Sentenza 23 giugno 1999
Massime • 1
Il principio della preclusività alternativa delle prestazioni previdenziali, che è espressamente contemplato dall'art. 1 comma decimo della legge 12 giugno 1984 n. 222 in relazione alla pensione di vecchiaia , vale anche nei confronti della pensione di anzianità, per cui l'assegno di invalidità si converte automaticamente in pensione di anzianità quando concorrano i prescritti requisiti. Detto principio tuttavia non opera quando il diritto all'assegno di invalidità venga riconosciuto con decorrenza successiva rispetto a quella della pensione di anzianità. In tal caso - al pari di quanto avviene per la pensione di vecchiaia - l'assicurato ha la facoltà di scegliere il trattamento ritenuto più favorevole.(Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza con cui il giudice di merito aveva riconosciuto l'assegno di invalidità a soggetto già in possesso della pensione di anzianità senza sollecitare il pensionato ad esercitare la scelta tra le due prestazioni dalla data della loro virtuale concorrenza, al fine di escludere l'abnorme fruizione di entrambe).
Commentario • 1
- 1. Le prestazioni previdenziali d'invalidità e inabilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 agosto 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/06/1999, n. 6418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6418 |
| Data del deposito : | 23 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA CIACCI, GIORGIO STRANINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN GI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 425/95 del Tribunale di PERUGIA, depositata il 13/3/95 R.G.N. 3140/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/2/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo CASTIGLIONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore del lavoro di Perugia, accogliendo la domanda proposta dal sig. IG IN, ha condannato l'INPS a corrispondere a costui l'assegno di invalidità con decorrenza dal mese di ottobre 1992.
La decisione è stata appellata dall'Istituto previdenziale, il quale ha dedotto che, essendo anche titolare - dal mese di gennaio 1992 - di pensione di anzianità, il IN non aveva diritto a percepire l'assegno predetto.
Con sentenza del 20 gennaio 1995, il locale Tribunale ha respinto il gravame, ritenuta la cumulabilità di entrambi i trattamenti pensionistici e rilevato che l'Ente previdenziale non poteva dedurre - per la prima volta in appello - la circostanza che l'assicurato era titolare - dal mese di gennaio 1992 - altresì di pensione di anzianità.
Avverso tale sentenza, l'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
IG IN è rimasto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente chiede la cassazione della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 45 e 60 R.D.L. n. 1827 del 1935; degli artt. 2 e 9 R.D.L. n. 636 del 1939; dell'art. 4 legge n. 1338/1962; dell'art. 13 legge n. 903 del 1965, in relazione all'art. 22 legge n. 153 del 1969 e all'art. 1 legge n. 222/1984, nonché in relazione agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. Motivazione erronea ed insufficiente su un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.). Secondo l'Istituto ricorrente, la deduzione che il IN era già titolare di pensione di anzianità non costituiva eccezione in senso proprio, soggetta a preclusioni. Il Tribunale, inoltre, non ha considerato che, con l'atto introduttivo del giudizio, il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento del suo diritto all'assegno di invalidità sin dal mese di marzo 1986 (data di presentazione della domanda amministrativa) e che, rispetto a tale data, risultava indifferente la successiva pensione di anzianità, non potendosi paralizzare la pretesa di ottenere l'assegno opponendo che l'interessato - dal 1992 - risultava pensionato per un titolo diverso.
Sempre secondo l'Istituto ricorrente, il Tribunale non ha rilevato che l'interesse di esso Istituto ad opporre la relativa circostanza era sorto solo con la sentenza di primo grado ed ha errato quando ha riconosciuto la cumulabilità dei due trattamenti pensionistici. La censura è fondata.
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, infatti, l'inammissibilità di nuove eccezioni stabilite per il giudizio di appello dall'art. 437 cod. proc. civ. riguarda, in conformità a quanto espressamente sancito dal precedente art. 416 cod. proc. civ. in tema di preclusioni relative alla costituzione del convenuto nel primo grado del giudizio, solo le eccezioni in senso stretto, relative a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non rilevabili d'ufficio, e non anche le eccezioni cosiddette improprie o mere difese volte soltanto a negare la esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda (per tutte:
Cass. n. 143/86; n. 1625/89; Cass. Sez. Un. N. 89/87; Cass. Sez. Un.N. 6346/95, che hanno, peraltro, specificato che, nel giudizio di appello, sono consentite le eccezioni con cui si facciano valere fatti sopravvenuti).
Come ha osservato il P.G. alla pubblica udienza del 22 febbraio 1999, nella specie la deduzione dell'INPS, che, con il ricorso in appello, aveva sostenuto che il IN - siccome titolare di pensione di anzianità con decorrenza dal mese di gennaio 1992 - non avrebbe potuto essere titolare anche dell'assegno di invalidità dal mese di ottobre 1992, non costituiva un'eccezione in senso proprio, bensì una mera difesa, non soggetta, quindi, alle preclusioni stabilite dall'art. 437 cod. proc. civ. Con la conseguenza che è errata la declaratoria di inammissibilità affermata dal Tribunale, nel cui potere-dovere, peraltro rientrava l'accertamento degli elementi di fondatezza della domanda del ricorrente, essendo l'interesse dell'INPS ad opporre la circostanza sorto "solo per effetto della sentenza pretorile".
Così come si appalesa errata la statuizione del giudice di appello, secondo cui "nella specie" non può ravvisarsi un'ipotesi di incompatibilità fra i due trattamenti pensionistici (di invalidità e di anzianità) "sulla base della normativa vigente". È agevole replicare, in proposito, seguendo l'insegnamento della giurisprudenza, che nel sistema previdenziale esiste il principio fondamentale per il quale, se è vero che nell'unità del rapporto assicurativo i contributi sono destinati ad assicurare la copertura dei vari rischi oggetto della tutela, tuttavia, una volta verificatosi l'evento costituente il rischio protetto con il riconoscimento all'assicurato del diritto al corrispondente trattamento previsto dalla legge, viene a consolidarsi una posizione di diritto soggettivo non suscettibile di modifica se non in forza di espresse previsioni di legge (ex plurimis: Cass. n. 375/1977; n. 2303/1980 ed altre). Con la conseguenza che, in virtù del principio della preclusività alternativa delle prestazioni previdenziali, così come recepito dall'art. 1, comma 10, della legge n. 222 del 1984, l'assicurato - nella contemporanea sussistenza dei titoli abilitanti al godimento di due prestazioni pensionistiche - già titolare di un trattamento pensionistico, avrebbe diritto - in mancanza di questo - anche all'altro trattamento (cfr. Cass. n. 5299/93; n. 3045/96; n. 7486/97). Nella fattispecie, rilevato che, con un recente arresto giurisprudenziale di questa Corte si è precisato che deve ritenersi consentita la conversione della pensione o dell'assegno di invalidità in pensione di anzianità (cfr. Cass. n. 1821/1998), va marcato che il IN - secondo l'insindacabile accertamento del Tribunale - è titolare di pensione di anzianità e di assegno di invalidità, quest'ultimo con decorrenza successiva alla prima;
sicché, tenuto conto che il principio della preclusività alternativa non trova applicazione quando il diritto all'assegno di invalidità sia - come nel caso in esame - giudizialmente riconosciuto in epoca successiva al conseguimento della pensione di vecchiaia (in tal caso non opera "ope legis" la trasformazione automatica dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia alle condizioni e agli effetti precisati nell'art. 1, comma 10, L. n. 222/84), avendo, invece, l'assicurato la facoltà di scegliere il trattamento ritenuto più favorevole (v. Cass. n. 3045/96); e considerato che non risulta se il pensionato sia stato - dal giudice di merito - sollecitato ad esercitare la scelta tra le due prestazioni previdenziali dalla data dalla virtuale loro concorrenza e ciò al fine di escludere l'abnorme fruizione di entrambi (Cass. n. 3045/96 cit.), la sentenza impugnata - in accoglimento del ricorso - deve essere cassata. Con rinvio della causa per un nuovo esame ad altro giudice di appello, che si designa nel Tribunale di Orvieto, il quale si uniformerà ai principi affermati da questa Corte, ed, in particolare, provvederà a sollecitare il IN ad esercitare l'opzione tra i due trattamenti pensionistici, adottando, all'esito, le conseguenti statuizioni. Il giudice del rinvio provvederà, infine, anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Orvieto.
Così deciso in Roma il 22 febbraio 1999.