Sentenza 1 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/03/2001, n. 2990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2990 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S029 9 0 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto Contratti SEZIONE TERZA CIVILE collegati Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7549/99 Dott. Francesco SOMMELLA Presidente Dott. Giovanni Silvio COCO Rel. Consigliere 6239 Cron.Dott. Ugo FAVARA Consigliere Rep. 955 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Ud. 04/10/00 Consigliere LIRE 3000 Dott. Donato CALABRESE Consigliere CANCELLERIA ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: CG063155 Alh HI RO, GI OB, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CRESCENZIO 107, presso 10 studio dell'avvocato SCATOZZA UMBERTO, che li difende CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE unitamente all'avvocato INNAMORATI FRANCESCO, giusta Richiesta copia studio delega in atti;
dal Sig. IL SOLE 24 O per diritti L 3000 il ✓ MAR - ricorrenti IL CANCELLIERE
contro
PP MARCHI S.a.s. in persona del suo socio accomandatario legale rappresentante sig. MA e 2000 IU, elettivamente domiciliato in ROMA VLE G 1550 CESARE 71, presso 10 studio dell'avvocato PIEROTTI 1 OSCAR, che lo difende unitamente all'avvocato MIGLIOSI PIETRO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 907/98 del Tribunale di PERUGIA, 25/9/1998, depositata il 13/11/98; emessa il RG.1665/1998, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/00 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito l'Avvocato FRANCESCO INNAMORATI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1°) Premesso in fatto che: con contratto stipulato in data 6.11.1995, OS SA, conduttore di un impianto di autolavaggio, ne ha ceduto la gestione a LI Roberto e RI : MA contro il pagamento della somma di 6. 25.000.000, con l'obbligo, (dedotto come causa di riso- : luzione in caso di inadempimento) assunto dal OS, di realizzare i lavori necessari per rendere l'impianto conforme alla normativa vigente e di ottenere la ces- sione della licenza da parte della MA sas di MA IU (che aveva locato l'impianto al OS, ma 2 rimasto del tutto estraneo al contratto); con successivi contratto stipulato in data 1.12.1995, la MAo sas ha affittato per il canone mensile di L.
1.000.000agli stessi LI e RI un ramo della propria azienda della quale faceva parte l'impianto già prima ceduto dal OS, con obbligo de- gli affittuari di apportare a proprie cure e spese le modifiche necessarie per ottenere la licenza di eserci- zio;
successivamente i LI RI hanno SO- speso il pagamento del canone e hanno citato davanti al Pretore di Perugia la MA, chiedendone la condanna per inadempimento "nell'ambito della pretorile compe- tenza e secondo quanto ritenuto di giustizia"; il Pretore ha accolto la domanda con sentenza che il Tribunale di Perugia, accogliendo l'appello proposto dalla MA, ha riformato, dichiarando risolto per inadempimento dei conduttori LI RI il contratto stipulato con la MA, con la seguente mo- tivazione: Erroneamente il Pretore aveva ricostruito la comune volontà delle parti LI RI e MA sas individuando un collegamento tra il contratto stipulato le stesse e l'altro, stipulato tra i primi e il To- fra con conseguente incidenza dell'obbligazione as- sti sunta dal OS nei confronti del MA, relativa alla realizzazione delle opere necessarie per ottenere la licenza, Su quella, assunta dai LI RI nei confronti della MA, di eseguire le stesse opere a proprie spese Infatti, né l'intero documento con- trattuale non fanno alcun riferimento alla diversa ob- bligazione assunta dal OS, che resta, nei confronti della MA, "res inter alios acta" non rilevante fra le parti;
di tale sentenza RI e LI hanno chiesto la cassazione con ricorso (affidato a due motivi e il- lustrato da memoria) al quale la MA resiste con controricorso. Tutto ciò premesso in fatto, si osserva in diritto Who quanto segue. 2°) Con il primo motivo formulato per violazione dell'art. 1362 c.c.- il ricorrente lamenta che, mentre il Pretore aveva ricostruito l'effettivo assetto degli interessi che le parti avevano concordato tra loro, va- lutando, valutando correttamente il loro comportamento complessivo in base ai risultati istruttori, dai quali emergeva lo stretto collegamento tra i due contratti, rispettivamente del 6.11 e del 1°.12.1995, invece il tribunale "non si era attenuto a tale criterio giuridi- co... omettendo ogni valutazione sul comportamento delle parti, in contrasto con il dispositivo dell'art.1362 c.c.". La stessa censura è sviluppata nel secondo motivo, formulato per insufficiente motivazione: infatti "sui rapporti esistenti tra le due scritture, chiave di tut- ta la vicenda, il Tribunale si sarebbe limitato ad os- servare che la prima era intervenuta "inter alios", senza compiere alcuna valutazione sulle risultanze pro- batorie, in base alle quali il giudice di primo grado aveva ritenuto l'esistenza di un collegamento tra le due scritture" e attenendosi soltanto come ulterior- mente dedotto nella memoria ad una "clausola contrat- tuale letteralmente chiarissima ma logicamente irra- zionale e assurda". Per giudicare sulla fondatezza delle censure, si deve anzitutto Osservare che queste debbono riguardare unicamente la sentenza impugnata, la quale, come si è già esposto, ha adeguatamente valutato le complesse vi- cende negoziali ed è pervenuta alla decisione sul man- cato collegamento tra i due regolamenti contrattuali con argomentazioni adeguate, prive di errori logici e giuridici rilevanti in questa sede (peraltro il ricorso neppure contesta specificamente l'iter logico di tali argomentazioni, se non richiamando quelle della senten- za di primo grado e contestandole con asserzioni del 5 tutto generiche). Per le ragioni esposte il ricorso deve essere ri- gettato. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese, come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE CANCELLIERS OF OV AM Маркс hocce Papoolial - 1 MAR 2001 290000 tembattista 10ST 129.17 4567 30,65 805T 24,00 173.71 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 9.6.2011 serie 4 al n. 31248 versate € 17377 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 6