Sentenza 19 aprile 1999
Massime • 1
In tema di reato continuato, la individuazione della più grave violazione -necessaria per determinare la pena base per il calcolo della pena- deve essere effettuata con riferimento alla valutazione compiuta in astratto dal legislatore, avendo riguardo alla pena che l'ordinamento ha previsto per ciascun reato, dovendosi il delitto sempre considerare reato più grave della contravvenzione; ciò anche nel caso in cui la pena edittale di quest'ultima appaia quantitativamente maggiore rispetto a quella prevista per il delitto, dal momento che la valutazione meramente quantitativa ha funzioni di integrazione ed ad essa si deve ricorrere solo quando si tratti di pene di eguale specie, allo scopo di stabilire la maggiore gravità dell'una o dell'altra violazione. (Fattispecie di concorso del delitto di cui all'art. 483 cod. pen. con la contravvenzione di cui all'art 20 lettera b) legge 28 febbraio 1985 n. 47).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/04/1999, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 19 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 19.4.1999
1. Dott. Pasquale Perrone Consigliere SENTENZA
2. " Lucio Toth " N.1781
3. " Andrea Colonnese " REGISTRO GENERALE
4. " Pierfrancesco Marini " N. 19169/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore Generale della repubblica, Corte di Appello di Firenze
avverso sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso la ET di IE (in proc.
contro
CI Grazia)
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pierfrancesco Marini Viste la richiesta del Pubblico Ministero che ha concluso per annullamento con rinvio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 26.2.1998, il Giudice per le indagini preliminari presso la ET di IE ha applicato a CI Grazia, su richiesta delle parti, la pena di L.
7.350.000 di ammenda, di cui L.
2.850.000 in sostituzione di gg.38 di arresto, per i reati di cui all'art.20 lett.b) Legge n.47/85 e 81 e 483 C.P., unificati con il vincolo della continuazione.
Il Procuratore Generale della Repubblica di Firenze ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, chiedendone l'annullamento per duplice violazione di legge.
Deduce, infatti, un primo vizio per violazione dell'art.81 C.P., avendo il giudice determinato la pena considerando più grave, ai fini del calcolo, il reato contravvenzionale anziché il delitto;
altro vizio è dedotto enunciando l'omissione del provvedimento di demolizione delle opere abusive.
Il ricorso è fondato.
Risulta dal testo della pronuncia, infatti, che ai fini di determinazione della pena, muovendosi dalla pena base di mesi due di arresto e L.10.000.000 di ammenda, si è considerato reato più grave la contravvenzione prevista all'art.20 lett. b) dell'art.20 Legge 28.2.1985 n.47 - in concreto punita con arresto fino a due anni ed ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni - anziché il falso ideologico ex art.483 C.P., la cui pena edittale è quella della reclusione fino a due anni, ritenuto in continuazione con il primo ai sensi dell'art.81 C.P. Orbene, seppure ai fini di individuazione della violazione più grave da prendere come base del calcolo, occorra riferirsi alle valutazioni astratte compiute dal legislatore, ossia occorre aver riguardo alla pena prevista per ciascun reato, sicché è violazione più grave quella punita dalla legge più severamente, non di meno nel sistema codicistico la distinzione tra delitti e contravvenzioni fonda sulla ritenuta maggior gravità dei fatti illeciti considerati quali delitti.
Consegue che, nella quantificazione della pena, avuto presente il riferimento in art.81 C.P. alla violazione (e non alla pena) più grave, in caso di continuazione fra delitti e contravvenzioni, il giudice deve fare riferimento, per l'individuazione del reato più grave, alla pena edittale massima prevista per ciascuno di essi e ritenere in ogni caso il delitto reato più grave rispetto alla contravvenzione, e ciò anche nel caso in cui la contravvenzione sia punita edittalmente con una pena di maggior quantità rispetto a quella prevista per il delitto, servendo il discorso quantitativo come integratore, ovvero suppletivo, solo allorquando si tratti di pene di eguale specie, al fine di decidere la maggiore gravità dell'una o dell'altra violazione (Cass.Sez.Un., 27.3.1992, Cardarilli;
Cass.Sez.II, 23.7.1997 n. 2284, P.G. in proc. Moffa;
Cass.Sez.III, 31.1.1997 n. 4181, P.G. in proc. Settimi). Sussiste, pertanto, un proprio vizio per violazione di norma giuridica che conduce all'annullamento della sentenza con rinvio al Pretore di IE per il nuovo giudizio, attesa la conseguente necessità di revisione delle condizioni sulle quali si è formata la pattuizione delle parti, erroneamente avallata dal giudice. Detto motivo è assorbente rispetto al secondo, ugualmente fondato, risultando che la sentenza non contiene l'ordine di demolizione delle opere abusive, ritenuta pacificamente in giurisprudenza (della quale non appare utile il richiamo) sanzione amministrativa di tipo ablatorio e non di pena accessoria, posto che l'art.7 della Legge 28.2.1985 n.47 è norma di chiusura del procedimento amministrativo e va, quindi, applicata in tutti i casi di inerzia della pubblica amministrazione, quale atto dovuto e privo di contenuto discrezionale, consequenziale alla sentenza di condanna cui è equiparata la pronuncia emessa ai sensi dell'art.444 CPP.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Pretore di IE per il nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 19 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 18 maggio 1999