Sentenza 19 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/02/2004, n. 3308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3308 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero delle finanze in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro s.p.a. IA MARCHINO, con sede a Castelfranco di Sotto;
- intimata non costituita -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 556 dep. 22 marzo 2000, notificata il 15 maggio 2000.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 luglio 2003 dal Relatore Consigliere Dott. Stefano Bielli;
Udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con sentenza n. 1199 del 7 maggio 1998, il Tribunale di Firenze, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla s.p.a. IA MARCHINO con atto di citazione notificato il 25 ottobre 1997, condannava il Ministero delle finanze al pagamento in favore dell'attrice della somma di L. 63 milioni, a titolo di rimborso delle tasse di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese corrisposte dalla società fino al 1992, oltre interessi legali dalla data della domanda ed oltre le spese di lite. Avverso tale sentenza interponevano appello entrambe le parti: il Ministero con impugnazione principale, la società con impugnazione incidentale.
L'appellante principale deduceva:
a) l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda;
b) la necessità della decorrenza degli interessi dalla definitività della sentenza comportante liquidità ed esigibilità del credito;
c) l'applicazione della decadenza triennale dal giorno del pagamento, ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 641 del 1972;
d)la compatibilità, in materia, tra normativa nazionale e normativa comunitaria, in difetto di prova della non ragionevolezza della misur della tassa in relazione al servizio reso.
L'appellante incidentale deduceva: a) la necessità che gli interessi decorressero dalla data dell'indebito pagamento o, quantomeno, dalla data della domanda amministrativa di rimborso;
b) la mancata condanna della controparte al risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ.; c) l'esistenza di un errore materiale nella misura della liquidazione delle spese di lite. 2.- Con sentenza n. 556 del 22 marzo 2000, notificata il 15 maggio 2000, la Corte di appello di Firenze, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dal Ministero delle finanze avverso la predetta sentenza del Tribunale di Firenze, riduceva da L. 63 milioni a "L. 53 milioni" la somma dovuta dal Ministero delle finanze, quale rimborso delle tasse di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese (relativamente agli "anni 88, per L. 15 milioni, 89, 90, e 91, per L. 12 milioni l'anno, e all'anno 92, per L. 8 milioni"), con interessi legali decorrenti "dal 28 giugno 1991, quanto a L. 12 milioni, dal 28 giugno 1992, quanto a L. 12 milioni, dal 29 giugno 1993, quanto a L. 12 milioni, dal 24 giugno 1993, quanto a L. 12 milioni, dal 25 febbraio 1994, quanto a L. 8 milioni": il tutto con condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi, compensate per un quarto. In particolare, la Corte territoriale riteneva in parte intervenuta la decadenza di cui all'art. 13 del d.P.R. n. 641 del 1972 e respingeva sia gli altri motivi dell'appello principale, sia l'appello incidentale, senza menzionare l'art. 11 della l. n. 448 del 1998, entrato in vigore il 1^ gennaio 1999, anteriormente all'udienza collegiale del 25 gennaio 2000.
3.- Avverso tale sentenza (con ricorso notificato il 12 luglio 2000 e depositato il 1^ agosto 2000) ricorre per Cassazione, con unico motivo, il Ministero dalle finanze.
4.- L'intimata s.p.a. non si è costituita nella presente fase di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il Ministero ricorrente invoca, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'applicazione al caso di specie dello
ì us supervenì ens di cui all'art. 11 della l. 23 dicembre 1998, n. 448, chiedendo: a) la compensazione tra quanto dovuto per il rimborso e l'importo della tassa d'iscrizione dell'atto costitutivo della s.p.a. (L. 500.000); b)l'applicazione, sulla somma da rimborsare, di interessi di mora dalla data della domanda di rimborso, pari al 2,50%, con esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi anatocistici.
2.- Il ricorso, in parate infondato ed in parte inammissibile, va rigettato.
2.1- Il primo punto del motivo di ricorso è infondato. L'invocato art. 11 della l. 23 dicembre 1998, n. 448, non impone in ogni caso la sottrazione da quanto dovuto per il rimborso della somma di L. 500.000, ma si limita ad indicare l'entità della tassa di prima iscrizione dell'atto costitutivo. È dunque inesatto l'assunto del ricorrente. Oltre a ciò, la questione della somma dovuta quale tassa di prima iscrizione dell'atto costitutivo non è stata sollevata nel giudizio di merito, ne' ne è stato mai contestato il pagamento.
2.2.- Il secondo punto del motivo di ricorso è inammissibile. La questione concernente la misura degli interessi, poiché non è stata prospettata in appello (altra essendo stata, ivi, la materia del contendere: v. la parte narrativa di questa sentenza, ai pp. 1 e 2), non può essere esaminata in sede di giudizio di legittimità, neppure in considerazione dell'invocato ius superveniens, data l'evidente preclusione intervenuta (a seguito del rilevato giudicato interno in ordine agli interessi, stabiliti nella misura legale), senza necessità di valutare se la norma sopravvenuta violi il principio di equivalenza sancito al riguardo dalla giurisprudenza della Corte di giustizia CE (v. la sentenza 10 settembre 2002 nelle cause riunite C-216/99 e C-222/2002, in materia di tasse di concessione forfetarie annuali retroattive e di interessi sulle somme dovute in restituzione delle medesime tasse). Va anche soggiunto che, con la sentenza impugnata, non sono stati riconosciuti ne' "rivalutazione" monetaria ne' interessi anatocistici: manca, perciò, al riguardo, il presupposto stesso della censura.
3.- La mancata costituzione in giudizio della società intimata osta alla pronuncia sulle spese di questa fase di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile della Corte di Cassazione, il 10 luglio 2003. Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2004