Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/06/1999, n. 6418
CASS
Sentenza 23 giugno 1999

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Il principio della preclusività alternativa delle prestazioni previdenziali, che è espressamente contemplato dall'art. 1 comma decimo della legge 12 giugno 1984 n. 222 in relazione alla pensione di vecchiaia , vale anche nei confronti della pensione di anzianità, per cui l'assegno di invalidità si converte automaticamente in pensione di anzianità quando concorrano i prescritti requisiti. Detto principio tuttavia non opera quando il diritto all'assegno di invalidità venga riconosciuto con decorrenza successiva rispetto a quella della pensione di anzianità. In tal caso - al pari di quanto avviene per la pensione di vecchiaia - l'assicurato ha la facoltà di scegliere il trattamento ritenuto più favorevole.(Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza con cui il giudice di merito aveva riconosciuto l'assegno di invalidità a soggetto già in possesso della pensione di anzianità senza sollecitare il pensionato ad esercitare la scelta tra le due prestazioni dalla data della loro virtuale concorrenza, al fine di escludere l'abnorme fruizione di entrambe).

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  • 1Le prestazioni previdenziali d'invalidità e inabilitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 agosto 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/06/1999, n. 6418
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6418
Data del deposito : 23 giugno 1999

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