Sentenza 29 gennaio 1999
Massime • 2
L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione rigetta l'istanza di riduzione del pignoramento non è impugnabile con il ricorso per cassazione ex art. 111 Costituzione, ma con l'opposizione agli atti esecutivi.
La qualificazione di un atto come avente natura preliminare e preparatoria dell'esecuzione forzata non comporta l'ammissibilità contro di esso del ricorso per cassazione ex art. 111 Costituzione, ma può comportare, in presenza del carattere pregiudizievole dell'atto per la parte, l'ammissibilità dell'opposizione agli esecutivi. (La S.C. ha affermato questo principio con riferimento ad un caso in cui era stato proposto ricorso per cassazione avverso un'ordinanza di rigetto dell'istanza di riduzione di pignoramento).
Commentario • 1
- 1. Case all’asta, la riduzione del pignoramentoSposatolaw · https://sposatolaw.it/ · 20 settembre 2009
Pubblicato su Il Messaggero il 20 settembre 2009 dall'Avvocato Gianluca Sposato. Tutti i diritti riservati. La riduzione del pignoramento L'art. 496 cpc prevede che su istanza del debitore, quando il valore dei beni pignorati sia superiore all'importo delle spese e dei crediti del procedimento esecutivo, il giudice, sentiti creditore pignorante ed intervenuti, possa disporre la riduzione del pignoramento. Circa la natura dell'istituto si è molto dibattuto in dottrina, propendendo parte di essa per la tesi che costituisca un rimedio di legittimità, mentre altri sostengono che si tratti di un rimedio di mera opportunità. La soluzione dipende spiega l'Avvocato Gianluca Sposato specializzato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/1999, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Paolo VITTORIA - Presidente -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Rel. Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI TO, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE 269, presso lo studio dell'avvocato GIULIO CEVOLOTTO, difeso dall'avvocato TO NI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA AMBROSIANO VENETO SPA, in persona dei suoi legali rappresentanti dell'Area Garda - sig. ON ZE e dott.ssa Nadia Valbusa, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S.GIACOMO 18, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FLAUTI, che lo difende unitamente agli avvocati MASSIMO CALDANA, GIULIO PASQUINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza del Tribunale di VERONA, emessa 15/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/98 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ON BONAJUTO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l. Il Banco RO Veneto, creditore di ON DO della somma di oltre lire 600 milioni portata da decreto ingiuntivo emesso in suo favore, ha sottoposto a pignoramento immobiliare beni di proprietà del suo debitore.
Alla procedura esecutiva così istituita davanti al tribunale di Verona sono state riunite quelle promosse contro il DO da NC ON e dalla spa Credito Romagnolo.
Nel procedimento sono intervenuti anche i creditori Banca Popolare di Verona, Cassa di risparmio di Verona, Credito agrario RE e Salvatore Alesci.
Il giudice dell'esecuzione di quel tribunale ha fissato per il giorno 20 novembre 1996 l'udienza per procedere all'incanto dei beni pignorati.
2. ON DO, con ricorso del 24 luglio 1996, ha chiesto al giudice dell'esecuzione di sospendere l'esecuzione e di ridurre il pignoramento, sostenendo che ricorrevano le condizioni indicate dall'art. 496 cod. proc. civ. Il giudice dell'esecuzione, con decreto del 15 ottobre 1996, ha rigettato la richiesta siccome tardiva rispetto all'asta già fissata.
3. ON DO ha proposto ricorso contro questa ordinanza, articolandolo in tre motivi.
Resiste con controricorso la spa Banco RO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ammissibilità del ricorso per cassazione.
1.2. Il provvedimento reso dal giudice dell'esecuzione del tribunale di Verona in data 15 ottobre 1996 è del seguente tenore:
"... rilevata la tardività dell'istanza rispetto all'asta già fissata..., la rigetta".
Il problema di diritto al quale si deve dare risposta in via preliminare è quello di stabilire l'ammissibilità del ricorso per cassazione proposta contro il provvedimento ora indicato.
1.2. Nel sistema vigente il rimedio contro gli atti adottati dal giudice dell'esecuzione all'interno del processo è dato dalla richiesta di modifica o revoca di questi oppure dall'opposizione agli atti esecutivi.
Nell'economia di questa motivazione non è necessario distinguere le situazioni sottostanti a ciascuno di questi rimedi;
basta rilevare che contro i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, interni al processo, non è consentito il ricorso straordinario per cassazione ai sensi del secondo comma dell'art. 111 della Costituzione, come proposto dal DO.
Questo comporta che il ricorso per cassazione, proposto contro il decreto con il quale è stata rigettata la richiesta di riduzione del pignoramento ai sensi dell'art. 496 cod. proc. civ., è inammissibile.
2.1. Per superare questa conclusione non vale obbiettare, come dichiara il ricorrente, che il decreto del giudice dell'esecuzione del tribunale di Verona non è atto proprio dell'esecuzione, ma preliminare e preparatorio di questa, e che, in ragione di questo elemento strutturale, l'opposizione agli atti esecutivi non poteva essere proposta.
2.2. La giurisprudenza di questa Corte, in una pluralità di circostanze, ha fatto riferimento all'atto preliminare o preparatorio dell'esecuzione.
A titolo di esempio sono stati fatti rientrare nella categoria degli atti preliminari o preparatori dell'esecuzione: il provvedimento adottato ai sensi dell'art. 568 cod. proc. civ. con il quale è nominato l'esperto per la determinazione del valore dell'immobile pignorato (sent. 25 ottobre 1958, n. 3468; 21 maggio 1962, n. 1161; 14 giugno 1971, n. 1887; 2 maggio 1975, n. 1691);
l'ordinanza del giudice dell'esecuzione immobiliare che fissa l'udienza per l'autorizzazione della vendita (sent. 10 marzo 1990, n. 1984). In questi casi le espressioni "atto preliminare o preparatorio dell'esecuzione" sono state adoperate non per indicare una categoria particolare di atti del processo esecutivo, ma per rimarcare il principio che, fatta eccezione delle cosiddette opposizioni preesecutive (quelle relative alla regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto o della notificazione di questi atti), non è necessario attendere la conclusione del processo esecutivo per insorgere contro gli atti pregiudizievoli di una della parti di questo processo e che si può (e sotto altri aspetti si deve) insorgere immediatamente contro tutti gli atti che arrechino un pregiudizio alla parte.
Sono illuminanti le situazioni esaminate dalle decisioni rese con le sentenze 7 marzo 1978 n. 1131, 1^ aprile 1987, n. 3130 e 13 febbraio 1988 n. 1550, nelle quali è stata ritenuta proponibile l'opposizione contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva fissato la gara a seguito di offerta compiuta dopo l'incanto, oppure contro quello con il quale il giudice dell'esecuzione aveva disposto la pubblicità legale e quella aggiuntiva della vendita dei beni pignorati, o ancora contro l'ordinanza con la quale sempre il giudice dell'esecuzione aveva disposto la vendita dei beni pignorati.
2.2. S'intende dire che la qualificazione di atto preliminare o preparatorio non è compiuta per sottrarre determinati atti al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi e per attribuire ad essi, il rimedio straordinario del ricorso per cassazione, ma per allargare (o eventualmente restringere se si vuole) la portata del rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.
Atto preliminare o preparatorio del processo esecutivo è stato qualificata anche la richiesta al giudice dell'esecuzione di sostituire il custode-debitore dei beni pignorati e fissare la vendita.
In questo caso l'opposizione agli atti esecutivi è stata negata per la mancanza di un atto esecutivo, ma non si è inteso riconoscere alla parte un potere di impugnativa straordinario ed immediato che si ponesse immediatamente al di fuori del processo esecutivo (in questo senso espressamente le decisioni 19 gennaio 1973, n. 207 e 7 marzo 1964, n. 496).
2.3. Con ciò resta confermata la regola che gli atti preliminari preparatori del processo esecutivo non costituiscono una particolare categoria di atti che si sottrae all'impugnativa dell'opposizione agli atti esecutivi e che contro di essi non è consentito il rimedio del ricorso straordinario per cassazione ai sensi del secondo comma della Costituzione.
3. Conclusivamente, il decreto del giudice dell'esecuzione del tribunale di Verona, con il quale il credito pignorato è stato assegnato, non rientra nella categoria degli atti immediatamente ricorribili per cassazione ai sensi del secondo comma dell'art. 111 della Costituzione.
Pertanto, il ricorso proposta da ON DO deve essere dichiarato inammissibile.
4. Questa conclusione non consente di esaminare i motivi con i quali è stato denunciato: che la tardività della richiesta rispetto all'asta già fissata non comportava il rigetto dell'istanza (motivo di violazione degli artt. 496, 530 e 569 cod. proc. civ.); che il provvedimento del giudice dell'esecuzione è privo di motivazione.
p. q. m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, liquidate in lire 271.000# oltre onorari che si liquidano in lire 6 milioni. Così deciso in Roma, il 20 novembre 1998, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 1999