Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/2002, n. 9247
CASS
Sentenza 25 giugno 2002

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La nuova disciplina per il riconoscimento delle sentenze straniere, dettata dagli artt. 64 e ss. della legge 31 maggio 1995, n. 218, si applica, ai sensi dell'art. 72, primo comma, della legge medesima, "in tutti i giudizi iniziati dopo la data della sua entrata in vigore" (da individuare nel 31 dicembre 1996, in base all'art. 74 della legge, come sostituito dall'art. 10 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 649). L'espressione "giudizi iniziati" deve intendersi riferita ai giudizi di riconoscimento della sentenza straniera, e non a quelli nel cui ambito detta sentenza sia stata emessa.

In tema di riconoscimento di sentenze straniere, nel vigore della disciplina introdotta dagli artt. 64 e ss. della legge 31 maggio 1995, n. 218 (così come sotto la vigenza dell'abrogato art. 797 cod. proc. civ.), gli eventuali vizi e la stessa mancanza della motivazione della sentenza straniera non costituiscono cause ostative al riconoscimento stesso.

La nota d'iscrizione a ruolo, di cui agli artt. 168 cod. proc. civ. e 71 disp. att. cod. proc. civ., non ha il rilievo di una domanda di parte, o anche di una semplice istanza, ma assume il limitato valore di un atto interno, diretto a portare la causa, in ordine alla quale il rapporto tra le parti è già sorto per effetto dell'atto di citazione, a conoscenza del giudice. Pertanto, eventuali irregolarità e la stessa mancanza della nota non incidono sulla legittimità dell'iscrizione a ruolo e della costituzione in giudizio delle parti.

La riassunzione della causa cancellata dal ruolo costituisce un semplice atto di impulso processuale, che non determina l'instaurazione di un procedimento nuovo, avendo l'unico scopo di rendere possibile la prosecuzione di quello originario, e non richiede, pertanto, un nuovo mandato alle liti, ne' una nuova iscrizione a ruolo (sempre che non comporti il mutamento dell'organo giudicante). L'esigenza di una nuova costituzione in giudizio, nel processo riassunto, deve ritenersi assolta, per la parte che si sia già costituita - ancorché non tempestivamente - in giudizio, dal deposito della sola comparsa riassuntiva di cui all'art. 125 disp. att. cod. proc. civ., atteso che, in tal caso, la rinnovazione del deposito del fascicolo di parte (già in atti) non risponderebbe ad alcuna apprezzabile esigenza difensiva della controparte e mal si concilierebbe sia con la natura della cancellazione della causa dal ruolo - che determina un semplice stato di quiescenza del procedimento -, sia con la peculiarità degli effetti della costituzione in giudizio, destinati a permanere per l'intero grado del processo.

In tema di riconoscimento di sentenze straniere, l'accertamento devoluto alla corte di appello in ordine alla sussistenza dei requisiti posti dall'art. 64 della legge 31 maggio 1995, n. 218, ed in particolare di quello concernente il potere del giudice straniero di conoscere della causa "secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano", può essere sindacato in sede di legittimità solo sotto il profilo dell'individuazione del criterio di collegamento stabilito dalla legge e della sua corretta applicazione e in relazione alla congruità della motivazione, mentre non è consentito alcun riesame dei presupposti di fatto sui quali detta competenza sia radicata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/2002, n. 9247
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9247
    Data del deposito : 25 giugno 2002

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