Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/1999, n. 797
CASS
Sentenza 29 gennaio 1999

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, composta da diversi magistrati, tra cui il Dott. Luigi Francesco Di Nanni in qualità di relatore. Le parti in causa sono un debitore e una banca, con il primo che ha richiesto la sospensione dell'esecuzione e la riduzione del pignoramento, sostenendo che vi fossero le condizioni previste dall'art. 496 del codice di procedura civile. La banca ha contestato la richiesta, evidenziando la tardività dell'istanza rispetto all'asta già fissata.

Il giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso del debitore, argomentando che il provvedimento del giudice dell'esecuzione non rientra tra gli atti immediatamente impugnabili per cassazione. La Corte ha chiarito che, nel sistema vigente, gli atti del giudice dell'esecuzione possono essere impugnati solo attraverso l'opposizione agli atti esecutivi e non tramite ricorso straordinario. Inoltre, ha sottolineato che la qualificazione di un atto come preliminare o preparatorio non consente di attribuirgli un rimedio straordinario, ma piuttosto di ampliare le possibilità di opposizione. Pertanto, la Corte ha confermato la decisione del giudice dell'esecuzione, condannando il ricorrente al rimborso delle spese legali.

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Massime2

L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione rigetta l'istanza di riduzione del pignoramento non è impugnabile con il ricorso per cassazione ex art. 111 Costituzione, ma con l'opposizione agli atti esecutivi.

La qualificazione di un atto come avente natura preliminare e preparatoria dell'esecuzione forzata non comporta l'ammissibilità contro di esso del ricorso per cassazione ex art. 111 Costituzione, ma può comportare, in presenza del carattere pregiudizievole dell'atto per la parte, l'ammissibilità dell'opposizione agli esecutivi. (La S.C. ha affermato questo principio con riferimento ad un caso in cui era stato proposto ricorso per cassazione avverso un'ordinanza di rigetto dell'istanza di riduzione di pignoramento).

Commentario1

  • 1Case all’asta, la riduzione del pignoramento
    Sposatolaw · https://sposatolaw.it/ · 20 settembre 2009

    Pubblicato su Il Messaggero il 20 settembre 2009 dall'Avvocato Gianluca Sposato. Tutti i diritti riservati. La riduzione del pignoramento L'art. 496 cpc prevede che su istanza del debitore, quando il valore dei beni pignorati sia superiore all'importo delle spese e dei crediti del procedimento esecutivo, il giudice, sentiti creditore pignorante ed intervenuti, possa disporre la riduzione del pignoramento. Circa la natura dell'istituto si è molto dibattuto in dottrina, propendendo parte di essa per la tesi che costituisca un rimedio di legittimità, mentre altri sostengono che si tratti di un rimedio di mera opportunità. La soluzione dipende spiega l'Avvocato Gianluca Sposato specializzato …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/1999, n. 797
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 797
Data del deposito : 29 gennaio 1999

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