Sentenza 14 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/10/2002, n. 14586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14586 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 ee 66313 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 MATERIA TRIBUTARIA i REPUBBLICA ITALIANA 14 586/02 IN NOME DE POP LA COR E SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno SACCUCCI - Presidente - R.G.N. 17576/99 Dott. Massimo ODDO -Consigliere Cron. 33887 Dott. Mario CICALA - Rel. Consigliere - Rep. Consigliere Ud. 18/12/01Dott. Antonio MERONE Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA 66313 sul ricorso proposto da: N. MOBILIFICIO SAN MARTINO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIETRO BORSIERI 20, presso lo studio dell'avvocato MARIO PISELLI, difesa dall'avvocato GIOVANNI BOLDRINI, giusta procura in calce;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE REG ENTRATE MARCHE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta 2001 e difende ope legis;
2654 -1- - controricorrente nonchè
contro
DIREZIONE REG ENTRATE MARCHE SEZ PESARO;
- intimato -
avverso la decisione n. 6056/98 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 26/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/01 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il resistente, 1'Avvocato dello Stato DE STEFANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso;
l'inammissibilità o il rigetto del secondo motivo. -2- 17576SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Società mobilificio San Martino srl ricorre per cassazione deducendo due motivi avverso la pronuncia 26 novembre 1998, n. 6056 con cui la Commissione Tributaria Centrale escludeva dai benefici di cui all' art. 8, 1. 22 luglio 1966, n. 614, i risultati economici conseguiti dalla società nell'anno 1979 a titolo di plusvalenza per il conferimento di azienda. La amministrazione resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della 1. 22 luglio 1966, n. 614 e dell'art. 30 del D.P.R. 601/1973, sostenendo che l'agevolazione in questione spetterebbero anche in relazione ai risultati economici conseguiti a titolo di plusvalenza per il conferimento di azienda. Il motivo deve essere rigettato in adesione al precedente di cui alla sentenza di questa Corte n. 8468 del 11 luglio 1992 secondo cui in base all'art. 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 (ora art. 8 1. 22 luglio 1966, n. 614) la esenzione dalle imposte sui redditi e' accordata alle imprese che svolgano attivita' produttiva nelle aree depresse del centro-nord risollevandone l'economia, e percio' l'esenzione non puo' coinvolgere le plusvalenze realizzate attraverso la alienazione di uno stabilimento produttivo. Simile orientamento risponde, del resto, alla ratio delle norme agevolative che mirano a favorire la istallazione di nuove imprese ed a stimolarne la capacità produttiva di reddito;
non certo a premiare la cessione degli stabilimenti istallati. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente deduce violazione e mancata applicazione dell'art. 8 del D. Leg. 546/1992 per non avere il giudice tributario И dichiarato la non applicabilità delle sanzioni per incertezza nella portata della norma tributaria. Il motivo è inammissibile non essendo stata la questione sollevata dalla contribuente in grado di appello ed avanti alla Commissione Tributaria Centrale. E' bensì vero che la norma in questione può essere applicata dal giudice anche d'ufficio; ma l'obbligo del giudice di pronunciarsi nasce solo se la parte interessata pone il punto all'esame del giudice stesso, in difetto di simile sollecitazione la omessa pronuncia del giudice di merito non costituisce vizio della pronuncia. In definitiva il ricorso deve essere rigettato, Appare opportuno procedere a compensazione delle spese.
P.Q.M
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo. Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 18 dicembre 2001 киur та DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 14 OTT. 2002 Osvaldo Ascanio Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA