tribunale presso la quale la nota d'iscrizione era stata erroneamente presentata e che, a causa di ciò, la società convenuta, non costituitasi nei termini, non era stata in grado di avere tempestiva notizia della pendenza della causa;
che a tale situazione si era posto riparo con la notifica della comparsa di riassunzione, effettuata i sensi dell'art. 125, d.att. c.p.c., a seguito della quale detta società si era comunque costituita in giudizio;
che ricorrevano nella specie tutti i presupposti richiesti per la piena operatività nel nostro ordinamento, anche agli effetti esecutivi, della sentenza pronunciata dalla Court of appeals del Missouri.
1.1 La Vista ON S.p.A. chiede la cassazione della sentenza - della Corte territoriale con cinque motivi illustrati con memoria. La società intimata, alla quale il gravame è stato notificato il 12 maggio 2000, non ha depositato controricorso, ma ha prodotto, il 26 luglio 2001, procura speciale in favore dell'avv. Pietro Cicerchia, autenticata dal Notaio C. Nuccio dello Stato del Missouri (U.S.A.), legalizzata ai sensi dell'art. 3 della convenzione dell'Aia 5 ottobre 4 US LE 1961. Ha quindi depositato, entro il termine stabilito dall'art. 378 c.p.c., "Note di giurisprudenza e di dottrina", costituite da una raccolta ragionata di precedenti giurisprudenziali e note di dottrina riguardanti le doglianze formulate con i motivi di ricorso. Motivi della decisione 2 La società intimata non ha depositato controricorso, ma ha . prodotto, oltre il termine stabilito dall'art. 370.p.c., "Note di giurisprudenza e dottrina" che, essendo dirette a fornire argomenti contrari all'accoglimento dei motivi di gravame, costituisce, in realtà, un atto difensivo e, come tale, va dichiarato inammissibile, dal momento che i termini stabiliti dal citato art. 370 c.p.c. hanno carattere perentorio (Cass. 25 maggio 1998, n. 5197; 21 settembre 1998) e che la presentazione di memorie è inibita alla parte che non abbia tempestivamente depositato il proprio controricorso (Cass. 25 marzo 1998, n. 3135; 17 dicembre 1999, n. 14220). Né varrebbe richiamarsi all'art. 372 c.p.c., non essendo i documenti prodotti assimilabili a quelli specificamente contemplati da detta disposizione. Pienamente legittima è stata, invece, la partecipazione della società intimata alla discussione orale, dal momento che il mancato deposito del controricorso non priva il difensore della possibilità di 5 US intervenire alla discussione purché munito, come nel caso di specie, di procura speciale della propria assistita (Cass. 17 aprile 1998, n. 3915; 25 marzo 1998, n. 3135). 3 Con il primo motivo di gravame, la ricorrente -denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 307 c.p.c., censura la sentenza impugnata per aver pronunciato nel merito, anziché dichiarare l'estinzione del giudizio, deducendo: - che l'iscrizione della causa presso la Corte d'appello effettuata d'ufficio, e non su unarichiesta di delle parti, era giuridicamente inesistente;
che, pertanto, l'istruttore, una volta constatata la mancata costituzione della convenuta, non poteva disporre la cancellazione della causa dal ruolo, presupponendo tale determinazione che la causa sia già stata iscritta a ruolo;
che, in ogni caso, la riassunzione della causa avrebbe richiesto una nuova iscrizione a ruolo, essendo stata la prima priva di ogni rilievo giuridico;
che, non essendosi le parti nuovamente costituite in giudizio dopo la notifica della comparsa di riassunzione, doveva essere dichiarata l'estinzione del processo a norma dell'art. 307, secondo comma, c.p.c. US LE 6 3.1 Si ricava dal fascicolo processuale che, tenuto conto delle censure formulate dalla ricorrente, può essere oggetto di diretto riscontro anche in questa sede di legittimità (Cass. 1° giugno 1995, n. 6142; 19 febbraio 1996, n. 1262): che la società Vista ON s.p.a. era stata convenuta in giudizio ■ innanzi alla Corte d'appello di Milano per l'udienza del 2 giugno 1997, con atto notificato il 22 marzo 1997; che, pur essendo la nota d'iscrizione indirizzata a detto Ufficio, - la causa, il 26 marzo 1997, era stata erroneamente iscritta a ruolo presso il Tribunale;
che l'11 aprile il cancelliere trasmetteva il fascicolo della causa e la nota d'iscrizione al competente Ufficio della Corte d'appello; che in pari data la causa, corredata da un proprio numero di ruolo, era assegnata alla sezione prima civile di quella Corte, il cui presidente procedeva quindi, il successivo 12 aprile, alla nomina del consigliere designato per l'istruzione della causa;
che l'udienza di prima comparizione veniva differita, ai sensi " degli artt. 168 bis, quarto comma, e 359 c.p.c., al 4 giugno 1997; che di tale differimento era data comunicazione alla sola parte attrice, non essendosi la convenuta costituita in giudizio;
7 US LE Т che con ordinanza riservata del 9 giugno l'istruttore ordinava la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 171 c.p.c., dopo aver rilevato che l'attrice si era costituita in giudizio tardivamente, dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 165 c.p.c.; che la causa era riassunta dall'attrice con comparsa di notificata il 24 luglio 1997; che detta comparsa, con la relata di notifica, era stata depositata in cancelleria dall'attrice il 29 luglio 1997; che alla prima udienza del processo riassunto, tenutasi il 12 ◉ novembre 1997, alla quale compariva anche l'attrice, la convenuta dichiarava di costituirsi depositando il proprio fascicolo e scambiando la comparsa con la controparte.
3.2 Ciò premesso, è agevole rilevare: che la nota d'iscrizione a ruolo, per la cui validità non è richiesta la sottoscrizione (Cass. 14 febbraio 1994, n. 1467; 6 luglio 1991, n. 7488), non ha il rilievo di una domanda di parte, o anche di una semplice istanza, ma assume il limitato valore di un atto interno, diretto a portare la causa, in ordine alla quale il rapporto tra le parti è già sorto per effetto dell'atto di citazione, a conoscenza del giudice (21 marzo 2000, n. 3297); US LE 8 che, pertanto, eventuali irregolarità e la stessa mancanza della nota d'iscrizione non incidono sulla legittimità dell'iscrizione a ruolo e della costituzione in giudizio delle parti;
che la riassunzione della causa cancellata dal ruolo costituisce un semplice atto di impulso processuale, che non determina l'instaurazione di un procedimento nuovo, avendo l'unico scopo di rendere possibile la prosecuzione di quello originario e, appunto per questo, non richiede un nuovo mandato alle liti (Cass. 5 ottobre 1998, n. 9890) né una nuova iscrizione a ruolo (Cass. 1° dicembre 1998, n. 12191), sempre che non comporti il mutamento dell'organo giudicante, come, ad es., nell'ipotesi contemplata dall'art. 50 c.p.c.; che l'esigenza di una nuova costituzione in giudizio, nel processo riassunto, a seguito di cancellazione dal ruolo dal ruolo disposta ai sensi dell'art. 307, primo comma, c.p.c., deve ritenersi assolta, per la parte che, come nel caso di specie, si sia già costituita, ancorché non tempestivamente, in giudizio, dal deposito della comparsa riassuntiva, dal momento che, in detta ipotesi, il fascicolo di parte è già in atti, e che una rinnovazione del suo deposito non risponderebbe ad alcuna apprezzabile esigenza difensiva della controparte e mal si US LE 9 concilierebbe sia con la natura della cancellazione dal ruolo, che determina un statosemplice di quiescenza del procedimento, senza incidere sulla permanenza degli effetti sostanziali e processuali del rapporto originario, sia con la peculiarità degli effetti della costituzione in giudizio, destinati a durare per l'intero grado del processo;
che pertanto, contrariamente a quel che sembra assumere la ricorrente, deve ritenersi che, dopo la notifica della comparsa di riassunzione, le parti erano ritualmente presenti in giudizio, posto che l'attrice (che si era già costituita, sia pure in ritardo) aveva tempestivamente depositato l'originale della comparsa di riassunzione e che la convenuta aveva formalizzato la propria costituzione nella prima udienza utile, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 171, secondo comma, c.p.c. E' quindi evidente che, come correttamente deciso dalla Corte territoriale, i presupposti per l'applicazione della causa di estinzione prevista dall'art. 307, secondo comma, c.p.c. non si erano nella specie verificati. La censura formulata con il primo motivo di ricorso è pertanto infondata. 4 Degli altri motivi di gravame assume priorità, sul piano logico, il quinto, con il quale si assume che la nuova disciplina dettata per il US LE 10 riconoscimento delle sentenze straniere dagli artt. 64 ss., legge 218/95 sarebbe inapplicabile, posto che il giudizio negli U.S.A. si era svolto e concluso prima dell'entrata in vigore delle nuove norme e che, prima di tale data, anche l'agreement intervenuto tra le parti era stato risolto. La doglianza è chiaramente infondata. Infatti, a norma dell'art. 72, primo comma, della citata legge 218/95, la nuova disciplina si applica "in tutti i giudizi iniziati dopo la data della sua entrata in vigore" ed è pacifico che l'espressione "giudizi iniziati" debba essere riferita ai giudizi di riconoscimento della sentenza straniera e non, come vorrebbe la ricorrente, a quelli nel cui ambito detta pronunzia sia stata emessa (Cass. 21 aprile 1997, n. 3411). L'applicabilità della nuova normativa non è quindi revocabile in dubbio, dal momento che il giudizio presso la Corte d'appello di Milano stato instaurato il 24 marzo 1997 e, quindi in epoca certamente posteriore alla data della loro entrata in vigore, avvenuta il 31 dicembre 1996 (art. 74, legge cit., così come riformulato dall'art. 10, secondo comma, d.l. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 649). Tali considerazioni, di carattere assorbente, rendono superfluo l'esame della doglianza sotto l'altro profilo. US LE 11 -5 Con il secondo motivo la società ricorrente denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 64, lett. a) legge 218/95, nonché vizio di motivazione -censura la sentenza impugnata per aver affermato che la competenza giurisdizionale del giudice U.S.A. Detta competenza era stata contestata dalla ricorrente, nella precedente fase di giudizio, sul duplice rilievo: • che le parti avevano stipulato una clausola compromissoria per arbitrato irrituale da svolgersi, in caso di inadempienza della società USA, negli USA e, in caso di inadempienza di quella italiana, in Gran Bretagna;
che la propria sede era situata in Italia. La Corte territoriale ha replicato: ■ che la competenza degli arbitri può essere fatta valere solo su eccezione di parte e che detta eccezione non era stata sollevata innanzi al giudice USA;
che l'art. 3 della legge 218/95 richiama i criteri di determinazione della competenza giurisdizionale stabiliti dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 "anche allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato contraente"; che l'art. 5, n. 1, di detta convenzione fissa quale foro concorrente in materia contrattuale "quello in cui l'obbligazione US LE 12 dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita"; che, nel caso di specie, l'obbligazione dedotta in giudizio, ☐ derivante dal contratto stipulato nel 1991, doveva essere eseguita negli USA.
5.1 Con il ricorso la ricorrente deduce: a) che l'accordo del 1991 non era intervenuto con la Vista ON, ma con i suoi soci fondatori e non poteva quindi assumere alcun rilevo ai fini della determinazione della giurisdizione;
era stato comunque risolto da un b) che detto accordo successivo accordo intervenuto nel 1993; c) che nessuna delle obbligazioni dedotte nei giudizi instaurati innanzi al giudice USA doveva essere eseguita in quel paese e che, al contrario, la loro esecuzione doveva avvenire in Italia;
d) che dalla clausola arbitrale derivava l'incompetenza assoluta dell'A.G. ordinaria di qualunque paese "per rinunzia delle e, quindi, anche del giudice parti farvi ricorso" a statunitense. .p.c. era pacifico che 5.2 Nella vigenza dell'art. 797 c l'accertamento devoluto alla Corte d'appello in ordine al potere del US LE 13 giudice di conoscere la causa "secondo i principi sulla competenza nell'ordinamento italiano", giurisdizionale vigenti ai fini dell'accertamento delle condizioni per la dichiarazione di efficacia nella Repubblica delle sentenze straniere, poteva essere sindacato, in sede di legittimità, solo sotto il profilo dell'individuazione del criterio di collegamento stabilito dalla legge e della sua corretta applicazione e in relazione alla congruità della motivazione, e che non fosse quindi consentito alcun riesame dei presupposti di fatto sui quali detta competenza fosse radicata (Cass. 16 novembre 1987, n. 8375; 27 maggio 1982, n. 3245; 21 luglio 1981, n. 4691). Tale principio vale anche per la nuova disciplina introdotta, in sostituzione di quella codicistica, dalla legge 218/95, che ha reso di generale applicazione il riconoscimento "automatico", nel nostro paese, delle sentenze straniere, prima previsto episodicamente da alcune convenzioni internazionali, come quella sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968 e ratificata con L. 21 giugno 1971, n. 804. Nel nuovo sistema l'efficacia della sentenza straniera nel nostro paese si manifesta quindi immediatamente alla data del suo passaggio in giudicato nell'ordinamento di origine, purché ricorrano GI LE 14 i requisiti richiesti dall'art. 64 della legge citata. Uno specifico accertamento, in sede giurisdizionale, della sussistenza di tali requisiti è richiesto dal successivo art. 67 "in caso di mancata ottemperanza o di contestazione della sentenza straniera ...ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata", il cui valore peraltro è nettamente diverso da quello previsto dall'abrogato art. 797 c.p.c., essendo dichiarativo (e non costitutivo) degli effetti autonomamente prodotti dalla sentenza straniera. I requisiti posti dal citato art. 64, ivi compreso quello inerente alla competenza giurisdizionale del giudice straniero, rilevano, come nel sistema previgente, quali condizioni per l'accoglimento della domanda, il cui accertamento da parte della Corte di cassazione è conseguentemente soggetto alle limitazioni proprie del giudizio di legittimità.
5.2.1 Ciò premesso, appare evidente che i primi tre rilievi puntualizzati alle lettere a), b), c) del precedente § 5.1 non possono trovare ingresso in questa sede perché diretti a contestare la sussistenza dei presupposti di fatto della competenza giurisdizionale del giudice straniero. Quelli puntualizzati alle lettere a) e b) sono inammissibili anche sotto altro profilo, essendo stati formulati per la prima volta in questa sede. US LE 15 Del pari inammissibile è la deduzione specificata alla lettera d) dello momento che l'insussistenza della stesso paragrafo, dal competenza arbitrale era stata esclusa dalla Corte territoriale osservando che la sua esistenza, non rilevabile d'ufficio, non era stata eccepita dalla parte interessata, e che tale affermazione, posta a fondamento della statuizione impugnata, non è stata censurata dalla ricorrente. Quanto all'asserito vizio di motivazione, del resto dedotto in modo assolutamente generico, è sufficiente puntualizzare che la Corte ha dato conto in modo chiaro e coerente delle ragioni che sorreggono la decisione adottata, precisando, da un lato, che l'obbligazione dedotta in giudizio doveva essere eseguita negli U.S.A. e che tale punto non era stato neppure contestato dalla convenuta;
dall'altro, che la società Vista ON, convenuta innanzi al giudice statunitense, non aveva eccepito l'esistenza della clausola compromissoria.
6 - Con il terzo motivo - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 64, lett. g), legge 218/95, nonché vizio di omessa motivazione - la sentenza viene censurata per non aver considerato che le disposizioni della sentenza oggetto della richiesta di riconoscimento "producevano effetti contrari all'ordine pubblico". 16 US LE Nella precedente fase di giudizio la Vista ON aveva dedotto, a tale riguardo: che la sentenza era totalmente priva di motivazione;
che erano state accolte domande prive del benché minimo supporto probatorio;
che era stata disposta la risoluzione di accordi che avevano comportato prestazioni da entrambe le parti, ordinando la in violazione del principio restituzione ex latere,uno generalissimo "per il quale ad una risoluzione deve conseguire la rimessione in pristino a carico di entrambe le parti". La Corte territoriale ha negato che la sentenza oggetto di riconoscimento fosse totalmente priva di motivazione ed ha negato, altresì, che le statuizioni censurate fossero contrarie all'ordine pubblico. In questa sede la ricorrente ribadisce la contrarietà della sentenza all'ordine pubblico, ma sotto profili diversi da quelli prospettati nella precedente fase di giudizio. Deduce, infatti, che con la scrittura del 1991 la società USA si era obbligata ad effettuare conferimenti in conto capitale (in memoria si parlerà di conferimenti non più in conto capitale ma in senso proprio, probabilmente per escludere in radice ogni possibilità di restituzione) nella società US LE 17 italiana e che la scrittura del 1993, prevedendo la restituzione di tali conferimenti in favore del socio e l'obbligo di riacquistare senza alcun limite azioni proprie era certamente contraria ai principi ordinamento in materia societaria;
inderogabili del nostro contrarietà che doveva essere ravvisata anche rispetto alle statuizioni della sentenza USA che tali obblighi avevano ribadito. L'inammissibilità di tali deduzioni è manifesta, trattandosi di tratta di deduzioni che non solo sono "nuove", ma incidono sui presupposti di fatto della competenza giurisdizionale del giudice straniero che, per quanto si è detto, non possono essere oggetto di riesame in questa sede di legittimità (retro, § 5.2). Il vizio di omessa motivazione andrebbe individuato, secondo la ricorrente, nel fatto che la Corte territoriale ha negato che le disposizioni contenute nella sentenza straniera fossero contrarie all'ordine pubblico, senza procedere ad una valutazione del "concetto di ordine pubblico in riferimento ai principi cardinali del diritto societario". E' agevole però replicare che la lacuna denunziata non concerne la motivazione "in fatto", ma quella "in diritto", e non integra, quindi, gli estremi del vizio contemplato dall'art. 360, n. 5, c.p.c. 7 Resta il quarto motivo, con il quale si assume che la sentenza 18 US LE sarebbe affetta da vizio di motivazione per aver affermato, in modo apodittico, che la sentenza USA era sufficientemente, anche se succintamente, motivata. Neppure tale censura può essere accolta. Sotto il vigore dell'art. 797 c.p.c. era pacifico che eventuali vizi e la stessa mancanza di motivazione non fossero di impedimento alla sua dichiarazione di efficacia della sentenza straniera (Cass. 22 marzo 2000, n. 3365; 13 marzo 1993, n. 3029). E tale orientamento deve essere tenuto fermo anche nella vigenza della nuova disciplina, introdotta dagli profilo considerato, non artt. 64 segg. legge 218/95 che, sotto presenta novità di rilievo rispetto a quella abrogata. E' pertanto evidente che le denunziate carenze di motivazione della sentenza non attengono a punti "decisivi" della controversia, non essendo idonee a giustificare, se sussistenti, la cassazione della sentenza impugnata. Neppure tale doglianza può essere quindi accolta.
7- In conclusione, il ricorso deve essere respinto in ogni sua parte. Ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese di questa ulteriore fase. 19 US LE Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2002. Il Presidente My hung ht L'estensore ButBark mi typ DEPOSITATA IN CANCELLERIA 25 GIU. 2002 IL CANCELLIERE Maria Di EZ IE IS Oggi, IL CANCELLIERE Maria DN 220 одного 109T129,11 456T 51,65 TOT 180,76 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in 9 L[16. 2002 orig at 134036. Versated c. 180,7 6 C. (eur: CENTOTIANTA/46) Il Dirigente Area Servizi D e Maa Grazia C FILIPPO) Rensabile Servizio Atti Giudiziari HACOCHIN' anger 20 US LE